Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 26351/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 1033/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, in amministrazione straordinaria, in persona del suo commissario straordinario dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta autorizzazione del GD del tribunale di Bergamo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] b, 48, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza del plebiscito n. 102 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 917/2015, depositata in data 13 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 13 agosto 2015, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva, a sua volta, respinto le domande proposte dall'appellante, di declaratoria di nullità e/o inopponibilità, o di revoca ai sensi degli artt. 66 I.fall. e 2901 c.c., dell'atto del 3 maggio 2006 col quale Toora in bonis aveva costituito in pegno in favore del [OSCURATO:PERSONA], a garanzia di un finanziamento, titoli emessi dalla stessa Banca del valore di 2 mln. di euro, e di conseguente condanna dell'istil:uto di credito convenuto alla restituzione della somma ricavata dal successivo realizzo della garanzia. 2.La corte del merito ha: i) ritenuto del tutto vaghe le doglianze dell'A.S. in ordine alla mancanza di data certa della documentazione bancaria prodotta dall'appellata, peraltro non avente natura negoziale; il) escluso la nullità del pegno per 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 indeterminatezza dell'oggetto, rilevando che dal contratto i titoli risultavano identificati come quelli registrati per un controvalore di 2 milioni di euro sul conto 22/440 ed erano descritti nella sez. seconda con la dicitura "4054210 Cred.

Valt.

SS 267A TV euro 2.000.000", identica a quella riportata sia nella contabile bancaria sottoscritta in pari data e per pari importo da Toora per il deposito di titoli sul dossier 22/440, sia nel doc. 4 che attestava il trasferimento dei titoli sul dossier garanzia, sia nel doc. 5 attenente alla registrazione del vincolo, sia, infine, nel fissato bollato di vendita del 21.6.2007; iii) escluso, altresì, che l'indeterminatezza potesse derivare dall'errata indicazione del codice ISIN; iv) dichiarato nuova, e perciò inammissibile (oltre che infondata in quanto risultava il trasferimento dal dossier til:oli al dossier garanzia), la doglianza inerente la mancanza di traditi° rei; v) affermato che la domanda di inefficacia del pegno ex art. 44 I.f. (già dichiarata inammissibile dal tribunale) non era stata proposta con l'atto di citazione; vi) osservato che l'A.S., pur avendo dedotto la nullità dell'atto d'acquisto dei titoli per mancanza di specifica informativa Consob ed autorizzazione scritta della società, non aveva mai formulato domanda di accertamento della nullità di detto atto ed aveva comunque tardivamente allegato la violazione dell'art. 23 TUF, solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., benché la circostanza che si trattasse di titoli emessi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] le fosse bene nota; vii) accertato, conformemente a quanto ritenuto dal tribunale, che sussistevano tutte le condizioni di cui all'art. 2787 c.c., che i contratti di mutuo e di costituzione della garanzia erano muniti di data certa e che non si trattava di pegno omnibus; viii) respinto la domanda di revocatoria ordinaria perché l'attrice/appellante non aveva fornito prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 dell'azione; ìx) dichiarato, infine, infondata la domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma incamerata dalla banca in ragione dell'illegittima escussione del pegno, osservando che la mancata vendita dei titoli a mezzo di intermediario autorizzato, avrebbe potuto dar luogo, semmai, ad un'azione risarcitoria per essere stati i titoli acquistati ad un valore inferiore a quello di mercato.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis n. 1 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, la cassazione senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo, articolato motivo di impugnazione l'A.S. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112,113,183,152 e 345 c.p.c. e degli articoli 1418, 1421 e 2697 c.c.

Nullità della sentenza per difetto di motivazione".

La ricorrente deduce in primo luogo che era onere del [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto di pegno, la cui assenza non doveva formare oggetto di un'eccezione in senso stretto ma era rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass.

