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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19604/2026

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d'assise d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Palo A.M.

Fiore, che ha concluso perla declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’assise di appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tra i reati oggetto della sentenzan. 30 del 2021 emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 15 luglio 2021(irrevocabile l’8 luglio 2022) concernente i reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1 cod. pen., art.575, 577 n. 3 cod. pen., art. 7 della legge n. 203 del 1991, commessi in danno di FeliceOrlando il 17 novembre 1999 e di [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2000, e i reati di estorsioneaggravati dal metodo mafioso oggetto delle altre sentenze irrevocabili, già avvinte dal vincolodella continuazione, di cui agli ordini di esecuzione n. 191 del 2016 che contiene anchel’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 (il quale al punto A indica la sentenza di condanna 20luglio 2009, irrevocabile il 9 gennaio 2010, per il reato di associazione mafiosa cd. sentenzaGhota), ordine di esecuzione n. 1388 del 2019 e ordine di esecuzione n. 466 del 2022,relativi a fatti consumati in Carini dal 2002 al 2007, in Palermo dal 1999 al 2006 e ancora inCarini dal 2003 al 2006.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], difeso difiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione delledisposizioni di cui all’art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.In particolare, il diniego della continuazione dei reati sarebbe stato fondato su duemotivi destituiti di fondamento e contraddetti dalla documentazione difensiva.

Il ricorrente osserva in primo luogo che – diversamente da quanto affermato a pagina 2dell’ordinanza impugnata – tutti i sopra indicati reati sono già stati uniti in continuazione,come risulta dai provvedimenti di esecuzione e dalla lettura delle sentenze prodotte dalladifesa alla Corte di assise di appello, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione.A tal riguardo nel ricorso in relazione a ciascuna condanna già inflitta si indica le partidelle motivazioni delle sentenze che affermano la continuazione tra i reati con laconseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe correttamente analizzato ladocumentazione presente in atti al fine di verificare che tutti i reati riportati negli ordini diesecuzione son da ritenersi avvinti dalla continuazione.Pertanto, deduce la difesa che nell’ordinanza si è erroneamente affermatol’insussistenza di un provvedimento che abbia riconosciuto la continuazione tra tutti i reati.Sarebbe, quindi, errato il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato lì dovesi analizza la sentenza n. 30 del 2021, con la quale il ricorrente è stato condannato alla penadell’ergastolo con isolamento diurno, in relazione a due omicidi commessi in Villagrazia diCarini il 26 ottobre 2000 e il 17 novembre 1999 in Palermo, giungendo ad escludere lacontinuazione per insussistenza di un unico disegno criminoso.Ad avviso della difesa, l’erroneità di tale conclusione deriverebbe da una pluralità dielementi, e in particolare dalla circostanza che si tratta di due fatti omicidiari commessi inconcorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con altri soggetti; che il ricorrente è sempre statoritenuto reggente della famiglia mafiosa di Carini unitamente ai fratelli; che nella sentenzacd.

Ghota si ricostruisce la vicenda associativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale viene riconosciutoreggente fino al 2007; che nel procedimento nel quale è stato condannato alla penadell’ergastolo, i collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno riferito del ruoloricoperto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], riferendo che gli ordini di compiere gli omicidi potevano essereemanati solo dai reggenti di Carini.Di conseguenza, dagli elementi posti a disposizione del giudice dell’esecuzionerisulterebbe con chiarezza che il ricorrente sin dal suo esordio criminale risalente ai primianni 90, gestiva il territorio di Carini predisponendo estorsioni per arricchire l’associazione ecommissionava gli omicidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolare l’associazione; la difesa rilevaaltresì che emerge dalla sentenza di condanna che tutti i soggetti coinvolti erano inseriti nelsodalizio mafioso e, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] come capo mandamento, i fratelli Pipitonecome reggenti di Carini e gli altri soggetti organicamente inseriti nella famiglia mafiosa diCarini e in altri mandamenti; inoltre, rileva la difesa che i principali collaboratori di giustizia,esecutori materiali degli omicidi, hanno riferito che gli incarichi erano stati dati loro dalPipitone e dal fratello e che dalle dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia emergeche il fatto delittuoso veniva compiuto proprio per dirimere contrasti interni.

