CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 39525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte del clan di camorra denominato «clan Moccia» dalla metà del 2015 in poi. In particolare il Liberti, secondo l'imputazione provvisoria, avrebbe svolto il ruolo di fiduciario dei dirigenti del sodalizio, ossia del nucleo ristretto della famiglia Moccia, e quindi di destinatario di ordini e direttive da questi impartiti e a sua volta tenuto a riferire e a rendicontare loro; inoltre, quale imprenditore intraneo al sodalizio, era a disposizione di questo anche per mezzo della sua attività economica, essendo destinatario di imponenti provviste finanziarie di natura illecita da reinvestire in attività di impresa che, oltre a consentire di produrre ulteriore ricchezza, venivano utilizzate come strumento per conservare ed incrementare relazioni esterne utili al mantenimento del potere da parte della famiglia mafiosa. Il Pubblico ministero aveva richiesto l'applicazione della misura cautelare anche per altri reati di trasferimento fraudolento di valori e di reimpiego di somme di denaro di illecita provenienza, ma il Giudice per le indagini preliminari ha per tali delitti ritenuto insussistente il presupposto dei gravi indizi. Inoltre, per il medesimo reato associativo commesso sino alla prima metà del 2015 era già stata emessa nei confronti del Liberti altra ordinanza applicativa della misura custodiale datata 5 gennaio 2018 e per essa era già stata esercitata l'azione penale in data 9 luglio 2018. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta simultaneamente la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. — per non avere il Tribunale retrodatato i termini di durata della custodia cautelare in carcere al 23 gennaio 2018, data dell'esecuzione della prima ordinanza coercitiva emessa nei suoi confronti nel medesimo procedimento penale e per il medesimo titolo di reato — e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., — per non avere il Tribunale motivato in ordine alle ragioni per cui non sono state condivise le allegazioni difensive volte a superare la presunzione di protrazione della condotta criminosa oltre la data di esecuzione della prima ordinanza cautelare, nonché ad affermare che le due ordinanze erano state emesse per il medesimo titolo di reato nell'ambito del medesimo procedimento penale —, nonché la illogicità della motivazione laddove il Tribunale, onde rigettare le argomentazioni difensive in ordine alla protrazione della condotta criminosa successivamente alla esecuzione della prima ordinanza coercitiva, ha dato rilevanza esclusivamente al dato formale della data di chiusura della contestazione accusatoria, ritenendo erroneamente che la difesa avesse chiesto la retrodatazione esclusivamente in forza dell'avvenuta carcerazione del Liberti in esecuzione del primo provvedimento restrittivo della libertà personale. 2 /0' In particolare, sostiene, citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. U. n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840) che sebbene il sopravvenire dello stato detentivo del soggetto indagato non determini la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, non sarebbe sufficiente per affermare la protrazione della condotta associativa, anche ai fini di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il mero dato formale della contestazione del tempus commissi delicti con formula aperta; la presunzione relativa di non interruzione del vincolo associativo mafioso può rendere necessario valutare la situazione concreta, in presenza di un'adeguata contestazione difensiva riguardante l'individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato e un simile accertamento in concreto risulta ancor più necessario laddove l'indicazione della data di commissione del reato sia poco dimostrativa, perché formulata in modo indistinto per decine di soggetti. Nel caso di specie, evidenzia il ricorrente, con la memoria difensiva depositata all'udienza del 28 aprile 2021 erano stati segnalati numerosi elementi oggettivi che consentivano di desumere che la partecipazione del Liberti all'associazione criminale non si fosse protratta oltre l'inizio della sua detenzione, che sono stati del tutto ignorati dal Tribunale del riesame, cosicché la motivazione risulta illogica e giuridicamente errata. Nello specifico si era sottolineato nella memoria che mancavano circostanze fattuali dimostrative della persistente fidelizzazione dell'indagato all'associazione, che egli ed i suoi familiari non percepivano alcuna assistenza economica dall'associazione durante la sua detenzione, che durante la detenzione egli non aveva mantenuto contatti con altri associati e neppure aveva intrattenuto rapporti epistolari con altri associati e che anche dai colloqui con i suoi familiari non emergeva la persistenza del vincolo associativo; infine, si era affermato che in sede di esecuzione della misura coercitiva si era anche proceduto a perquisizione personale e locale che non aveva dato alcun risultato. Anche la attività di indagine successiva all'esecuzione del primo provvedimento coercitivo non aveva consentito di acclarare la protrazione della condotta associativa; era, invece, emerso che subito dopo l'esecuzione del primo provvedimento coercitivo al Liberti, nel ruolo da lui svolto in favore dell'associazione, era subentrato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente segnala anche che entrambe le ordinanze cautelari sono state emesse nell'ambito dello stesso procedimento, per il medesimo titolo di reato e a condotte poste in essere senza soluzione di continuità. Non si è in presenza di due fatti unificati dal vincolo della continuazione, ma dello stesso reato oggetto di due distinte contestazioni, sebbene già al momento dell'esercizio dell'azione penale per i fatti per i quali è stata emessa la prima ordinanza il Pubblico ministero disponesse di tutti gli elementi indiziari occorrenti alla emissione della seconda ordinanza. Doveva, quindi, trovare automatica applicazione la retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati fra loro dal vincolo di connessione qualificata a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., vale a dire da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, la retrodatazione dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ossia senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. 