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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43376/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aìuto per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese processuali come da allegata nota; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica, con la quale ha rilevato la inammissibilità delle richieste del Procuratore generale siccome tardive, sviluppando i motivi di ricorso e riportandosi ad esso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale dì Vallo della Lucania aveva condannato Pietro FINAMORE e Giovanni FINAMORE per concorso nel furto di legna depezzata derivante dal taglio di alberi sottratti alla persona offesa Giovanna BALBI, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede (in Celle di Bulgheria dal 25710/2011 al 7/1/2012), rideterminando la pena (in ragione della riqualificazione del fatto in ipotesi tentata, operata in motivazione) e confermando nel resto.

2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata, dando atto che l'affermazione della penale responsabilità degli imputati era conseguita alla lettura del compendio probatorio, costituito da verbali di sopralluogo degli operanti del Corpo forestale di [OSCURATO:PERSONA] di Piro, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla visura immobiliare e dalle allegate mappe, da documentazione varia (tra cui la comunicazione delle operazioni di taglio a firma di Pietro FINAMORE), dalla querela della persona offesa e successive integrazioni e dalle dichiarazioni di quest'ultima in sede testimoniale.

Per quanto qui d'interesse, avuto riguardo ai motivi di ricorso che si andranno ad illustrare, deve precisarsi che la Corte territoriale ha escluso che, nella specie, potessero ravvisarsi solo gli estremi di un danneggiamento, poiché tutte le azioni prodromiche al taglio erano state finalizzate al successivo impossessamento della legna di quercia e non alla devastazione del bosco, pur riconoscendo che l'azione si era fermata allo stadio del tentativo.

Ha, inoltre, escluso la prescrizione del reato, alla luce delle sospensioni del processo indicate in giorni 708, tenuto anche conto delle interruzioni e la attenuante della speciale tenuità sia perché il danno cagionato non poteva considerarsi tenue (avendo gli imputati devastato un cospicuo appezzamento di terreno, cambiandone la morfologia), sia perché il furto era inteso alla sottrazione di un ingente quantitativo di legna.

3. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606, cod. proc. pen., in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., per mancata prova della legittimazione della persona offesa a proporre querela, non avendo la BALBI mai provato la propria signoria di diritto o di fatto sui fondi interessati dal taglio delle piante, nonostante la stessa avesse ammesso in dibattimento di non avere alcun rapporto con quei fondi, trattandosi di terreni abbandonati Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto in ipotesi di danneggiamento aggravato: i giudici del gravame avrebbero ritenuto la fattispecie di furto basandosi non sulle modalità del fatto o sulle circostanze che hanno determinato la violenza sulle cose, bensì su quello che il deducente ha definito "andamento psicologico" della stessa.

Nella specie, secondo la difesa, vi sarebbe stato unicamente il taglio di alcune piante cedue spontanee di piccole dimensioni insistenti su un tracciato preesistente che intersecava più fondi, potendosi al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 632, cod. pen., l'azione violenta essendo stata intesa al solo spianamento del terreno.

Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sussistendone i presupposti, poiché la condotta non sarebbe abituale.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

5. Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica, con la quale ha dedotto l'inammissibilità delle richieste del Procuratore generale, siccome depositate intempestivamente, sviluppando gli argomenti a sostegno dei motivi dei ricorsi.

6. Il difensore della parte civile Giovanna BALBI ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza con condanna alle spese come da nota allegata.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In via preliminare, deve rilevarsi la genericità della doglianza formulata con i motivi nuovi, con la quale si è invocata la declaratoria di inammissibilità delle conclusioni del Procuratore generale per intempestività: infatti, se è vero che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, l'eventuale deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio (sez. 6, n. 22919 del 24/4/2024, P., Rv. 286664-01; sez. 1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414-01).

Nella specie, a parte l'affermazione per la quale le conclusioni di che trattasi sarebbero tardive, la parte non ha allegato alcunché quanto all'eventuale pregiudizio derivatone al diritto di difesa.

3. Quanto ai motivi dei ricorsi, il primo e il terzo non sono deducibili poiché le relative doglianze non hanno formato oggetto di apposito motivo d'appello.

Con il gravame, infatti, la difesa aveva, da un lato, censurato la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto, invocandone la riqualificazione in ipotesi di danneggiamento; dall'altro, contestato la sussistenza delle aggravanti e chiesto la rideterminazione della pena, temi del tutto estranei rispetto a quello della prova della legittimazione della BALBI a presentare querela, derivante dalla sua posizione di proprietaria dei fondi sui quali insistevano gli alberi, ma anche alla invocata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.Sul punto, va ricordato che é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02).

