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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18492/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano il 20 marzo 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 16 maggio al 17 luglio 2017 in Milano.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito che, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Milano, da cui è emerso che la società Hygien, di cui la Doria era legale rappresentante, ha utilizzato nel 2017 in compensazione crediti inesistenti per l'importo di 60.510,51 euro, essendo tale conclusione scaturita da un'attenta verifica delle operazioni fiscali poste in essere dalla società, risultata essere un evasore totale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone, peraltro in termini generici, differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, posto che i giudici di appello, in maniera pertinente e dunque non censurabile in questa sede, hanno escluso l'operatività della causa di non punibilità, sia in ragione delle modalità della condotta, avendo l'imputata illegittimamente portato in detrazione crediti di diversa tipologia riferiti a esercizi fiscali differenti, sia la circostanza che l'ammontare dei crediti oggetto di indebita compensazione è risultato superiore di circa 10.000 euro, dunque di un importo non esiguo, rispetto alla soglia di punibilità.

Osservato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano il 20 marzo 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 16 maggio al 17 luglio 2017 in Milano. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito che, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Milano, da cui è emerso che la società Hygien, di cui la Doria era legale rappresentante, ha utilizzato nel 2017 in compensazione crediti inesistenti per l'importo di 60.510,51 euro, essendo tale conclusione scaturita da un'attenta verifica delle operazioni fiscali poste in essere dalla società, risultata essere un evasore totale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone, peraltro in termini generici, differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, posto che i giudici di appello, in maniera pertinente e dunque non censurabile in questa sede, hanno escluso l'operatività della causa di non punibilità, sia in ragione delle modalità della condotta, avendo l'imputata illegittimamente portato in detrazione crediti di diversa tipologia riferiti a esercizi fiscali differenti, sia la circostanza che l'ammontare dei crediti oggetto di indebita compensazione è risultato superiore di circa 10.000 euro, dunque di un importo non esiguo, rispetto alla soglia di punibilità. Osservato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 nov
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