2, n. 29132 del 15/07/2011, Tedesco, non massimata). Anche tali elementi non erano stati valutati dal Tribunale del riesame. Soprattutto, il ricorrente segnala che il Pubblico ministero ha esercitato in data 9 luglio 2018 l'azione penale solo per il fatto per il quale era stata emessa la prima ordinanza coercitiva (partecipazione all'associazione di tipo mafioso sino alla prima metà del 2015), sebbene nell'ambito dello stesso procedimento egli già disponesse di tutti gli elementi di prova, che infatti sono relativi a circostanze di fatto anteriori all'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, occorrenti alla emissione del secondo titolo custodiale, con il quale si contesta al Liberti di aver proseguito a far parte dell'associazione anche dopo la prima metà del 2015 continuando a svolgere il medesimo ruolo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della apparenza o quanto meno della illogicità della motivazione laddove si afferma che il difensore, nell'argomentare la possibilità di desumere dagli atti gli elementi di prova posti a sostegno del secondo provvedimento cautelare già al momento della prima ordinanza coercitiva, avrebbe implicitamente ammesso la frammentarietà del quadro investigativo e quindi l'impossibilità di formulare una compiuta contestazione e di richiedere l'applicazione della misura cautelare prima del deposito della informativa di polizia giudiziaria riepilogativa. In realtà la difesa del Liberti si era limitata a indicare le varie informative dalle quali emergeva che gli elementi di prova poi utilizzati a sostegno della richiesta di emissione del secondo provvedimento coercitivo erano a disposizione del Pubblico ministero già nel 2017 e quindi prima dell'esercizio dell'azione penale. Tra tali elementi spiccava la conversazione intercettata in data 8 settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Ciro nella quale il Coppola rivelava al suo interlocutore che egli si avvaleva del Liberti per comunicare con il cugino [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan. La conversazione è stata anche utilizzata dal Pubblico ministero per richiedere in data 19 ottobre 2017 la proroga delle intercettazioni. Già da tale conversazione emergeva il ruolo di messaggero svolto dal Liberti tra i vertici dell'associazione e gli altri sodali. Né la nozione di desumibilità dagli atti doveva necessariamente coincidere con quella di completezza delle indagini; è quindi irrilevante che successivamente tutti gli elementi di prova già sottoposti all'attenzione del Pubblico ministero e sufficienti a fondare la seconda richiesta di misura cautelare abbiano costituito oggetto di una informativa riepilogativa, non potendo l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. discendere dal mero dato formale della data dell'ultima (in senso cronologico) informativa di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente osservarsi che le eccezioni sollevate dal ricorrente ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sono ammissibili in questa sede, nonostante il ricorso per cassazione abbia ad oggetto il provvedimento adottato sulla richiesta di riesame del Liberti. Nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351). Nel caso di specie, ove l'eccezione fosse fondata, i termini di durata della custodia cautelare sarebbero già decorsi al momento della adozione della seconda ordinanza di custodia cautelare. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 3.1. Il Tribunale del riesame ha affermato, richiamando il tenore del provvedimento coercitivo del 2 dicembre 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari, che sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia) è «possibile riconoscere tre distinte situazioni, cui corrispondono altrettante distinte regole operative. In tutti e tre casi però è comunque necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (Cass. Sez. 6 n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri)». Evidenzia il Tribunale del riesame che: «La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o connessione teleologica (casi di connessione qualificata) e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 c.p.p., che non lascia dubbi sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque, indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oglylto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentementArTlagli atti nt: l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Automatica retrodatazione, che risponde all'esigenza di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata (Corte Cost. 28 marzo 1996, n. 89) e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale.» (Sez. Unite, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato). Prosegue affermando che: «La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque accertata l'esistenza, fra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dalla intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, ossia siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto origini autonome. In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 c.p.p., sicché la retrodatazione dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione qualificata ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, diversa cioè da quelle del concorso formale, continuazione o nesso teleologico.». Nell'ordinanza di custodia cautelare si afferma: «Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297 comma 3 c.p.p., oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della sentenza manipolativa n. 408 del 2005 della Corte Cost. Ne consegue che la retrodatazione è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze", li giudice deve, però, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza, da intendersi come "elementi necessari e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati emessi in procedimenti formalmente diversi, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che siano stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero (Sez, Unite n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci; Sez. I, n. 22681 del 27/5/2008, Caniello)». 