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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00894/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, emessa il 17 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione lieve di un telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe valorizzato le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alle circostanze del ritrovamento del cellulare, rinvenuto per strada in epoca successiva alla depenalizzazione del reato di appropriazione di cose smarrite, che escluderebbe la sussistenza del reato presupposto a quello di ricettazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che il ricorrente fosse stato l'autore del reato di furto ritenuto presupposto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ancorato la ricostruzione del dolo a circostanza neutra quale quella che il ricorrente aveva operato delle modifiche sul cellulare non idonee a far risalire al legittimo proprietario; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del dolo, non essendosi tenuto conto di quanto prima rilevato con il precedente motivo e del fatto che l'imputato aveva ceduto il telefonino ad un amico; 5) violazione di legge per non avere la Corte applicato la nuova normativa introdotta con la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] che ha reso applicabile l'art. 131-bis cod.pen. a reati che prevedono una pena detentiva minima non superiore nel minimo a due anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.

1. Non sono fondati i primi quattro motivi con i quali si censura l'affermazione di responsabilità.

Attraverso valutazioni che ineriscono al merito del giudizio, la Corte di appello non ha ritenuto credibile la versione fornita dall'imputato in ordine al fatto di avere rinvenuto il telefono di provenienza illecita per strada, non essendo stato fornito alcun elemento utile a corroborare tale tesi, avendo anche l'imputato negato di aver effettuato le modifiche sul cellulare riscontrate dalla consulenza tecnica e di essere stato l'autore del furto del cellulare.

La mancata giustificazione del possesso della cosa rubata integra il dolo del reato di ricettazione, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente non contesta.

La Corte, peraltro, ha anche analizzato la versione difensiva, correttamente richiamando il principio secondo il quale, la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen., conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva in punto di responsabilità.

2. La Corte ha negato l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131- bis cod.pen. sul presupposto che essa non poteva essere applicata al reato di ricettazione "lieve" in virtù della pena massima di sei anni prevista dalla legge, richiamando un principio affermato dalla Corte di cassazione in data antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Ne consegue che, in assenza di altri elementi di valutazione, la sentenza deve essere annullata per consentire l'esame del motivo da parte del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R go 144- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, emessa il 17 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione lieve di un telefono cellulare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valorizzato le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alle circostanze del ritrovamento del cellulare, rinvenuto per strada in epoca successiva alla depenalizzazione del reato di appropriazione di cose smarrite, che escluderebbe la sussistenza del reato presupposto a quello di ricettazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che il ricorrente fosse stato l'autore del reato di furto ritenuto presupposto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ancorato la ricostruzione del dolo a circostanza neutra quale quella che il ricorrente aveva operato delle modifiche sul cellulare non idonee a far risalire al legittimo proprietario; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del dolo, non essendosi tenuto conto di quanto prima rilevato con il precedente motivo e del fatto che l'imputato aveva ceduto il telefonino ad un amico; 5) violazione di legge per non avere la Corte applicato la nuova normativa introdotta con la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] che ha reso applicabile l'art. 131-bis cod.pen. a reati che prevedono una pena detentiva minima non superiore nel minimo a due anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1. Non sono fondati i primi quattro motivi con i quali si censura l'affermazione di responsabilità. Attraverso valutazioni che ineriscono al merito del giudizio, la Corte di appello non ha ritenuto credibile la versione fornita dall'imputato in ordine al fatto di avere rinvenuto il telefono di provenienza illecita per strada, non essendo stato fornito alcun elemento utile a corroborare tale tesi, avendo anche l'imputato negato di aver effettuato le modifiche sul cellulare riscontrate dalla consulenza tecnica e di essere stato l'autore del furto del cellulare. La mancata giustificazione del possesso della cosa rubata integra il dolo del reato di ricettazione, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente non contesta. La Corte, peraltro, ha anche analizzato la versione difensiva, correttamente richiamando il principio secondo il quale, la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen., conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220). Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva in punto di responsabilità. 2. La Corte ha negato l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131- bis cod.pen. sul presupposto che essa non poteva essere applicata al reato di ricettazione "lieve" in virtù della pena massima di sei anni prevista dalla legge, richiamando un principio affermato dalla Corte di cassazione in data antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Ne consegue che, in assenza di altri elementi di valutazione, la sentenza deve essere annullata per consentire l'esame del motivo da parte del giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R go 144- [OSCURATO:PERSONA]
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