S.U. n. 26242/2014): la corte d'appello avrebbe pertanto invertito l'onere della prova sul punto ed avrebbe erroneamente ritenuto nuova la domanda di nullità del pegno per mancanza di traditio rei, peraltro con motivazione talmente carente da risultare sostanzialmente omessa, mostrando, per di più, di non aver letto l'atto di citazione, nel quale era stato dedotto che la 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 Banca non aveva fornito prova dell'avvenuta registrazione del pegno in apposito conto tenuto dall'intermediario cosi come richiesto dai dd.

Ilgs. nn. 59/98 e 213/98 per i titoli dematerializzati, ai fini di realizzare lo spossessamento (Cass.23268/06).

A dire della ricorrente, parimenti carente di motivazione sarebbe la statuizione di tardività/inammissibilità della domanda di inefficacia del pegno ai sensi dell'art. 44 I.f., atteso che sin dall'atto di citazione erano stati allegati tutti i fatti sui quali detta domanda si fondava.

Infine, l'A.S. sostiene di aver avanzato in citazione anche la domanda di nullità del contratto-quadro disciplinante le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari ex art. 23 del d.lgs.n. 58 del 1998, laddove aveva eccepito che non v'era prova della sua sottoscrizione e che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto di interessi, acquistando e costituendo in pegno titoli propri senza ottenere la previa autorizzazione di Toora.

1.1. Il motivo va dichiarato inammissibile in ogni suo profilo.

1.2. Anzitutto, l'atto di citazione e quello di appello non sono stati trascritti nel motivo, quanto meno per le parti rilevanti, né sono stato allegati al ricorso, e la ricorrente non indica dove rintracciarli, all'interno dei fascicoli di parte o di quello d'ufficio: il mezzo, pertanto, non risponde al requisito di specificità richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., sicché resta precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se effettivamente le domande o le eccezioni in ordine alle quali la ricorrente lamenta omessa pronuncia/omessa motivazione perché, in tesi, erroneamente dichiarate inammissibili, siano state tempestivamente avanzate.

Tanto basta ad escludere che possano essere esaminate le censure con le quali si lamenta la declaratoria di inammissibilità: a) della domanda di inefficacia del pegno ex art. 44 I.f., ben distinta dalla domanda di nullità (in disparte il rilievo 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 che resta incomprensibile su quali basi essa possa essere stata avanzata, dal momento che l'escussione del pegno e pacificamente intervenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale); b) della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione, in quanto il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali non può estendersi a contratti diversi da quelli in relazione ai quali la domanda è stata proposta; c) della domanda di "nullità" dell'acquisto dei titoli per avere la banca agito in potenziale conflitto di interessi, senza ottenere la previa autorizzazione del cliente (può aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa informazione dà luogo solo a responsabilità della banca).