3.2. Secondo il Tribunale del riesame, nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è applicabile perché la condotta di partecipazione del Liberti all'associazione criminale cui si riferisce il secondo provvedimento coercitivo si sarebbe protratta anche oltre la data di emissione della prima ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio, in tema di contestazioni a catena, secondo il quale deve presumersi che il provvedimento restrittivo della libertà non determini, per chi ne è colpito, una interruzione della condotta di partecipazione alla associazione criminale.Trattasi di presunzione relativa che il Tribunale del riesame ha ritenuto non superata, affermando che a tal fine non è sufficiente che le condotte materiali sulle quali si fonda la seconda ordinanza di custodia cautelare siano anteriori alla esecuzione del primo provvedimento restrittivo. 3.3. Il vizio di violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, è insussistente. Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511). Se, come sostenuto dal Tribunale del riesame, la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si è protratta anche oltre la emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non può trovare applicazione. 3.4. Il motivo di ricorso è invece fondato laddove il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale erano stati dedotti diversi elementi di fatto onde superare la suddetta presunzione. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato in tema di «contestazioni a catena», che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula «aperta», che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222) e, in particolare, ha precisato la protrazione della condotta partecipativa, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840). In sostanza, poiché la presunzione è relativa ed opera sino a prova contraria, laddove l'indagato adduca, onde vincere detta presunzione, elementi specifici di segno contrario, il giudice non può limitarsi a fare riferimento al dato formale della contestazione, ma deve chiarire le ragioni per le quali detti elementi non sono in grado di farla ritenere superata. In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, dep. 2020, Zoffreo, Rv. 278162). Nel caso di specie il Liberti, con la memoria difensiva prodotta all'udienza innanzi al Tribunale del riesame, ha a tal fine indicato una serie di elementi, diversi dalla mera sua carcerazione per effetto della prima ordinanza di custodia cautelare, sulla cui valenza il Tribunale non si è affatto pronunciato, limitandosi a fare riferimento al dato formale della contestazione «aperta» contenuta nel secondo provvedimento coercitivo. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Il Tribunale del riesame ha motivato affermando che laddove si ritenesse non applicabile la presunzione sopra indicata e la condotta associativa si fosse interrotta in coincidenza con l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, in ogni caso la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe inapplicabile in quanto gli elementi di fatto sui quali si fonda il secondo provvedimento coercitivo, emesso dopo che per i fatti ai quali si riferiva la prima ordinanza era già stata esercitata l'azione penale, non erano desumibili dagli atti, in quanto la informativa finale redatta dalla polizia giudiziaria è successiva al secondo provvedimento cautelare e comunque anche se il Pubblico ministero già disponeva dei singoli elementi che componevano il quadro indiziaria sulla base di una serie di informative a lui trasmesse, nessuna di queste era autosufficiente e occorreva, invece, procedere ad una rielaborazione e rivalutazione del materiale investigativo raccolto in due anni di indagini a carico di numerosi soggetti per una pluralità di condotte delittuose. 4.2. In realtà, nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911). Il Tribunale del riesame non chiarisce se i due provvedimenti cautelari siano stati emessi nell'ambito dello stesso procedimento o comunque di procedimenti costituenti «gemmazione» di un unico procedimento o, invece, nell'ambito di procedimenti del tutto diversi. 4.3. Quanto alla sussistenza del presupposto della desumibilità dagli atti, il Tribunale del riesame ha affermato che esso non sussisterebbe perché, pur emergendo dalle singole informative pervenute al Pubblico ministero prima dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare i singoli elementi sui quali poggia il secondo titolo coercitivo, ciascuna di tali informative non era sufficiente a fondare l'emissione del secondo provvedimento restrittivo, in quanto solo grazie alla informativa finale è stato possibile rielaborare e rivalutare globalmente detti elementi. Il Tribunale paragona detti elementi alle singole tessere di un mosaico che, isolatamente considerate, sono prive di valore e che devono essere assemblate per esprimere un significato. In particolare, il Tribunale del riesame richiama un precedente di questa Corte di cassazione che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, afferma che la nozione di anteriore «desumibilità», dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351, che ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437).4.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, di aderire alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha affermato che ai fini dell'anteriore «desumibilità» dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini «quantitativi», di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente «qualitativo», all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). Tale criterio interpretativo risponde all'esigenza di non far dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile a priori del tempo - che può anche essere non breve - necessario al pubblico ministero per l'esame di indizi di cui già disponga. Diversamente ragionando, la desumibilità degli atti e la conseguente retrodatazione non dipenderebbero da un elemento oggettivo e certo, quale quello dell'acquisizione di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, ma verrebbero rimesse alla scelta, assolutamente discrezionale, degli organi titolari del potere cautelare, il che contrasta nettamente con la ratio dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.