Pertanto, è vero che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, ma resta fermo il principio sopra richiamato quanto alla sua deducibilità, posto che la relativa questione sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. ma solo ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello (sul punto, sempre Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.).

Ciò che nella specie non ricorre, la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata il 21 giugno 2023, cosicché i ricorrenti avrebbero dovuto formulare la richiesta al giudice d'appello, con conseguente non deducibilità della questione per la prima volta in sede di legittimità.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, siccome generico e ripropositivo di doglianze alle quali i giudici territoriali hanno dato compiuta risposta, valorizzando il dato fattuale che tutte le azioni prodromiche al taglio erano intese all'impossessamento della legna e non al danneggiamento del bosco (presentazione della comunicazione alla comunità montana per procedere al taglio degli alberi da parte di FINAMORE Pietro; accatastamento della legna in loco; mancato assenso al taglio da parte della persona offesa quale forma di compensazione di pregressi debiti per alcuni lavori svolti dai FINAMORE, risultati al contrario saldati integralmente dal marito della BALBI).

Né può ravvisarsi nella motivazione dei giudici territoriali alcuna contraddizione nei termini denunciati dalla difesa, nella parte in cui è stata esclusa l'attenuante della speciale tenuità del danno facendosi rinvio anche alla condotta di devastazione di un cospicuo appezzamento di terreno: tale affermazione, infatti, non richiama la diversa fattispecie di reato, ma piuttosto le modalità della condotta tradottasi negli atti intesi al successivo spossessamento, interessante un terreno e un quantitativo di legna giudicati considerevoli.