Ma le stesse conclusioni possono assumersi anche per quanto riguarda la censura che investe la statuizione di inammissibilità della domanda di nullità del pegno per mancanza di traditio rei (l'unica, in astratto, rilevabile d'ufficio) in quanto il giudice d'appello (non interessa se a torto o ragione, perché l'argomentazione non forma oggetto di specifica doglianza sotto il profilo dell'error in procedendo), ha ritenuto di poter coordinare il principio del rilievo d'ufficio delle nullità con quello del divieto di nova in appello, ed ha accertato che nell'atto di citazione la domanda era stata articolata sotto profili diversi e in base ad argomentazioni che presupponevano tale requisito che, dunque, non essendo stato mai contestato, doveva ritenersi pacifico. 1.3.11 motivo difetta, poi, di specificità anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, in quanto: i) denuncia contestualmente vizi di violazione di norme processuali e di violazione di legge, senza che sia possibile distinguere fra l'una e l'altra censura (in particolare, va rilevato come la ricorrente sovrapponga il vizio di omessa pronuncia, col quale si deduce un error in procedendo, col vizio di omessa motivazione, ancorché, secondo la giurisprudenza 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 consolidata di questa Corte si tratti di censure fra loro incompatibili: cfr., fra molte, Cass. nn. 21944/2019, 321/2016); il) non illustra sotto quale profilo, e in quali termini, la corte del merito, che ha positivamente accertato la piena validità dell'atto costitutivo del pegno, avrebbe invertito l'onere della prova (peraltro indubbiamente incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. sulla parte attrice, cui spetta di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa) o pronunciato secondo equità, anziché secondo diritto, così violando il disposto dell'art. 113 c.p.c.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione ed errata applicazione degli articoli 2397, 2702, 2303, 2704 c. c., 2710 c. c. e 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa motivazione", per aver la corte d'appello erroneamente ritenuto probanti i documenti contabili prodotti dal [OSCURATO:PERSONA], formati dalla stessa Banca, di cui era stata eccepita la mancanza di data certa: rileva al riguardo che l'art. 2704 c.c. è applicabile anche ai documenti non negoziali e che le scritture contabili non hanno idoneità probatoria ai sensi dell'art. 2710 c.c. nei confronti del commissario straordinario.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la corte del merito ha ritenuto, oltre che infondate, generiche, vaghe e tardive (cioè inammissibili) le contestazioni mosse sul punto clall'A.S. e tale statuizione non è stata idoneamente censurata, attraverso lo specifico richiamo del verbale di prima udienza nel quale, a dire della ricorrente, era stata tempestivamente sollevata l'eccezione di inopponibilità e inefficacia probatoria dei documenti in questione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione o erronea applicazione dell'art. 117 TULB, dell'art. 23 TUE, 2786 c.c., 1346 c. c., 1418 c. c., dell 'art. 2 del d.lgs. 170 del 2004, dai decreti legislativi n. 58 del 1998 e 213 del 1998, nonché dell'art. 38 del 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 regolamento Consob n. 11522 del 1998, e degli articoli 2697 c.c., 2787 c. c., violazione ed errata applicazione degli articoli 2197, 2702, 2703, 2704 c. c., 2710 c. c., 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa motivazione ": la corte del merito, a dire dell'A.S., avrebbe invertito l'onere della prova, posto che incombeva alla Banca di provare il proprio diritto di pegno e, trattandosi di pegno su titoli dematerializzati in favore di un istituto di credito, di dimostrare che tutte le norme richiamate in rubrica erano state applicate, mentre la convenuta/appellata non aveva prodotto il contratto quadro regolante le operazioni finanziarie, né alcun ordine sottoscritto da Toora con cui si autorizzasse l'acquisto dei titoli sottoposti a vincolo; il giudice d'appello avrebbe inoltre erroneamente affermato che i titoli oggetto del pegno erano stati sufficientemente identificati, dal momento che la scritta contenuta sul contratto era assolutamente insufficiente allo scopo, non chiarendo quale fosse la natura dei titoli, la serie, la data di emissione e scadenza e la quantità, e che l'unico dato idoneo a identificare i titoli era il codice ISIN, che però era errato non corrispondendo ad alcun titolo emesso dal [OSCURATO:PERSONA]; analogo errore sarebbe stato compiuto dal giudice a quo con riguardo alla prova della traditi° rei, in mancanza di un atto di data certa dal quale desumere l'accensione di apposito conto e la registrazione del vincolo; ancora, la corte del merito avrebbe erroneamente affermato che la scrittura corrispondeva ai requisiti di cui all'art. 2787 c.c., attribuendo data certa a documenti che ne erano privi e ritenendo sufficientemente determinato il credito garantito, nonostante nel contratto si facesse solo un generico riferimento alla concessione di un mutuo chirografar o e la garanzia fosse stata concessa anche in relazione a qualsiasi altro credito, presente e futuro, della Banca. 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016

3.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, pretende una nuova valutazione degli elementi istruttori già compiuta, in modo analitico e completo, da parte del giudice d'appello e pertanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, senza che però sia indicato il fatto decisivo di cui la corte del merito avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto a un diverso esito della controversia.

3.2. Va peraltro rilevato che, poiché la corte d'appello ha confermato la sentenza gravata decidendo le quesl:ioni di fatto in maniera conforme al giudice di primo grado, e poiché l'atto di citazione in appello è stato notificato il 25 luglio 2013, il motivo è inammissibile, prima ancora che per difetto assoluto di specificità, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce "vblazione/errata applicazione degli articoli 2901 c.c., 66 l.f., 113 c.p.c.; nullità della sentenza per carenza di motivazione".

