CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e in qualità di ca-pogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 101, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.RICORRENTEcontroPROVINCIA di ORISTANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, alla via Sonnino, n. 84, presso loNumero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controri-corso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 606/2020 della Corte d'appello di Cagliari.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 6.2.2009 la C.C.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., citava acomparire dinanzi al Tribunale di Oristano la Provincia di Oristano.Premetteva che, nella qualità, si era aggiudicata l'appalto integrato avente adoggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e provvistenecessarie per la realizzazione dei lavori di costruzione dello svincolo del ponteTirso con le circonvallazioni nord ed ovest dell'abitato di Oristano”.Premetteva altresì che il contratto d'appalto, sottoscritto in data 3.11.2006,per l'importo di euro 4.566.734,03, prevedeva, all'art. 12, la consegna del pro-getto esecutivo entro novanta giorni dalla stipulazione e che il progetto esecu-tivo doveva essere sviluppato sulla base del progetto definitivo predisposto dallaProvincia di Oristano (cfr. ricorso, pag. 3).Indi esponeva che aveva ab origine riscontrato che il progetto definitivo con-segnatole dalla Provincia era a vario titolo carente e che si era resa “disponibileNumero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026a sanare le carenze del progetto definitivo prima di sviluppare l'esecutivo” (cosìricorso, pag. 4).Esponeva nondimeno che con nota del 3.9.2008, ricevuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Am-ministrazione provinciale le aveva comunicato di aver dato avvio alla proceduradi risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice “per pretesa mancata pre-sentazione del progetto esecutivo nei termini contrattuali e nei tempi intimaticon la precedente nota del 10.7.2008 n. 25236” (così ricorso, pag. 5).Esponeva inoltre che la Provincia aveva con determinazioni n. 323 del24.10.2008 e n. 370 del 25.11.2008 dichiarato, rispettivamente, di non appro-vare il progetto esecutivo presentato e di risolvere per inadempimento dell'ap-paltatrice il contratto siglato in data 3.11.2006.Chiedeva farsi luogo all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento dirisoluzione in suo danno assunto dalla Provincia di Oristano con le determina-zioni n. 323/2008 e n. 370/2008 nonché farsi luogo all'accertamento della riso-luzione del contratto per grave inadempimento della Provincia; in subordine,chiedeva accertare e dichiarare il recesso ad nutum dal contratto.Chiedeva al contempo condannare la Provincia, anche ai sensi dell'art. 2043cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., al pagamentodella somma di euro 350.050,75, pari al 10% dell'importo dei lavori non ese-guiti, a titolo di lucro cessante nonché al pagamento delle somme di euro334.700,02 per l'attività di progettazione e per le ulteriori attività eseguite, dieuro 295.608,87 per gli oneri sostenuti per la gestione della commessa, di euro525.076,13 per spese generali, di euro 270.000,00 a titolo di perdita di chancese di euro 175.000,00 per danno alla propria immagine; il tutto oltre interessi,anche anatocistici, e rivalutazione monetaria.Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/20262. Si costituiva la Provincia di Oristano.Instava per il rigetto delle avverse domande.3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 304/2018 il Tribunale rigettava le do-mande tutte e condannava parte attrice alle spese di lite.4. La [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità, proponeva appello.Resisteva la Provincia di Oristano.5. Con sentenza n. 606/2020 la Corte d'appello di Cagliari rigettava il gra-vame, confermava l'appellata sentenza e condannava l'appellante alle spese delgrado.5.1. Evidenziava la Corte di Cagliari, per quel che in questa sede rileva, cheerano destituiti di fondamento il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello,con i quali la C.C.C., “prescindendo dalle emergenze istruttorie”, aveva argo-mentato nel senso che “il progetto esecutivo da essa predisposto era stato ne-cessitato dalle carenze del progetto definitivo ed esso avrebbe dovuto pertantoessere approvato” (così sentenza d'appello, pagg. 20 - 21).Evidenziava segnatamente – la Corte - che “le carenze del progetto definitivo[erano] state individuate e valutate dal c.t.u. (…) ad avviso [del quale] tuttaviail progetto predisposto dalla stazione appaltante era pur sempre dotato dei re-quisiti tecnici di un progetto definitivo (…)” (così sentenza d'appello, pag. 21);che, pertanto, le “carenze del progetto definitivo (…) non potevano legittimarela predisposizione di un progetto esecutivo ad esso non conforme nei termini diquello proposto dall'appaltatrice” (così sentenza d'appello, pag. 22).Evidenziava dunque che l'appaltatrice aveva “predisposto un progetto esecu-tivo violando l'obbligo legale e contrattuale di attenersi, nella sua elaborazione,alle prescrizioni vincolanti del progetto definitivo e legittimante, per il suo con-Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026tenuto, le contestazioni di cui alla determinazione n. 323 del 24 ottobre 2008”;che “l'unico inadempimento della stazione appaltante comprovato si confi-gura[va] in relazione alle carenze del progetto definitivo evidenziate dal c.t.u.,le quali avrebbero potuto tuttavia essere emendate con soluzioni importanti unlimitatissimo impatto tecnico-economico sul progetto definitivo e che consenti-vano comunque la predisposizione di un progetto esecutivo in sua continuità chelo avrebbe reso cantierabile” (così sentenza d'appello, pag. 29).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C.C.