CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 36189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28284-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che qui agisce per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 84, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LUIGI & C., e del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato i , Sez. VI - RG 28284/201 9 camera di consiglio 21.9.2021 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza N. cronol. 6413/2019 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con decreto del 18 luglio 2019 il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].: l'impugnazione riguardava il saldo di un corrente (n. 6307.77) su cui era regolato un finanziamento ipotecario. Il Tribunale ha rilevato che la banca aveva mancato di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in questione e che l'annotazione del giroconto di euro 175.000,00 — somma indicata dall'opponente quale oggetto del credito vantato nei confronti della società in bonis — riguardava un'apertura di credito e costituiva, quindi, un importo che la banca si era obbligata a tenere a disposizione della cliente (laddove il credito restitutorio esigeva la prova documentale dell'utilizzo della somma stessa). 2. — Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di Siena NPL 2018 s.r.1., cessionaria del credito per cui è causa. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è opposta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.. E' lamentato che il Tribunale abbia mancato di considerare il dato dell'avvenuta produzione di tutti gli estratti del conto corrente n. 8628. Il motivo è inammissibile. La ricorrente intenderebbe confutare l'affermazione del Tribunale secondo cui gli estratti conto prodotti sarebbero riferibili a un conto corrente diverso da quello che rilevava ai fini dell'insinuazione: appunto il conto n. 8628.29, su cui — ha spiegato il Tribunale — «non c'è la regolazione della facilitazione ipotecaria di cui si discute». Tale doglianza inerisce, però, all'accertamento di fatto del giudice di merito, non alla materia dell'onere probatorio. Infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707). 2. — Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancata applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.. Viene dedotto che il Tribunale non avrebbe motivato la propria decisione «pur in presenza di estratti conto integrali» e che esso si sarebbe limitato «ad affermare la mancata prova dell'erogazione della Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 somma di curo 175.000,00 senza considerare che vi erano tutti gli elementi per accertare il credito». Anche tale motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione non può avere ad oggetto l'apprezzamento delle risultanze di causa. Difatti è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097). 3. — Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 4 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d