CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per kinammissibilità del ricorso, o, in subordine, riqualificato il fatto dell2 omessa convocazione dellcassemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o la trasformazione della società nel reato di cui alk )art. 224, secondo comma n. 2 I.f., annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alkaffermazione della responsabilità per detto reato per essere estinto per prescrizione, e per il rigetto, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ••• 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta impropria per cagionamento doloso del fallimento nella qualità di legale rappresentante, dal 15 gennaio 2010 al 02 settembre 2011, della società cooperativa "Giardino di Costanza" dichiarata fallita con sentenza del 22 aprile 2015. - l'avere omesso - pur rilevando in sede di approvazione del progetto di bilancio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo - di convocare l'assemblea per procedere allo scioglimento della società o al ripianamento delle perdite, in tal modo aggravando il dissesto della società che conseguiva ulteriori perdite negli anni 2011, 2012, 2013, per svariati milioni di euro; - l'avere omesso il pagamento dei contributi previdenziali e imposte. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le operazioni dolose erano ravvisabili sia nell'omessa convocazione dell'assemblea dei soci, in presenza di una perdita di oltre un milione di euro, per procedere allo scioglimento della società o al ripianamento delle perdite, in tal modo aggravando il dissesto della società che conseguiva ulteriori perdite negli anni 2011, 2012, 2013, per svariati milioni di euro; sia nel mancato pagamento di contributi previdenziali e imposte, così aumentando ingiustificatamente l'esposizione debitoria della società, e cagionandone il fallimento. 2. Il ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge fallimentare e del codice civile e correlati vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità. In particolare, si sostiene che non sia applicabile, come invece ritenuto dai giudici di merito, la norma di cui all'art. 2447 cod. civ. alle società cooperative, per le quali vige il principio della variabilità del capitale, non determinato in un ammontare prestabilito e potendo variare senza la necessità di una delibera assembleare che modifichi lo statuto, coerentemente con il carattere mutualistico dell'attività esercitata. L'imputata non poteva, dunque, commettere il reato per cui ha subìto condanna. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione dell'art. 2484 co. 4 cod. civ.. La Corte di appello, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto la responsabilità dell'imputata, non per violazione dell'art. 2447 cod. civ., come contestato in imputazione, ma per non avere adottato i comportamenti doverosi conseguenti alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, posto che la società cooperativa si scioglie per la perdita del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484 co. 4 cit., ma detta previsione di legge non è stata inclusa fra le cause di scioglimento delle società cooperative, dall'art. 2545 cod. civ. Erronea sarebbe, inoltre, la valutazione della Corte di appello laddove pone una equivalenza tra progetto di bilancio e bilancio approvato, dal momento che, fino alla delibera assembleare, il risultato di esercizio non può dirsi acclarato, cosicchè, la ricorrente non aveva l'obbligo attribuito dai giudici di merito, essendo cessata dalla carica prima dell'approvazione del bilancio di esercizio. 2 k---- 2.3. Il quarto motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto, laddove la Corte di appello ha fatto riferimento alla circostanza che, come socia della cooperativa, essendosi dimessa dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, non avrebbe adottato le condotte doverose descritte in imputazione, non rivestendo alcuno dei ruoli che integrano il delitto di cui all'art. 223 L.F. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato memorie conclusive con cui, anche replicando alle conclusioni del procuratore generale, insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.La chiara contestazione rivolta all'imputata è quella di avere aggravato dolosamente il dissesto portando la società al fallimento, con due condotte omissive, consistite nel non avere messo in atto - nella sua qualità - i comportamenti dovuti per evitare il fallimento in presenza di gravi perdite ( di oltre un milione di euro) registratesi già nel dicembre 2010, che avevano azzerato il capitale sociale di 100.000 euro, e nel non avere pagato i contributi previdenziali e le imposte. 2. La prima ragione di inammissibilità del ricorso sta, dunque, nell'essersi concentrata, la difesa ricorrente, solo su una delle due rationes decidendi, quella riguardante la mancata attuazione di comportamenti virtuosi in grado di scongiurare il fallimento in presenza di gravi perdite economiche. E' stata invece del tutto ignorata dal ricorso la contestazione attinente al mancato pagamento dei debiti previdenziali e tributari. Le argomentazioni addotte dalla Corte di appello a sostegno della decisione sono state, dunque, solo parzialmente confutate. Tale fatto rende inammissibile il ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, ordinanza n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972-01). 3. Deve aggiungersi che, in ogni caso, che le censure attinenti specificamente all'omessa adozione delle condotte atte a evitare il fallimento risultano manifestamente infondati. Grava, infatti, sull'amministratore della società, comprese le cooperative, in ragione del rinvio di cui all'art. 2519, primo comma, cod. civ., l'adozione degli adempimenti richiesti dalla legge in caso di perdita del capitale sociale, dall'art. 2446 cod. civ., a tenore del quale, testualmente, "Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti." IO 3.1. Quanto alla applicabilità di tale disposizione anche nel caso di società cooperative, questa Corte ha affermato che "l'art. 2446 cod. civ., che prevede la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori quando il capitale è diminuito di oltre un terzo, è applicabile, per effetto dell'art. 2516 cod. civ., agli amministratori delle società cooperative a r. I. in quanto nessuna incompatibilità è configurabile tra gli obblighi attinenti la diminuzione del capitale, dovuta a perdite, e la natura variabile del capitale delle cooperative a r. I., che dipende dalla variazione de/numero e delle persone dei soci.". ( Sez. 5, n. 1752 del 20/03/1998, Rv. 210993).4. Correttamente, dunque, il Tribunale aveva ravvisato l'inadempimento della ricorrente, in violazione dei doveri di cui all'art. 2447 cod. civ., che è la norma che obbliga all'adozione delle misure previste in caso di perdita del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, ciò che corrisponde alla contestazione riversata nell'imputazione. 4.1. Deve essere, dunque, corretta la motivazione della sentenza della Corte di appello, in conformità a quanto argomentato dal Tribunale, che, coerentemente con la contestazione e gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, ha fatto riferimento alla condotta omissiva della ricorrente in violazione dell'art. 2447 cod. civ., mentre, la Corte di appello ha impropriamente argomentato facendo riferimento alla normativa sullo scioglimento delle cooperative, che, tuttavia, non rileva nella fattispecie in esame. 5. E' corretta anche la qualificazione giuridica del fatto, in presenza di un'evasione contributiva per oltre 2 milioni di euro, condotta che integra il delitto di cui all'art. 223 secondo comma n. 2 L.F., reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti a amministratori, direttori generali , sindaci e liquidatori, dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, avendo affermato la giurisprudenza che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento ( Sez. 5, n. 40998, 20 maggio 2014, Rv. 262189, nella quale si è affermato che "non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod.pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica e implica un fenomeno in sé reversibile" ( Conf. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316 ; Sez. 5 n. 19806 del 28/02/2003, Rv. 224947). Con riguardo al dissesto per effetto di operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, I. fall. - che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, attiene alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316 ; conf. Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684) - si ritiene corretta la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s