Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:163
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
1° marzo 2023 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisiti di presentazione del contesto fattuale della controversia oggetto del procedimento principale, nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑93/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con decisione del 25 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2022, nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA],
già Fenice – Qualità per l’ambiente SpA,
contro
Ministero della Transizione ecologica,
Ministero dello Sviluppo economico,
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto,
nei confronti di:
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], da L.G. [OSCURATO:PERSONA] e R. Montanaro, avvocati;
– per la [OSCURATO:SOCIETA], da C. Piacentini, avvocato;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;
– per il Parlamento europeo, da W.D. Kuzmienko e L. Stefani, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Maceroni ed A. Norberg, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B. [OSCURATO:PERSONA], G. Gattinara e G. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla determinazione della competenza del Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, dall’altro lato, sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU 2018, L 76, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:SOCIETA], già Fenice – Qualità per l’ambiente SpA, al Ministero della Transizione ecologica (Italia), al Ministero dello Sviluppo economico (Italia) e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Italia) (in prosieguo: il «comitato nazionale»), in merito all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025.
Contesto giuridico
3
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
4
L’articolo 3 della direttiva 2003/87, intitolato «Definizioni», recita:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(…)
u) “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”».
5
L’articolo 10 bis di detta direttiva, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», dispone, al paragrafo 3, quanto segue:
«Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote».
6
L’articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Misure nazionali di attuazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri pubblicano e trasmettono alla Commissione [europea], entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.
Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per [il periodo di] cinque anni [che decorre] dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascun periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
La ricorrente nel procedimento principale è una società operante nel settore delle attività ambientali e delle energie alternative. A questo scopo, essa gestisce l’impianto di produzione di energia situato a Brescia (Italia) (in prosieguo: l’«impianto di Brescia»), il quale rientra nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87.
8
Con una nota del 12 novembre 2020, il comitato nazionale ha comunicato alla ricorrente di cui al procedimento principale che, conformemente al risultato dell’istruttoria condotta in accordo con la Commissione, l’impianto di Brescia si qualificherebbe come «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, e pertanto non sarebbe idoneo a beneficiare delle quote di emissioni a titolo gratuito nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra stabilito da tale direttiva.
9
Con la decisione n. 42/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, il comitato nazionale ha aggiornato l’elenco nazionale degli impianti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di quest’ultima, e non ha attribuito alcuna quota di emissioni gratuita all’impianto di Brescia.
10
La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un ricorso teso all’annullamento degli atti sopra descritti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia). Il Ministero della Transizione ecologica si è costituito in giudizio ed ha concluso chiedendo il rigetto di tale ricorso.
11
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio indica che ha sollevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
12
Detto giudice fa presente altresì, riguardo all’interpretazione delle norme di diritto dell’Unione di cui trattasi, l’importanza degli interessi in gioco e la complessità delle questioni sollevate.
13
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la deliberazione assunta dal [comitato nazionale], in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la [Commissione] previsto dal [regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8),] in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente.
2) Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico direttamente leso dall’esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 sulla scorta dell’istruttoria condotta di concerto dalla [Commissione] e dal [comitato nazionale] impugnare la decisione assunta dalla [Commissione] di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato [2019/331] innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
3) Se la nozione di “impianto di produzione di elettricità” ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della [direttiva 2003/87], come risultante dalla sentenza della Corte del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] (C‑682/17, EU:C:2019:518), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione.
4) Se una tale interpretazione della definizione di “impianto di produzione di elettricità” sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
14
In virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
15
Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.
16
Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata).
17
Poiché detto procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale è tenuto a illustrare, nella decisione stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e a fornire i chiarimenti necessari in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottoposta al suo giudizio [v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata].
18
A questo proposito, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché agli altri interessati di esercitare il diritto di presentare osservazioni ad essi conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte deve assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di detta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e la giurisprudenza ivi citata).
19
Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una decisione di rinvio sono espressamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre ricordati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).
20
Nel caso di specie, la decisione di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti fissati, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
21
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda la prima e la seconda questione, l’esposizione, nella decisione di rinvio, dei fatti rilevanti della controversia sottoposta al giudice del rinvio è troppo lacunosa per permettere alla Corte di comprendere le ragioni per le quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe applicabile agli atti ai quali tale giudice fa riferimento.
22
In secondo luogo, la decisione di rinvio non contiene l’esposizione delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi sulla competenza del Tribunale per quanto riguarda gli atti controversi del comitato nazionale e quelli della Commissione, nonché sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, ma si limita, in sostanza, ad esporre gli argomenti delle parti nel procedimento principale al riguardo, senza menzionare la valutazione propria del giudice remittente e senza indicare in quale misura quest’ultimo intenda o no fare propri tali argomenti.
23
A questo proposito, occorre ricordare che la semplice riproduzione, da parte del giudice del rinvio, degli argomenti sottoposti al suo esame non può costituire un riferimento sufficientemente preciso alle ragioni che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni che figurano nelle questioni pregiudiziali (v., per analogia, ordinanza del 1° giugno 2022, Petróleos de Portugal – Petrogal, C‑706/21, non pubblicata, EU:C:2022:418, punto 31).
24
Inoltre, supponendo che la quarta questione verta sulla validità dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, il che non risulta chiaramente dalla formulazione di tale questione, occorre ricordare che è importante che il giudice nazionale indichi le ragioni precise che l’hanno portato ad interrogarsi sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione e che esso esponga i motivi di invalidità che gli sembra possano pertanto essere riconosciuti fondati (sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e a., C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 63 nonché la giurisprudenza ivi citata). Orbene, la decisione di rinvio non contiene alcuna precisazione in merito alle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 alla luce dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
25
Date tali circostanze, la decisione di rinvio non rispetta i requisiti scaturenti dall’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura.
26
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
27
Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che permettano a quest’ultima di statuire (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).
Sulle spese
28
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con decisione del 25 gennaio 2022, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 1° marzo 2023
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
D. Gratsias
*
Lingua processuale: l’italiano.