Pertanto, tutti ireati sarebbero stati accomunati da un unico filo conduttore costituito dall’associazionemafiosa risalente agli anni 90.Sussisterebbe dunque la medesimezza del contesto spaziale e temporale di tutti i reati iquali sarebbero stati commessi nell’esecuzione di un unico programma delittuoso; deduceancora la difesa che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], come si rileva dalle sentenze di condanna,comprendeva la cura e gli interessi della cosca e i delitti risultano essere stati commessinello stesso arco temporale tra i primi anni 90 e il 2006, data dell’arresto.Inoltre, dalla lettura delle sentenze definitive emerge la sussistenza di un complessivoprogramma criminoso in capo al [OSCURATO:PERSONA] costituente una specificazione del programmaassociativo pianificato ab origine e comprendente sia il reato associativo che i reati diestorsione, di intestazione fittizia di beni e gli omicidi.La sussistenza della continuazione tra tutti tali reati sarebbe confermata anche dal datoche il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione per PipitoneGiovan [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e condannato anch’egli per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (come daprovvedimento che viene allegato al ricorso).

Da tale pronuncia si evince chiaramente chel’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto parte del patrimonio cognitivo e volitivo del ricorrente almomento della reggenza mafiosa su quei territori.3.[OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M.

Fiore, ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

Preliminarmente, va precisato che con il provvedimento impugnato il Giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza difensiva con cui il ricorrente ha chiesto l’applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati di omicidio di cui alla sentenza n. 30 del 2021 ei reati di estorsione aggravata e di associazione mafiosa, oggetto delle sentenze riportatenegli ordini di esecuzione n. 191 del 2016 - che contiene anche l’ordine di esecuzione n. 473del 2014 relativamente, tra gli altri, al reato associativo - n. 1388 del 2019 e n. 466 del 2022.Infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulta chiaramente che ilGiudice dell’esecuzione abbia valutato la richiesta difensiva anche con riferimento al reatoassociativo.2.

Ciò posto le doglianze difensive sono prive di fondamento giacché l’ordinanzaimpugnata, con diffusa motivazione, ha fornito le ragioni della insussistenza di elementi daiquali inferire non soltanto che i due omicidi commessi negli anni 1999 e 2000 potesseroritenersi oggetto di programmazione già al tempo dell’ adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso risalente agli anni ’90, capeggiato dai [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la realizzazione dellenumerose estorsioni aggravate, consumate nei periodi sopra indicati fossero già stateprogrammate al momento della commissione dei reati di omicidio.Va rilevato che l’ordinanza impugnata sulla base dell’analisi della sentenza della Cortedi assise di appello di Palermodi cui all’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 e dellasentenza n. 30 del 2021 ha spiegato che ciascuno dei due omicidi non è stato consumato inconseguenza dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, ma per ragioni di strettacontingenza, sganciate da una guerra di mafia.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è stato uccisoperché seppure non organico a organizzazioni mafiose, era sospettato dalla cosca deiCarinesi, cui il ricorrente apparteneva, di avere informazioni concernenti l‘eliminazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], figlio di un autorevole appartenente della medesima cosca; sulla basedell’analisi della sentenza ha evidenziato che l’ordine di eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] era partitoda [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo avere scoperto che il [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva sullasparizione del [OSCURATO:PERSONA] per essere, peraltro, un semplice macellaio di Carini, aveva decisocomunque di ucciderlo.Quanto all’ omicidio dell’Orlando, l’ordinanza evidenzia che la ragione del delittorisiedeva nella circostanza che costui, pur non appartenendo ad alcun sodalizio mafioso,aveva iniziato a comportarsi come un boss del quartiere Zen di Palermo, senza rispettare legerarchie mafiose, pretendendo rispetto e illecite prebende.Nel provvedimento impugnato, pertanto, pur constatandosi che i due omicidi sianoavvenuti nell’ambito di attività criminali svolte dagli appartenenti alla famiglia mafiosa diCarini, si dà specificamente conto del fatto che detti omicidi erano legati, come sopraindicato, a motivi contingenti che escludevano che la programmazione degli stessi comeespressione del progetto mafioso associativo.Con puntuale risposta alla deduzione difensiva, secondo la quale detti delitti erano staticommissionati dal ricorrente al fine di agevolare l’associazione di appartenenza nell’ambitodi una guerra di mafia che insanguinava il territorio, i Giudici della Corte di assise di appellohanno rimarcato come tale affermazione non fosse avvalorata dalle risultanze processuali,rilevandosi che detti omicidi benché realizzati nel periodo caratterizzato da guerre di mafia,non fossero originati da tale causale.Si tratta di argomentazione che risponde a criteri di completezza nell’adempimento dell’onere motivazionale in conformità al principio più volte affermato nella giurisprudenza dilegittimità secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e queireati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendofinalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati acircostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momentoiniziale dell'associazione. (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01 in riferimento ad una fattispeciein tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidioaggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991; nonché, Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti,Rv. 249930 – 01, in relazione a una fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto alriconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipomafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondocui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto distrumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione pertanto ha rilevato l’insussistenza della riconducibilità degliomicidi al reato associativo attenendosi, nell’ esplicitazione dell’iter motivazionale, alprincipio secondo cui nel caso in cui un determinato sodalizio criminoso sia stato costituitoanche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio chenell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programmacriminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso dellacontinuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un talenesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quantodeterminato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv.240489 – 01: principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui vittimadell'omicidio era stato un soggetto originariamente aderente al sodalizio, dal quale poi si eraallontanato e per questo era stato punito).Con esaustiva motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha altresì escluso la sussistenzadi elementi idonei a dimostrare la previa programmazione al momento della commissionedegli omicidi in danno del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Orlando delle estorsioni aggravate, evidenziandocome tali reati non fossero legati da un disegno criminoso unitario.

