Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2022
ECLI:EU:T:2022:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0570_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2022 – [OSCURATO:SOCIETA] / EMA
(causa T‑570/20)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Raccolta e lavorazione del plasma – Master file del plasma – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Determinazione errata dell’oggetto della domanda – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Diniego di accesso a motivo della determinazione errata dell’oggetto della domanda – Possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
o
trattino)
(v. punti 36, 37, 49)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
(v. punti 41-45)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4 e 8, § 1)
(v. punti 55, 56, 60, 65, 89, 100)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un’insufficienza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 108, 109)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione dell’EMA, del 10 luglio 2020, che nega alla ricorrente l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda.
Dispositivo
1)
La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 10 luglio 2020 che nega alla [OSCURATO:SOCIETA] l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda è annullata.
2)
L’EMA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA] si faranno carico ciascuna delle proprie spese.