CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023
Cassazione n. 11850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]Ottaviantonio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché grammi 234,8 di marijuana e hashish al fine di spaccio, riducendo, tuttavia, per effetto dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'entità della pena inflitta rideterminandola da anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.200 di multa. Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al quantum di riduzione di pena applicato a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice adeguatamente considerato il comportamento susseguente dell'imputato, e in relazione al quantum di aumento di pena statuito per il reato in continuazione, pari a tre mesi. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel condividere sostanzialmente, quanto alla pena base, il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, in relazione alle modalità del fatto, essendo stato questo ridotto solo con riferimento alla pena pecuniaria, ha concesso le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, applicando la riduzione di un terzo alla pena base di 6 anni di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, giungendo quindi alla pena di anni quattro di reclusine e euro 18.000 di multa. Anche con riferimento all'aumento per la continuazione, il giudice ha applicato un congruo aumento di mesi tre, giungendo alla pena finale ridotta per il rito, di anni due mesi 10 di reclusione ed euro 12.200 di multa. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il