Al riguardo, purevidenziandosi che detti reati fossero stati consumati in ambito associativo, ciò nondimenotale elemento è stato ritenuto inidoneo a cementare la sussistenza della medesimezza deldisegno criminoso, non potendosi configurare una sorta di automatismo nel riconoscimentodella continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, per il solo fatto che vengonoin rilievo reati commessi in ambito associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano,Rv. 279430 - 01).In definitiva, la decisione impugnata ha esplicitato, con razionale iter argomentativo, leragioni del diniego della disciplina della continuazione non ravvisando elementi sintomatici diun unico programma delittuoso tra il reato associativo di cui alla sentenza Ghota del 20 luglio2009 indicata al punto A dell’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 e i due reati di omicidiooggetto della sentenza n. 30 del 2021, né tra questi ultimi reati e i fatti di estorsioneaggravata, oggetto delle sentenze di cui agli ulteriori ordini di esecuzioni oggetto dellaistanza, e sopra indicati.Al riguardo giova ricordare che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altroaspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimessoall'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha adeguatamente motivato il diniegodell’istanza difensiva sulla base dell’analisi degli elementi desumibili dalle sentenzeinteressate.3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'assise d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Palo A.M. Fiore, che ha concluso perla declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’assise di appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tra i reati oggetto della sentenzan. 30 del 2021 emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 15 luglio 2021(irrevocabile l’8 luglio 2022) concernente i reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1 cod. pen., art.575, 577 n. 3 cod. pen., art. 7 della legge n. 203 del 1991, commessi in danno di FeliceOrlando il 17 novembre 1999 e di [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2000, e i reati di estorsioneaggravati dal metodo mafioso oggetto delle altre sentenze irrevocabili, già avvinte dal vincolodella continuazione, di cui agli ordini di esecuzione n. 191 del 2016 che contiene anchel’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 (il quale al punto A indica la sentenza di condanna 20luglio 2009, irrevocabile il 9 gennaio 2010, per il reato di associazione mafiosa cd. sentenzaGhota), ordine di esecuzione n. 1388 del 2019 e ordine di esecuzione n. 466 del 2022,relativi a fatti consumati in Carini dal 2002 al 2007, in Palermo dal 1999 al 2006 e ancora inCarini dal 2003 al 2006.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], difeso difiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione delledisposizioni di cui all’art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.In particolare, il diniego della continuazione dei reati sarebbe stato fondato su duemotivi destituiti di fondamento e contraddetti dalla documentazione difensiva. Il ricorrente osserva in primo luogo che – diversamente da quanto affermato a pagina 2dell’ordinanza impugnata – tutti i sopra indicati reati sono già stati uniti in continuazione,come risulta dai provvedimenti di esecuzione e dalla lettura delle sentenze prodotte dalladifesa alla Corte di assise di appello, quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione.A tal riguardo nel ricorso in relazione a ciascuna condanna già inflitta si indica le partidelle motivazioni delle sentenze che affermano la continuazione tra i reati con laconseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe correttamente analizzato ladocumentazione presente in atti al fine di verificare che tutti i reati riportati negli ordini diesecuzione son da ritenersi avvinti dalla continuazione.Pertanto, deduce la difesa che nell’ordinanza si è erroneamente affermatol’insussistenza di un provvedimento che abbia riconosciuto la continuazione tra tutti i reati.Sarebbe, quindi, errato il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato lì dovesi analizza la sentenza n. 30 del 2021, con la quale il ricorrente è stato condannato alla penadell’ergastolo con isolamento diurno, in relazione a due omicidi commessi in Villagrazia diCarini il 26 ottobre 2000 e il 17 novembre 1999 in Palermo, giungendo ad escludere lacontinuazione per insussistenza di un unico disegno criminoso.Ad avviso della difesa, l’erroneità di tale conclusione deriverebbe da una pluralità dielementi, e in particolare dalla circostanza che si tratta di due fatti omicidiari commessi inconcorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con altri soggetti; che il ricorrente è sempre statoritenuto reggente della famiglia mafiosa di Carini unitamente ai fratelli; che nella sentenzacd. Ghota si ricostruisce la vicenda associativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale viene riconosciutoreggente fino al 2007; che nel procedimento nel quale è stato condannato alla penadell’ergastolo, i collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno riferito del