Peraltro, contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa, le conclusioni dei giudici territoriali si pongono in linea di perfetta coerenza con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità quanto ai criteri distintivi delle due diverse fattispecie di reato: infatti, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma proprio per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 9/6/2021, Piva, Rv. 281927 - 01; Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491 - 01; n. 25953 del 28/272022, Pellicane, Rv. 283530 - 01); ciò che i giudici del merito hanno effettuato nella specie, dando rilievo a precisi elementi connotanti l'azione e le modalità esecutive della condotta, cui hanno ancorato la finalità della stessa.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Giovanna BALBI, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 e, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aìuto per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese processuali come da allegata nota; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di replica, con la quale ha rilevato la inammissibilità delle richieste del Procuratore generale siccome tardive, sviluppando i motivi di ricorso e riportandosi ad esso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale dì Vallo della Lucania aveva condannato Pietro FINAMORE e Giovanni FINAMORE per concorso nel furto di legna depezzata derivante dal taglio di alberi sottratti alla persona offesa Giovanna BALBI, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede (in Celle di Bulgheria dal 25710/2011 al 7/1/2012), rideterminando la pena (in ragione della riqualificazione del fatto in ipotesi tentata, operata in motivazione) e confermando nel resto. 2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata, dando atto che l'affermazione della penale responsabilità degli imputati era conseguita alla lettura del compendio probatorio, costituito da verbali di sopralluogo degli operanti del Corpo forestale di [OSCURATO:PERSONA] di Piro, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla visura immobiliare e dalle allegate mappe, da documentazione varia (tra cui la comunicazione delle operazioni di taglio a firma di Pietro FINAMORE), dalla querela della persona offesa e successive integrazioni e dalle dichiarazioni di quest'ultima in sede testimoniale. Per quanto qui d'interesse, avuto riguardo ai motivi di ricorso che si andranno ad illustrare, deve precisarsi che la Corte territoriale ha escluso che, nella specie, potessero ravvisarsi solo gli estremi di un danneggiamento, poiché tutte le azioni prodromiche al taglio erano state finalizzate al successivo impossessamento della legna di quercia e non alla devastazione del bosco, pur riconoscendo che l'azione si era fermata allo stadio del tentativo. Ha, inoltre, escluso la prescrizione del reato, alla luce delle sospensioni del processo indicate in giorni 708, tenuto anche conto delle interruzioni e la attenuante della speciale tenuità sia perché il danno cagionato non poteva considerarsi tenue (avendo gli imputati devastato un cospicuo appezzamento di terreno, cambiandone la morfologia), sia perché il furto era inteso alla sottrazione di un ingente quantitativo di legna. 3. La difesa degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606, cod. proc. pen., in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., per mancata prova della legittimazione della persona offesa a proporre querela, non avendo la BALBI mai provato la propria signoria di diritto o di fatto sui fondi interessati dal taglio delle piante, nonostante la stessa avesse ammesso in dibattimento di non avere alcun rapporto con quei fondi, trattandosi di terreni abbandonati Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto in ipotesi di danneggiamento aggravato: i giudici del gravame avrebbero ritenuto la fattispecie di furto basandosi non sulle modalità del fatto o sulle circostanze che hanno determinato la violenza sulle cose, bensì su quello che il deducente ha definito "andamento psicologico" della stessa. Nella specie, secondo la difesa, vi sarebbe stato unicamente il taglio di alcune piante cedue spontanee di piccole dimensioni insistenti su un tracciato preesistente che intersecava più fondi, potendosi al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 632, cod. pen., l'azione violenta essendo stata intesa al solo spianamento del terreno. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sussistendone i presupposti, poiché la condotta non sarebbe abituale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. 5. Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica, con la quale ha dedotto l'inammissibilità delle richieste del Procuratore generale, siccome depositate intempestivamente, sviluppando gli argomenti a sostegno dei motivi dei ricorsi. 6. Il difensore della parte civile Giovanna BALBI ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza con condanna alle spese come da nota allegata. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In via preliminare, deve rilevarsi la genericità della doglianza formulata con i motivi nuovi, con la quale si è invocata la declaratoria di inammissibilità delle conclusioni del Procuratore generale per intempestività: infatti, se è vero che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, l'eventuale deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio (sez. 6, n. 22919 del 24/4/2024, P., Rv. 286664-01; sez. 1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414-01). Nella specie, a parte l'affermazione per la quale le conclusioni di che trattasi sarebbero tardive, la parte non ha allegato alcunché quanto all'eventuale pregiudizio derivatone al diritto di difesa. 3. Quanto ai motivi dei ricorsi, il primo e il terzo non sono deducibili poiché le relative doglianze non hanno formato oggetto di apposito motivo d'appello. Con il gravame, infatti, la difesa aveva, da un lato, censurato la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto, invocandone la riqualificazione in ipotesi di danneggiamento; dall'altro, contestato la sussistenza delle aggravanti e chiesto la rideterminazione della pena, temi del tutto estranei rispetto a quello della prova della legittimazione della BALBI a presentare querela, derivante dalla sua posizione di proprietaria dei fondi sui quali insistevano gli alberi, ma anche alla invocata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.Sul punto, va ricordato che é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02). Pertanto, è vero che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, ma resta fermo il principio sopra richiamato quanto alla sua deducibilità, posto che la relativa questione sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. ma solo ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.). Ciò che nella specie non ricorre, la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata il 21 giugno 2023, cosicché i ricorrenti avrebbero dovuto formulare la richiesta al giudice d'appello, con conseguente non deducibilità della questione per la prima volta in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, siccome generico e ripropositivo di doglianze alle quali i giudici territoriali hanno dato compiuta risposta, valorizzando il dato fattuale che tutte le azioni prodromiche al taglio erano intese all'impossessamento della legna e non al danneggiamento del bosco (presentazione della comunicazione alla comunità montana per procedere al taglio degli alberi da parte di FINAMORE Pietro; accatastamento della legna in loco; mancato assenso al taglio da parte della persona offesa quale forma di compensazione di pregressi debiti per alcuni lavori svolti dai FINAMORE, risultati al contrario saldati integralmente dal marito della BALBI). Né può ravvisarsi nella motivazione dei giudici territoriali alcuna contraddizione nei termini denunciati dalla difesa, nella parte in cui è stata esclusa l'attenuante della speciale tenuità del danno facendosi rinvio anche alla condotta di devastazione di un cospicuo appezzamento di terreno: tale affermazione, infatti, non richiama la diversa fattispecie di reato, ma piuttosto le modalità della condotta tradottasi negli atti intesi al successivo spossessamento, interessante un terreno e un quantitativo di legna giudicati considerevoli. Peraltro, contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa, le conclusioni dei giudici territoriali si pongono in linea di perfetta coerenza con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità quanto ai criteri distintivi delle due diverse fattispecie di reato: infatti, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma proprio per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 9/6/2021, Piva, Rv. 281927 - 01; Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491 - 01; n. 25953 del 28/272022, Pellicane, Rv. 283530 - 01); ciò che i giudici del merito hanno effettuato nella specie, dando rilievo a precisi elementi connotanti l'azione e le modalità esecutive della condotta, cui hanno ancorato la finalità della stessa. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Giovanna BALBI, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de
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