CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1762/2023depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La signora [OSCURATO:PERSONA] citava le società [OSCURATO:SOCIETA]. eServizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti al Tribunale di Catania,Numero registro generale 4664/2024Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 21969/2026Data pubblicazione 26/06/2026lamentando di aver subito, in data 22.8.2017, una verifica da parte ditecnici della predetta [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano riscontrato lapresenza di un magnete posizionato sopra il contatore elettrico,asseritamente causa di un errore nel computo dei prelievi di energia (inmisura pari al 92%).A tale verifica era seguita la comunicazione del relativo verbale (n.502672298/2017), ove il periodo preso in considerazione – come oggettodell’errore di rilevazione – era indicato come relativo all’arco temporalecompreso tra agosto 2012 ed agosto 2017.[OSCURATO:PERSONA] contestava quanto indicato nel verbale, adducendo che ilmagnete era stato acquistato nel luglio del 2017 (per esigenze di lavoro) eche, comunque, i tecnici intervenuti avevano sostituto il contatore, inquanto possibile fonte dell’errore nei conteggi. Non erano poi dovuti glioneri di cui era stato chiesto il pagamento (per complessivi € 266,61) nelverbale stesso.Durante la pendenza della procedura di mediazione, instaurata dallaBelgiorno, era stata altresì illegittimamente sospesa la fornitura di energiaelettrica, con grave danno all’attività di panificazione tenuta dalla stessaBelgiorno nei locali interessati dall’utenza in oggetto.L’attrice chiedeva quindi la declaratoria di nullità del verbale inquestione e la condanna dei convenuti alla restituzione della differenzasussistente tra gli importi pagati e quelli relativi ai consumi effettivi.Si costituivano i convenuti, contestando a vario titolo le domandeIl Tribunale di Catania, all’esito dell’istruttoria orale svolta e dellaconsulenza tecnica espletata, riteneva confermata l’alterazione deiconteggi dei consumi operata mediante il magnete in questione,quantificando l’importo dovuto per i consumi effettivi nella misura di €16.492,15: di conseguenza condannava il [OSCURATO:PERSONA] NazionaleS.p.a. a restituire gli importi percepiti in eccesso rispetto a taleNumero registro generale 4664/2024Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 21969/2026Data pubblicazione 26/06/2026ammontare, respingendo la domanda riconvenzionale di tale ente voltaalla condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di €78.730,82 e ponendo a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA].p.a. le spese di lite sostenute dall’attrice, compensandole invece neirapporti tra quest’ultima e della [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la sentenza del giudice di prime cure interponeva gravamela società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., lamentando l’erroneità dellapronuncia impugnata là dove aveva condannato la predetta appellante arestituire gli importi superiori alla misura di € 16.492,15 atteso che talesomma esprimeva proprio l’ammontare non pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] (inquanto non conteggiato per effetto dell’alterazione prodotta dalposizionamento del magnete) e dunque tuttora dovuto da quest’ultima.Si doleva del mancato accoglimento, sia pure in misura ridotta, dellaspiegata domanda riconvenzionale di condanna della controparte alpagamento delle spese della disposta verifica.La società [OSCURATO:SOCIETA] si associava all’appello.Nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Catania, inaccoglimento dei gravami e conseguentemente delle originarie domandericonvenzionali condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somma inconseguenza della sottrazione di energia elettrica.3. Avverso la pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] NazionaleS.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima deposita anche memoria.La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.hanno dimesso atti denominati rispettivamente “memoria illustrativa” e“Memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.”, che non possonoconsiderarsi tali, in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4664/2024Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 21969/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione art. 360c.p.c. n. 3. NULLITA' DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]”.Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto dell’esitocomplessivo del giudizio, determinato dal fatto le controparti non hannomai rinunciato al pagamento del maggior importo richiesto.2. Con il secondo motivo denunzia “Violazione art. 360 c.p.c. n. 3.Violazione art. 360 n. 5 c.p.c.. Eccezione di nullità dell’atto impugnato permancanza di motivazione e violazione dell’art. 7, comma 1, parte seconda- Legge n. 212/2000 e dell’art. 60 - Dpr. n. 600/73 come modificato dal D.Lgs. n. 32/2001”.Si duole dell’asseritamente erronea regolazione delle spese di lite,adducendo «…l'anomalia della motivazione, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, che emerge dalla semplice lettura della sentenza quiimpugnata, laddove pur confermando che i consumi in eccessocorrispondono alla somma di € 16.821,61 e non € 78.730,82 comerichiesto dagli appellati ed accogliendo solo parzialmente l’appello, hacondannato pesantemente e per entrambi i gradi di giudizio la ricorrente,la quale, si badi bene, se non avesse impugnato il verbale di contestazionedei prelievi irregolari avrebbe dovuto corrispondere la somma (nondovuta) di € 78.730,82. Ed invero, nessuna temerarietà è stata dichiaratanella condotta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]…».3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Diversamente da quanto dalla ricorrente dedotto, nell’impugnatasentenza ai fini della regolazione delle spese di lite la corte di merito hapreso in considerazione l’esito complessivo del giudizio, facendo correttaapplicazione del principio secondo cui «Il giudice d'appello, in caso diriforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedered'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a unNumero registro generale 4664/2024Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 21969/2026Data pubblicazione 26/06/2026nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuitotenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione dellasoccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad uncriterio unitario e globale» (v. Cass. n. 27000 del 08/10/2025, Rv. 676725– 01).In tale ottica deve infatti rimarcarsi come la [OSCURATO:PERSONA] abbiaoriginariamente agito in giudizio onde ottenere la declaratoria di nullità delverbale di verifica n. 502672298/2017 e la condanna delle parti convenutealla restituzione degli importi percepiti in eccesso: all’esito del giudizioavanti alla corte di merito, tali domande non hanno trovato accoglimento(essendo state espressamente respinte), ed è invece stata parzialmenteaccolta la domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]A tale stregua, nella prospettiva dell'esito complessivo della litel’odierna ricorrente risulta correttamente individuata come partesoccombente nel giudizio di merito.La circostanza che la domanda riconvenzionale spiegata dalla societàServizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sia stata accolta solo in parte nondetermina del resto alcun profilo di soccombenza in capo alla medesima,neppure ai fini della compensazione delle spese di lite (come del restocorrettamente argomentato dalla stessa parte ricorrente: cfr in tal sensoCass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01), trattandosi didomanda articolata in unico capo.4. All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00Numero registro generale 4664/2024Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 21969/2026Data pubblicazione 26/06/2026(di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA].p.a.; in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]