CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 1946
Cassazione n. 41769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ALESSANDRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 19/07/1946 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunziata in data 10 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, in ragione della non corretta esecuzione della notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1. In particolare - evidenzia il PM ricorrente- il giudice ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio senza spiegare le ragioni a fondamento dell'adottato provvedimento, verosimilmente per le ragioni a sostegno della eccezione difensiva secondo la quale la notifica dell'avviso all'indagato mediante servizio postale non era regolare non essendovi la prova dell'invio della raccomandata informativa (art. 7 1.890/1982). Contrariamente a quanto eccepito, agli atti vi è la prova che tutti gli adempimenti sono stati svolti. Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato possa essere qualificato quale abnorme in quanto, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile; il motivo non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte che ha delineato i caratteri della categoria dell'abnormità. 1.In primo luogo il provvedimento impugnato deve intendersi implicitamente motivato in quanto richiama l'eccezione difensiva dalla quale poter desumere le ragioni della invocata nullità: secondo l'eccezione la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nulla per essere stata effettuata mediante consegna al portiere dello stabile abitato dal predetto, senza riscontro della spedizione dell'informativa prescritta dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982. Siffatta motivazione, inoltre, distingue il caso in esame da quelli nei quali l'esercizio improprio del potere giurisdizionale di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è stato ritenuto dalla Corte riconducibile alla categoria dell'abnormità. In detti casi, veniva in rilievo, infatti un provvedimento restitutorio non motivato, emesso a seguito di eccezioni difensive plurime (Sez. 5, n. 19534 del 2022, Rv. 283065); ovvero un provvedimento confuso e generico incapace di far comprendere la causa di invalidità dell'atto dichiarato nullo e i modi porvi riparo (Sez. 1, n. 39850 del 2018, Rv. 273865). 1.1.Nel caso di specie il provvedimento è da considerarsi erroneo nella parte in cui non si confronta con la presenza in atti della spedizione dell'informativa prevista dall'art. 7 cit. e con il principio per il quale la notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata» (Sez. 3, n. 36598 del 2017, Rv. 270729). Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 2009, P.M. in proc. Toni e altro, rv. 243590). 1.2. Il provvedimento non può considerarsi abnorme e, dunque, non suscettibile di impugnazione con conseguente inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]