La censura investe il capo della sentenza impugnata che ha respinto il motivo d'appello con il quale l'odierna ricorrente aveva lamentato il rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ed è anch'essa interamente volta ad ottenere una rivisitazione del merito della decisione, in quanto contesta l'accertamento compiuto dalla corte territoriale in ordine alla mancanza di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione.

4.1. Il motivo è inammissibile, al pari di quello che lo precede, ai sensi dell'art. 348-ter ultimo comma c.p.c., perché anche su questa domanda si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito e la ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della statuizione di rigetto dell'appello sul punto sono diverse da quelle posi:e a base della 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 pronuncia di primo grado (Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774).

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce "violazione dell'art. 2797 c. c.; nullità della sentenza per assenza di motivazione": il giudice d'appello non avrebbe indicato la norma sulla quale ha basato l'assunto secondo cui la violazione da parte del creditore pignoratizio del disposto dell'art. 2797 c.c. può dar luogo unicamente a un'azione risarcitoria, laddove si sarebbe invece in presenza di un illecito dal quale deriverebbe la nullità del trasferimento dei titoli.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non censura adeguatamente la ratio decidendi con la quale il giudice d'appello ha escluso che la mancata vendita a mezzo intermediario autorizzato potesse giustificare la domanda di restituzione, ma si limita a prospettare in via meramente ipotetica che la violazione dell'art. 2797 c.c. dia luogo ad un illecito, tale da determinare la nullità della vendita, senza accompagnare tale deduzione con argomentazioni chiare ed esaustive, intese a motivatamente dimostrare come l'affermazione in diritto oggetto di impugnazione contrasti con le norme regolatrici della fattispecie.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità vanno, quindi, poste a carico della società ricorrente, per il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi 15.000,00 euro, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 1033/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, in amministrazione straordinaria, in persona del suo commissario straordinario dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta autorizzazione del GD del tribunale di Bergamo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] b, 48, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza del plebiscito n. 102 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 917/2015, depositata in data 13 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 13 agosto 2015, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva, a sua volta, respinto le domande proposte dall'appellante, di declaratoria di nullità e/o inopponibilità, o di revoca ai sensi degli artt. 66 I.fall. e 2901 c.c., dell'atto del 3 maggio 2006 col quale Toora in bonis aveva costituito in pegno in favore del [OSCURATO:PERSONA], a garanzia di un finanziamento, titoli emessi dalla stessa Banca del valore di 2 mln. di euro, e di conseguente condanna dell'istil:uto di credito convenuto alla restituzione della somma ricavata dal successivo realizzo della garanzia. 2.La corte del merito ha: i) ritenuto del tutto vaghe le doglianze dell'A.S. in ordine alla mancanza di data certa della documentazione bancaria prodotta dall'appellata, peraltro non avente natura negoziale; il) escluso la nullità del pegno per 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 indeterminatezza dell'oggetto, rilevando che dal contratto i titoli risultavano identificati come quelli registrati per un controvalore di 2 milioni di euro sul conto 22/440 ed erano descritti nella sez. seconda con la dicitura "4054210 Cred. Valt. SS 267A TV euro 2.000.000", identica a quella riportata sia nella contabile bancaria sottoscritta in pari data e per pari importo da Toora per il deposito di titoli sul dossier 22/440, sia nel doc. 4 che attestava il trasferimento dei titoli sul dossier garanzia, sia nel doc. 5 attenente alla registrazione del vincolo, sia, infine, nel fissato bollato di vendita del 21.6.2007; iii) escluso, altresì, che l'indeterminatezza potesse derivare dall'errata indicazione del codice ISIN; iv) dichiarato nuova, e perciò inammissibile (oltre che infondata in quanto risultava il trasferimento dal dossier til:oli al dossier garanzia), la doglianza inerente la mancanza di traditi° rei; v) affermato che la domanda di inefficacia