ruoloricoperto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], riferendo che gli ordini di compiere gli omicidi potevano essereemanati solo dai reggenti di Carini.Di conseguenza, dagli elementi posti a disposizione del giudice dell’esecuzionerisulterebbe con chiarezza che il ricorrente sin dal suo esordio criminale risalente ai primianni 90, gestiva il territorio di Carini predisponendo estorsioni per arricchire l’associazione ecommissionava gli omicidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolare l’associazione; la difesa rilevaaltresì che emerge dalla sentenza di condanna che tutti i soggetti coinvolti erano inseriti nelsodalizio mafioso e, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] come capo mandamento, i fratelli Pipitonecome reggenti di Carini e gli altri soggetti organicamente inseriti nella famiglia mafiosa diCarini e in altri mandamenti; inoltre, rileva la difesa che i principali collaboratori di giustizia,esecutori materiali degli omicidi, hanno riferito che gli incarichi erano stati dati loro dalPipitone e dal fratello e che dalle dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia emergeche il fatto delittuoso veniva compiuto proprio per dirimere contrasti interni. Pertanto, tutti ireati sarebbero stati accomunati da un unico filo conduttore costituito dall’associazionemafiosa risalente agli anni 90.Sussisterebbe dunque la medesimezza del contesto spaziale e temporale di tutti i reati iquali sarebbero stati commessi nell’esecuzione di un unico programma delittuoso; deduceancora la difesa che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], come si rileva dalle sentenze di condanna,comprendeva la cura e gli interessi della cosca e i delitti risultano essere stati commessinello stesso arco temporale tra i primi anni 90 e il 2006, data dell’arresto.Inoltre, dalla lettura delle sentenze definitive emerge la sussistenza di un complessivoprogramma criminoso in capo al [OSCURATO:PERSONA] costituente una specificazione del programmaassociativo pianificato ab origine e comprendente sia il reato associativo che i reati diestorsione, di intestazione fittizia di beni e gli omicidi.La sussistenza della continuazione tra tutti tali reati sarebbe confermata anche dal datoche il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione per PipitoneGiovan [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e condannato anch’egli per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (come daprovvedimento che viene allegato al ricorso). Da tale pronuncia si evince chiaramente chel’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto parte del patrimonio cognitivo e volitivo del ricorrente almomento della reggenza mafiosa su quei territori.3.[OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M. Fiore, ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Preliminarmente, va precisato che con il provvedimento impugnato il Giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza difensiva con cui il ricorrente ha chiesto l’applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati di omicidio di cui alla sentenza n. 30 del 2021 ei reati di estorsione aggravata e di associazione mafiosa, oggetto delle sentenze riportatenegli ordini di esecuzione n. 191 del 2016 - che contiene anche l’ordine di esecuzione n. 473del 2014 relativamente, tra gli altri, al reato associativo - n. 1388 del 2019 e n. 466 del 2022.Infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulta chiaramente che ilGiudice dell’esecuzione abbia valutato la richiesta difensiva anche con riferimento al reatoassociativo.2. Ciò posto le doglianze difensive sono prive di fondamento giacché l’ordinanzaimpugnata, con diffusa motivazione, ha fornito le ragioni della insussistenza di elementi daiquali inferire non soltanto che i due omicidi commessi negli anni 1999 e 2000 potesseroritenersi oggetto di programmazione già al tempo dell’ adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso risalente agli anni ’90, capeggiato dai [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la realizzazione dellenumerose estorsioni aggravate, consumate nei periodi sopra indicati fossero già stateprogrammate al momento della commissione dei reati di omicidio.Va rilevato che l’ordinanza impugnata sulla base dell’analisi della sentenza della Cortedi assise di appello di Palermodi cui all’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 e dellasentenza n. 30 del 2021 ha spiegato che ciascuno dei due omicidi non è stato consumato inconseguenza dell’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, ma per ragioni di strettacontingenza, sganciate da una guerra di mafia. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è stato uccisoperché seppure non organico a organizzazioni mafiose, era sospettato dalla cosca deiCarinesi, cui il ricorrente apparteneva, di avere informazioni concernenti l‘eliminazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], figlio di un autorevole appartenente della medesima cosca; sulla basedell’analisi della sentenza ha evidenziato che l’ordine di eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] era partitoda [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo avere scoperto che il [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva sullasparizione del [OSCURATO:PERSONA] per essere, peraltro, un semplice macellaio di Carini, aveva decisocomunque di ucciderlo.Quanto all’ omicidio dell’Orlando, l’ordinanza evidenzia che la ragione del delittorisiedeva nella circostanza che costui, pur non appartenendo ad alcun sodalizio mafioso,aveva iniziato a comportarsi come un boss del quartiere Zen di Palermo, senza rispettare legerarchie mafiose, pretendendo rispetto e illecite prebende.Nel provvedimento impugnato, pertanto, pur constatandosi che i due omicidi sianoavvenuti nell’ambito di attività criminali svolte dagli appartenenti alla famiglia mafiosa diCarini, si dà specificamente conto del fatto che detti omicidi erano legati, come sopraindicato, a motivi contingenti che escludevano che la programmazione degli stessi comeespressione del progetto mafioso associativo.Con puntuale risposta alla deduzione difensiva, secondo la quale detti delitti erano staticommissionati dal ricorrente al fine di agevolare l’associazione di appartenenza nell’ambitodi una guerra di mafia che insanguinava il territorio, i Giudici della Corte di assise di appellohanno rimarcato come tale affermazione non fosse avvalorata dalle risultanze processuali,rilevandosi che detti omicidi benché realizzati nel periodo caratterizzato da guerre di mafia,non fossero originati da tale causale.Si tratta di argomentazione che risponde a criteri di completezza nell’adempimento dell’onere motivazionale in conformità al principio più volte affermato nella giurisprudenza dilegittimità secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e queireati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendofinalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati acircostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momentoiniziale dell'associazione. (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01 in riferimento ad una fattispeciein tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidioaggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991; nonché, Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti,Rv. 249930 – 01, in relazione a una fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto alriconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipomafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondocui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto distrumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione pertanto ha rilevato l’insussistenza della riconducibilità degliomicidi al reato associativo attenendosi, nell’ esplicitazione dell’iter motivazionale, alprincipio secondo cui nel caso in cui un determinato sodalizio criminoso sia stato costituitoanche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio chenell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programmacriminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso dellacontinuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un talenesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quantodeterminato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv.240489 – 01: principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui vittimadell'omicidio era stato un soggetto originariamente aderente al sodalizio, dal quale poi si eraallontanato e per questo era stato punito).Con esaustiva motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha altresì escluso la sussistenzadi elementi idonei a dimostrare la previa programmazione al momento della commissionedegli omicidi in danno del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Orlando delle estorsioni aggravate, evidenziandocome tali reati non fossero legati da un disegno criminoso unitario. Al riguardo, purevidenziandosi che detti reati fossero stati consumati in ambito associativo, ciò nondimenotale elemento è stato ritenuto inidoneo a cementare la sussistenza della medesimezza deldisegno criminoso, non potendosi configurare una sorta di automatismo nel riconoscimentodella continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, per il solo fatto che vengonoin rilievo reati commessi in ambito associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano,Rv. 279430 - 01).In definitiva, la decisione impugnata ha esplicitato, con razionale iter argomentativo, leragioni del diniego della disciplina della continuazione non ravvisando elementi sintomatici diun unico programma delittuoso tra il reato associativo di cui alla sentenza Ghota del 20 luglio2009 indicata al punto A dell’ordine di esecuzione n. 473 del 2014 e i due reati di omicidiooggetto della sentenza n. 30 del 2021, né tra questi ultimi reati e i fatti di estorsioneaggravata, oggetto delle sentenze di cui agli ulteriori ordini di esecuzioni oggetto dellaistanza, e sopra indicati.Al riguardo giova ricordare che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altroaspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimessoall'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha adeguatamente motivato il diniegodell’istanza difensiva sulla base dell’analisi degli elementi desumibili dalle sentenzeinteressate.3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris