CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9 [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i