del pegno ex art. 44 I.f. (già dichiarata inammissibile dal tribunale) non era stata proposta con l'atto di citazione; vi) osservato che l'A.S., pur avendo dedotto la nullità dell'atto d'acquisto dei titoli per mancanza di specifica informativa Consob ed autorizzazione scritta della società, non aveva mai formulato domanda di accertamento della nullità di detto atto ed aveva comunque tardivamente allegato la violazione dell'art. 23 TUF, solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., benché la circostanza che si trattasse di titoli emessi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] le fosse bene nota; vii) accertato, conformemente a quanto ritenuto dal tribunale, che sussistevano tutte le condizioni di cui all'art. 2787 c.c., che i contratti di mutuo e di costituzione della garanzia erano muniti di data certa e che non si trattava di pegno omnibus; viii) respinto la domanda di revocatoria ordinaria perché l'attrice/appellante non aveva fornito prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 dell'azione; ìx) dichiarato, infine, infondata la domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma incamerata dalla banca in ragione dell'illegittima escussione del pegno, osservando che la mancata vendita dei titoli a mezzo di intermediario autorizzato, avrebbe potuto dar luogo, semmai, ad un'azione risarcitoria per essere stati i titoli acquistati ad un valore inferiore a quello di mercato. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis n. 1 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, la cassazione senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo, articolato motivo di impugnazione l'A.S. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112,113,183,152 e 345 c.p.c. e degli articoli 1418, 1421 e 2697 c.c. Nullità della sentenza per difetto di motivazione". La ricorrente deduce in primo luogo che era onere del [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto di pegno, la cui assenza non doveva formare oggetto di un'eccezione in senso stretto ma era rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. S.U. n. 26242/2014): la corte d'appello avrebbe pertanto invertito l'onere della prova sul punto ed avrebbe erroneamente ritenuto nuova la domanda di nullità del pegno per mancanza di traditio rei, peraltro con motivazione talmente carente da risultare sostanzialmente omessa, mostrando, per di più, di non aver letto l'atto di citazione, nel quale era stato dedotto che la 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 Banca non aveva fornito prova dell'avvenuta registrazione del pegno in apposito conto tenuto dall'intermediario cosi come richiesto dai dd. Ilgs. nn. 59/98 e 213/98 per i titoli dematerializzati, ai fini di realizzare lo spossessamento (Cass.23268/06). A dire della ricorrente, parimenti carente di motivazione sarebbe la statuizione di tardività/inammissibilità della domanda di inefficacia del pegno ai sensi dell'art. 44 I.f., atteso che sin dall'atto di citazione erano stati allegati tutti i fatti sui quali detta domanda si fondava. Infine, l'A.S. sostiene di aver avanzato in citazione anche la domanda di nullità del contratto-quadro disciplinante le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari ex art. 23 del d.lgs.n. 58 del 1998, laddove aveva eccepito che non v'era prova della sua sottoscrizione e che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto di interessi, acquistando e costituendo in pegno titoli propri senza ottenere la previa autorizzazione di Toora. 1.1. Il motivo va dichiarato inammissibile in ogni suo profilo. 1.2. Anzitutto, l'atto di citazione e quello di appello non sono stati trascritti nel motivo, quanto meno per le parti rilevanti, né sono stato allegati al ricorso, e la ricorrente non indica dove rintracciarli, all'interno dei fascicoli di parte o di quello d'ufficio: il mezzo, pertanto, non risponde al requisito di specificità richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., sicché resta precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se effettivamente le domande o le eccezioni in ordine alle quali la ricorrente lamenta omessa pronuncia/omessa motivazione perché, in tesi, erroneamente dichiarate inammissibili, siano state tempestivamente avanzate. Tanto basta ad escludere che possano essere esaminate le censure con le quali si lamenta la declaratoria di inammissibilità: a) della domanda di inefficacia del pegno ex art. 44 I.f., ben distinta dalla domanda di nullità (in disparte il rilievo 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 che resta incomprensibile su quali basi essa possa essere stata avanzata, dal momento che l'escussione del pegno e pacificamente intervenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale); b) della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione, in quanto il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali non può estendersi a contratti diversi da quelli in relazione ai quali la domanda è stata proposta; c) della domanda di "nullità" dell'acquisto dei titoli per avere la banca agito in potenziale conflitto di interessi, senza ottenere la previa autorizzazione del cliente (può aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa informazione dà luogo solo a responsabilità della banca). Ma le stesse conclusioni possono assumersi anche per quanto riguarda la censura che investe la statuizione di inammissibilità della domanda di nullità del pegno per mancanza di traditio rei (l'unica, in astratto, rilevabile d'ufficio) in quanto il giudice d'appello (non interessa se a torto o ragione, perché l'argomentazione non forma oggetto di specifica doglianza sotto il profilo dell'error in procedendo), ha ritenuto di poter coordinare il principio del rilievo d'ufficio delle nullità con quello del divieto di nova in appello, ed ha accertato che nell'atto di citazione la domanda era stata articolata sotto profili diversi e in base ad argomentazioni che presupponevano tale requisito che, dunque, non essendo stato mai contestato, doveva ritenersi pacifico. 1.3.11 motivo difetta, poi, di specificità anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, in quanto: i) denuncia contestualmente vizi di violazione di norme processuali e di violazione di legge, senza che sia possibile distinguere fra l'una e l'altra censura (in particolare, va rilevato come la ricorrente sovrapponga il vizio di omessa pronuncia, col quale si deduce un error in procedendo, col vizio di omessa motivazione, ancorché, secondo la giurisprudenza 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 consolidata di questa Corte si tratti di censure fra loro incompatibili: cfr., fra molte, Cass. nn. 21944/2019, 321/2016); il) non illustra sotto quale profilo, e in quali termini, la corte del merito, che ha positivamente accertato la piena validità dell'atto costitutivo del pegno, avrebbe invertito l'onere della prova (peraltro indubbiamente incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c. sulla parte attrice, cui spetta di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa) o pronunciato secondo equità, anziché secondo diritto, così violando il disposto dell'art. 113 c.p.c. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione ed errata applicazione degli articoli 2397, 2702, 2303, 2704 c. c., 2710 c. c. e 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa motivazione", per aver la corte d'appello erroneamente ritenuto probanti i documenti contabili prodotti dal [OSCURATO:PERSONA], formati dalla stessa Banca, di cui era stata eccepita la mancanza di data certa: rileva al riguardo che l'art. 2704 c.c. è applicabile anche ai documenti non negoziali e che le scritture contabili non hanno idoneità probatoria ai sensi dell'art. 2710 c.c. nei confronti del commissario straordinario. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la corte del merito ha ritenuto, oltre che infondate, generiche, vaghe e tardive (cioè inammissibili) le contestazioni mosse sul punto clall'A.S. e tale statuizione non è stata idoneamente censurata, attraverso lo specifico richiamo del verbale di prima udienza nel quale, a dire della ricorrente, era stata tempestivamente sollevata l'eccezione di inopponibilità e inefficacia probatoria dei documenti in questione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione o erronea applicazione dell'art. 117 TULB, dell'art. 23 TUE, 2786 c.c., 1346 c. c., 1418 c. c., dell 'art. 2 del d.lgs. 170 del 2004, dai decreti legislativi n. 58 del 1998 e 213 del 1998, nonché dell'art. 38 del 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 regolamento Consob n. 11522 del 1998, e degli articoli 2697 c.c., 2787 c. c., violazione ed errata applicazione degli articoli 2197, 2702, 2703, 2704 c. c., 2710 c. c., 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa motivazione ": la corte del merito, a dire dell'A.S., avrebbe invertito l'onere della prova, posto che incombeva alla Banca di provare il proprio diritto di pegno e, trattandosi di pegno su titoli dematerializzati in favore di un istituto di credito, di dimostrare che tutte le norme richiamate in rubrica erano state applicate, mentre la convenuta/appellata non aveva prodotto il contratto quadro regolante le operazioni finanziarie, né alcun ordine sottoscritto da Toora con cui si autorizzasse l'acquisto dei titoli sottoposti a vincolo; il giudice d'appello avrebbe inoltre erroneamente affermato che i titoli oggetto del pegno erano stati sufficientemente identificati, dal momento che la scritta contenuta sul contratto era assolutamente insufficiente allo scopo, non chiarendo quale fosse la natura dei titoli, la serie, la data di emissione e scadenza e la quantità, e che l'unico dato idoneo a identificare i titoli era il codice ISIN, che però era errato non corrispondendo ad alcun titolo emesso dal [OSCURATO:PERSONA]; analogo errore sarebbe stato compiuto dal giudice a quo con riguardo alla prova della traditi° rei, in mancanza di un atto di data certa dal quale desumere l'accensione di apposito conto e la registrazione del vincolo; ancora, la corte del merito avrebbe erroneamente affermato che la scrittura corrispondeva ai requisiti di cui all'art. 2787 c.c., attribuendo data certa a documenti che ne erano privi e ritenendo sufficientemente determinato il credito garantito, nonostante nel contratto si facesse solo un generico riferimento alla concessione di un mutuo chirografar o e la garanzia fosse stata concessa anche in relazione a qualsiasi altro credito, presente e futuro, della Banca. 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 3.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, pretende una nuova valutazione degli elementi istruttori già compiuta, in modo analitico e completo, da parte del giudice d'appello e pertanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, senza che però sia indicato il fatto decisivo di cui la corte del merito avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto a un diverso esito della controversia. 3.2. Va peraltro rilevato che, poiché la corte d'appello ha confermato la sentenza gravata decidendo le quesl:ioni di fatto in maniera conforme al giudice di primo grado, e poiché l'atto di citazione in appello è stato notificato il 25 luglio 2013, il motivo è inammissibile, prima ancora che per difetto assoluto di specificità, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma c.p.c. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce "vblazione/errata applicazione degli articoli 2901 c.c., 66 l.f., 113 c.p.c.; nullità della sentenza per carenza di motivazione". La censura investe il capo della sentenza impugnata che ha respinto il motivo d'appello con il quale l'odierna ricorrente aveva lamentato il rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ed è anch'essa interamente volta ad ottenere una rivisitazione del merito della decisione, in quanto contesta l'accertamento compiuto dalla corte territoriale in ordine alla mancanza di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione. 4.1. Il motivo è inammissibile, al pari di quello che lo precede, ai sensi dell'art. 348-ter ultimo comma c.p.c., perché anche su questa domanda si è in presenza di una doppia decisione conforme di merito e la ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della statuizione di rigetto dell'appello sul punto sono diverse da quelle posi:e a base della 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 pronuncia di primo grado (Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774). 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce "violazione dell'art. 2797 c. c.; nullità della sentenza per assenza di motivazione": il giudice d'appello non avrebbe indicato la norma sulla quale ha basato l'assunto secondo cui la violazione da parte del creditore pignoratizio del disposto dell'art. 2797 c.c. può dar luogo unicamente a un'azione risarcitoria, laddove si sarebbe invece in presenza di un illecito dal quale deriverebbe la nullità del trasferimento dei titoli. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non censura adeguatamente la ratio decidendi con la quale il giudice d'appello ha escluso che la mancata vendita a mezzo intermediario autorizzato potesse giustificare la domanda di restituzione, ma si limita a prospettare in via meramente ipotetica che la violazione dell'art. 2797 c.c. dia luogo ad un illecito, tale da determinare la nullità della vendita, senza accompagnare tale deduzione con argomentazioni chiare ed esaustive, intese a motivatamente dimostrare come l'affermazione in diritto oggetto di impugnazione contrasti con le norme regolatrici della fattispecie. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità vanno, quindi, poste a carico della società ricorrente, per il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi 15.000,00 euro, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1033/2016 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 26351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris