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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 27639/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5052 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA -intimata- [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 5052/2020 Cron.

Rep.

C.C. 3/7/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 2214/2019depositata il 19/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenutoche il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19 novembre 2019; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con un unico controricorso; che l’Azienda ospedaliera di Cosenza non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Consideratoche, con atto del 12 maggio 2023 sottoscritto dai rispettivi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con dichiarazione di entrambi i difensori di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le spese del relativo giudizio.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5052 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA -intimata- [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 5052/2020 Cron. Rep. C.C. 3/7/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 2214/2019depositata il 19/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenutoche il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19 novembre 2019; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con un unico controricorso; che l’Azienda ospedaliera di Cosenza non ha svolto attività difensiva in questa sede. Consideratoche, con atto del 12 maggio 2023 sottoscritto dai rispettivi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con dichiarazione di entrambi i difensori di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le spese del relativo giudizio. Così deciso in Roma, nell
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