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale capogruppo-mandatariadell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni con-seguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] di Oristano ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 legge n. 109/1994,degli artt. 25 e 140 d.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 14 del contratto d'appalto.Deduce che ha errato la Corte di Cagliari, siccome “una volta accertate lecarenze del progetto definitivo evidenziate dal c.t.u., (…) avrebbe dovuto dichia-rare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Provincia di Ori-Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026stano e, per l'effetto, la illegittimità del provvedimento di risoluzione in dannoadottato dalla stazione Appaltante” (così ricorso, pag. 9).Deduce quindi che “in mancanza di un progetto definitivo completo e realiz-zabile, non sorgeva alcun obbligo progettuale dell'A.T.I. (…) di sviluppare l'ese-cutivo” (così ricorso, pagg. 9 – 10; cfr. analogamente ricorso, pag. 12).Deduce segnatamente che “quelle accertate dal c.t.u. (…) [costituivano] dif-formità normative e carenze dei contenuti progettuali che la Provincia di Ori-stano avrebbe dovuto sanare” (così ricorso, pag. 11).Deduce ulteriormente che pur alla stregua della corretta interpretazionedell'art. 14 del contratto – sulla cui scorta la Corte d'appello ha verosimilmenteritenuto legittima la risoluzione in danno dell'appaltatrice – non si configurava acarico dell'impresa “alcun obbligo di sanare le accertate carenze del progettodefinitivo predisposto dalla Provincia di Oristano” (così ricorso, pag. 13).9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455cod. civ.Deduce che la Corte di Cagliari, all'esito della valutazione delle reciprocheinadempienze, “avrebbe dovuto ritenere prevalente (…) l'inadempimento dellaProvincia di Oristano alle prescrizioni imperative previste dall'art. 25 del d.P.R.554/99” ovvero all'obbligo di rendersi disponibile onde sanare le carenze delprogetto definitivo (cfr. ricorso, pag. 14).10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ.; in subordine, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. laNumero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026nullità della sentenza in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. per erronea perce-zione delle fonti di prova.Premette che con il secondo motivo d'appello aveva “chiesto una rivalutazionedegli elementi di prova”, siccome il Tribunale aveva reputato sussistente l'ina-dempimento dell'appaltatrice “in contrasto con le risultanze istruttorie” (così ri-corso, pag. 15).Indi deduce che la Corte di Cagliari “ha erroneamente valutato e percepitoquanto accertato dal c.t.u.” (così ricorso, pag. 19).Deduce invero che “ciascuna delle carenze evidenziate dal c.t.u. era idonea adeterminare il grave inadempimento della Provincia di Oristano all'obbligo diconsegnare un progetto definitivo completo degli elementi previsti dall'art. 25del d.P.R. 554/99” (così ricorso, pag. 19).Deduce peraltro che la Corte d'appello non avrebbe potuto imputare all'A.T.I.“il maggior costo del progetto esecutivo determinato dall'aumento dei prezzi(...)” nonché “la mancata approvazione della società Abbanoa e del [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 20).11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 140, 4° co., d.P.R.n. 554/1999 e dell'art. 25 legge n. 109/1994.Premette che con il quarto motivo d'appello aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stato escluso l'obbligo della Provincia di Oristano di farluogo all'adozione della perizia di variante di cui all'art. 140, 4° co., cit.Indi deduce che, “ove la Corte d'Appello avesse esaminato gli accertamentiperitali alla luce della normativa applicabile (…), sarebbe giunta a differenti con-clusioni” (così ricorso, pag. 23).Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce invero che l'ausiliario aveva accertato “le carenze del progetto defi-nitivo sotto il profilo della difformità normativa e delle carenze dei contenutiprogettuali” (così ricorso, pag. 23).12. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo diricorso sono all'evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale;in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili alla streguadelle ragioni che seguono.13. Più esattamente, i motivi in disamina veicolano censure “di merito” atti-nenti al piano del giudizio “di fatto” cui la Corte di Cagliari ha atteso.Del resto, questa Corte spiega che, nei contratti con prestazioni corrispettive,ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienzereciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazionein ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale diesse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempi-menti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causadel comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinal-lagma contrattuale. E che siffatto giudizio è incensurabile in sede di legittimitàse congruamente motivato, recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ., è incensurabile in sede di legittimità se non vi èstato omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. 9.6.2010, n.13840).14. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue.Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomaliamotivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delleNumero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 possa scorgersi in relazionealle motivazioni con le quali la Corte cagliaritana ha respinto il secondo, il terzoed il quarto motivo d'appello.Per altro verso, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte distret-tuale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.Per altro verso ancora, la ricorrente censura l'erronea valutazione delle risul-tanze della c.t.u.E però con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è pre-clusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).15. Si tenga conto ulteriormente che le doglianze “di merito” addotte dallaricorrente sono, a rigore, precluse ai sensi dell'art. 348 ter, u.c., cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis, dalla “doppia conforme” che si registra nella specie.Difatti, alle ragioni che hanno indotto al rigetto del secondo, del terzo e delquarto motivo d'appello la Corte territoriale ha premesso che “il Tribunale hafatto corretta applicazione delle norme e dei principi in materia di valutazionedelle prove ed ha dato una condivisibile lettura delle risultanze della consulenzatecnica d'ufficio ed in particolare della relazione integrativa” (così sentenza d'ap-pello, pag. 20).16. La ricorrente ha addotto con il rilievo finale veicolato dal secondo motivoche la Corte distrettuale non ha valutato la sua domanda finalizzata all'accerta-Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026mento del recesso dal contratto ex art. 122 d.P.R. n. 554/1999 (cfr. ricorso,pag. 15).Al riguardo è sufficiente il riferimento all'insegnamento secondo cui il viziod'omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedi-mento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essereescluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad unaquestione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni dellasentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360).17. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la cassazione del secondodictum in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso è destinatain virtù della previsione dell'art. 336 cod. proc. civ. ad importare la caducazionedella gravata sentenza nella parte in cui la Corte di Cagliari ha respinto la do-manda dell'appaltatrice volta al “riconoscimento dei costi sostenuti per l'attivitàdi progettazione, per la gestione della commessa e il mancato utile” (così ri-corso, pag. 23).18. Evidentemente la declaratoria di inammissibilità del primo, del secondo,del terzo e del quarto motivo di ricorso induce di per sé alla declaratoria diinammissibilità del quinto motivo di ricorso.Del resto, in termini del tutto analoghi la Corte sarda ha puntualizzato che “ledomande di pagamento per lucro cessante e per danno emergente che le ap-paltatrici intendevano farsi riconoscere in dipendenza dello scioglimento del rap-porto, sono state infatti ritenute infondate dal Tribunale per difetto di inadem-pienza della parte chiamata contrattualmente a risponderne , giudizio che,stante il rigetto dei motivi di impugnazione nn. 2), 3) e 4), è pienamente con-Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026divisibile, essendo lo scioglimento del contratto riferibile all'inadempimentodell'appaltatrice” (così sentenza d'appello, pag. 31).19. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Cagliari a rigettare la domanda di indebitoarricchimento; che nella specie vi era margine per il riconoscimento dei costi edei danni ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.20. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.21. La Corte d'appello ha premesso che la domanda ex art. 2041 cod. civ.era stata respinta dal Tribunale per difetto del carattere della sussidiarietà.Indi, la Corte ha dapprima assunto che il motivo d'appello era inammissibile“per la sua genericità, essendosi l'appellante limitato ad affermare la sussistenzadei presupposti di cui alla norma codicistica invocata senza scalfire in alcunmodo la ratio decidendi della pronuncia” (così sentenza d'appello, pag. 31).Dipoi, ha puntualizzato che la domanda di ingiustificato arricchimento era co-munque infondata alla luce dell'ordinanza n. 11682/2018 di questa Corte.22. Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo censurato con il motivo diricorso in esame la prima “ratio”, ossia l'affermazione di genericità del motivod'appello.Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è ne-cessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fon-damento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989;Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devonoNumero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Ovvero l'insegnamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorsoche non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”,neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n.4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).23. Con il settimo motivo la ricorrente deduce che la cassazione del secondodictum in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso è destinatain virtù della previsione dell'art. 336 cod. proc. civ. ad importare la caducazionedella gravata sentenza nella parte in cui la Corte di Cagliari l'ha condannata allespese di lite.24. Analogamente la declaratoria di inammissibilità di motivi di ricorso im-porta di per sé la declaratoria di inammissibilità del settimo motivo di ricorso.25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.p.a.ricorrente, in proprio e nella qualità, va condannata a rimborsare alla controri-corrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.26. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 12977/2021Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 25340/2026Data pubblicazione 15/09/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, C.C.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in pro-prio e quale capogruppo-mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Impresecostituita con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a rimborsare alla controricor-rente, Provincia di Oristano, le spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassacome per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,in proprio e nella qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino