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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2022

ECLI:EU:T:2022:20
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0570_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2022 – [OSCURATO:SOCIETA] / EMA (causa T‑570/20) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Raccolta e lavorazione del plasma – Master file del plasma – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Determinazione errata dell’oggetto della domanda – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Diniego di accesso a motivo della determinazione errata dell’oggetto della domanda – Possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1 o trattino) (v. punti 36, 37, 49)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 41-45)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4 e 8, § 1) (v. punti 55, 56, 60, 65, 89, 100)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un’insufficienza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali (Art. 296 TFUE) (v. punti 108, 109) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione dell’EMA, del 10 luglio 2020, che nega alla ricorrente l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda.

Dispositivo 1) La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 10 luglio 2020 che nega alla [OSCURATO:SOCIETA] l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda è annullata. 2) L’EMA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA] si faranno carico ciascuna delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0570_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2022 – [OSCURATO:SOCIETA] / EMA (causa T‑570/20) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Raccolta e lavorazione del plasma – Master file del plasma – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Determinazione errata dell’oggetto della domanda – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Diniego di accesso a motivo della determinazione errata dell’oggetto della domanda – Possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1 o trattino) (v. punti 36, 37, 49) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 41-45) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di basare il diniego di accesso su ragioni specifiche e concrete (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4 e 8, § 1) (v. punti 55, 56, 60, 65, 89, 100) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un’insufficienza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali (Art. 296 TFUE) (v. punti 108, 109) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione dell’EMA, del 10 luglio 2020, che nega alla ricorrente l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda. Dispositivo 1) La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 10 luglio 2020 che nega alla [OSCURATO:SOCIETA] l’accesso all’elenco dei centri di raccolta e lavorazione del sangue contenuto nel master file del plasma della società farmaceutica Takeda è annullata. 2) L’EMA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:SOCIETA] si faranno carico ciascuna delle proprie spese.
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