CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e seguenti dove è stata valorizzata la consistenza del prelievo, affatto trascurabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MCANCE1 24 tó nié• sudiin Santis 2