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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44486/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEthattrerreise-alle-pati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U., stup.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] / i \f'CA--n 914)1 1 D [OSCURATO:PERSONA] i fiírlei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEthattrerreise-alle-pati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U., stup. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] / i \f'CA--n 914)1 1 D [OSCURATO:PERSONA] i fiírlei