CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 agosto 1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 maggio 1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 maggio 1977 avverso la sentenza resa il 16 luglio 2021 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa indicazione degli aumenti di pena per i reati satellite; la correzione dell'errore materiale della sentenza e la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grandulli. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'Amico che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento disposto da questa Suprema Corte di Cassazione avente riguardo la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16 luglio 2019, ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli il 26 luglio 2017 e, in particolare per quel che qui rileva, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 in relazione al reato di cui all'art. 74 dpr 309/90 e ad alcuni reati fine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo 2 della imputazione, rideterminando la pena inflitta ai predetti imputati per i residui reati avvinti dalla continuazione . Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2. D'[OSCURATO:PERSONA] deduce 2.1 Violazione dell'art. 416 bis comma 1 e 2 cod.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio che è stato parametrato al regime edittale introdotto con la I. n. 69/2015, anziché con quello precedentemente in vigore, e carenza di motivazione nella parte in cui, a fronte di una contestazione aperta, si è automaticamente ritenuta dimostrata la partecipazione della D'Amico alla consorteria criminale clan D'Amico sino alla sentenza di primo grado, senza individuare gli elementi dimostrativi della partecipazione dell'imputata sino a quella data. La ricorrente lamenta che il trattamento sanzionatorio è stato determinato, assumendo come pena base quella del reato associativo, in anni 16 di reclusione senza articolare la minima motivazione in ordine alla prova della partecipazione della imputata al sodalizio criminale sino alla pronuncia della sentenza di primo grado e quindi sino ad epoca successiva all'entrata in vigore della novella n. 69/2015, che ha aggravato le relative pene, sebbene tanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quanto le conversazioni intercettate siano tutte antecedenti al maggio 2015 e quindi non possono che riportare fatti precedenti a questa data. Di contro, secondo consolidata giurisprudenza, in presenza di un reato permanente in ordine al quale la contestazione sia stata effettuata con formula aperta spetta all'accusa l'onere di fornire la prova che la condotta associativa si sia protratta sino a tale limite. Tale carenza comporta un vizio ed impone l'annullamento della sentenza anche perché la Corte ha applicato all'imputata una pena base molto elevata senza alcuna motivazione che ne spiegasse le ragioni. 2.2 Violazione degli artt. 81 capoverso cod.pen. , 125 comma 3 cod. proc.pen. e vizio della motivazione per avere erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza resa dal GIP del Tribunale di Trapani il 3 dicembre 2014, confermata dalla Corte di appello di Napoli e passata in giudicato, relativi al delitto continuato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi dal 26 al 27 maggio 2014; la corte ha al riguardo valorizzato la disomogeneità delle condotte che non possono essere considerate espressioni di un unico disegno criminoso, omettendo di considerare che uno dei settori di principale interesse del sodalizio camorristico era proprio la gestione delle piazze di spaccio insistenti sul territorio e dall'intercettazione del 12 Marzo 2015 emerge che l'imputata era inserita attivamente nel settore degli stupefacenti e gli episodi di spaccio si sono tutti verificati nel luogo di operatività di una "piazza di spaccio" gestita dal clan D'Amico in un arco temporale coevo e perfettamente sovrapponibile alla partecipazione dell'imputata all'omonimo clan camorristico. Deve pertanto ritenersi che tra l'attività di direzione e controllo della D'Amico e l'attività di spaccio nel complesso esercitata sussista un evidente unico disegno criminoso. Va osservato peraltro che la medesima sentenza in relazione alle posizioni dei coimputati che hanno preso parte alla condotta di spaccio e all'associazione a delinquere di stampo mafioso o a quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti è stato riconosciuto il vincolo della continuazione trattandosi di fatti commessi nell'ambito di operatività dell'organizzazione clan D'Amico. 2.3 Correzione dell'errore materiale in cui è incorsa la corte di appello nel momento in cui pur disponendo nella parte motiva l'esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale in ordine ai capi 91 e 92 della rubrica non ne ha fatto alcun cenno in dispositivo. 2.4 vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi 91 e 92 della rubrica per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, in relazione alla mancata esclusione della contestata aggravante. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione della pena e per la mancanza di specifica individuazione dei singoli aumenti per ogni fattispecie di reato avvinta per continuazione a quella associativa più grave. La corte non ha espresso alcun argomento per giustificare la determinazione complessiva della pena per il reato associativo in 16 anni di reclusione, quando il minimo previsto era all'epoca pari a 12 anni, senza peraltro neppure distinguere, nell'ambito dell'aumento per la continuazione, le pene per i singoli reati unificati. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 3.1 violazione di legge e motivazione del tutto mancante poiché la Corte non ha verificato la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche. Osserva il ricorrente che la corte di merito nel primo giudizio di appello aveva negato il beneficio delle attenuanti generiche in ragione dell'aggravante mafiosa, ma la Suprema Corte annullava tale statuizione, ridimensionando di fatto la portata offensiva dei fatti addebitati al ricorrente . Di conseguenza la Corte avrebbe dovuto verificare se e in che termini, alla luce dell'esclusione dell'aggravante mafiosa, si potesse giustificare l'originario diniego delle attenuanti generiche e non limitare il proprio giudizio al solo punto cassato dalla Suprema Corte. 4.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione dell'articolo 627 comma tre cod. proc.pen. ed erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis punto 1 cod.pen. in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestato al capo 27. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione aveva ritenuto fondata l'impugnazione limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata, sia in relazione al delitto di cui all'articolo 74 dpr 309/90 contestato al capo 2, sia in relazione al delitto di cui all'articolo 73 dpr cit. contestato al capo 27. La Corte ha escluso l'aggravante mafiosa soltanto in relazione al reato associativo, ma nulla ha statuito in ordine alla insussistenza o meno dell'aggravante in relazione all'episodio di spaccio contestato al capo 27. Tale errore è confermato dall'entità dell'aumento sanzionatorio applicato in continuazione per detto reato, pari ad anni uno e mesi 8 di reclusione, che equivale allo stesso aumento effettuato dal giudice di primo grado, sebbene sia stato escluso che le condotte fossero dirette ad agevolare l'associazione mafiosa. 4.2 Violazione degli articoli 132, 133 e 81 codice penale e assenza di motivazione poiché i giudici avrebbero dovuto rideterminare in melius l'aumento sanzionatorio per i delitti scopo unificati dal vincolo della continuazione. 4.3 violazione dell'articolo 627 cod. proc.pen. poiché il ricorrente non ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine ai reati fine contestati ai capi 46 e 47, che sono tuttavia anch'essi aggravati dall'art. 416 bis.1 codice penale, ma la esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto incidere anche rispetto a tali delitti, in ragione dell'effetto estensivo dell'impugnazione. Era quindi doverosa la valutazione della insussistenza dell'aggravante dell'articolo 416 bis.1 codice penale sia in relazione al capo 27, sia rispetto ai capi 46 e 47. Con nota trasmessa il 21 novembre 2022 il difensore ha replicato alle conclusioni formulate dal pubblico ministero, insistendo nei motivi di ricorso 5.G [OSCURATO:PERSONA] 5.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale poiché la corte di merito ha assolto il ricorrente dal reato di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ma nel rideterminare la pena ha mantenuto ferma l'aggravante in relazione alle condotte di detenzione illecita di sostanza stupefacente, omettendo del tutto di motivare in merito alla sussistenza della stessa aggravante che avendo natura soggettiva deve essere sostenuta dal dolo specifico intenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi propongono per lo più motivi non consentiti poiché relativi a censure già coperte dalla precedente sentenza rescindente di questa Corte di cassazione. In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19350 del 24/03/2021 Ud. (dep. 17/05/2021 ) Rv. 281106- 01) E' stato inoltre precisato che in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del reato continuato ha valenza unificante esclusivamente sul piano sanzionatorio). (Sez. 6, Sentenza n. 20525 del 13/04/2022 Ud. (dep. 25/05/2022 ) Rv. 283269 - 01) Non va poi trascurato che nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Sez. 4, Sentenza n. 29186 del 29/05/2018 Cc. (dep. 25/06/2018 ) Rv. 272966 - 01 Alla stregua di questi criteri è opportuno, a questo punto, esaminare le singole questioni dedotte con i ricorsi. 2.Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] 2.111 primo motivo è non consentito poiché presuppone una valutazione in punto di fatto che non è stata oggetto di deduzione nei diversi gradi di giudizio, sicché deve ritenersi ormai coperta da preclusione, considerato, peraltro, che sul punto è intervenuta la sentenza rescindente della Corte di Cassazione, che secondo consolidata giurisprudenza copre il dedotto e il deducibile e che ha determinato la irrevocabilità della affermazione di responsabilità, anche in ordine alla estensione temporale della condotta associativa ascritta. Va peraltro osservato che la pena è stata determinata nell'ambito dei limiti edittali già previsti dalla precedente disciplina e l'assunto difensivo secondo cui sarebbe stata indebitamente parametrata ai più gravi limiti introdotti con la novella del 2015 rimane indimostrato. 2.2 Il secondo motivo, relativo al diniego del vincolo della continuazione tra il reato associativo e le condotte di detenzione di sostanza stupefacente, è manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.) (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020 ) Rv. 279430 - 01 La corte di merito ha reso al riguardo adeguata motivazione conforme ai criteri di legge e congrua alle emergenze processuali, osservando che la condotta di adesione al sodalizio di stampo mafioso non può essere unificata ex art. 81 cod.pen. agli episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti addebitati alla D'Amico, poiché i detti reati non sono ricompresi in un'unitaria ideazione sin dall'origine comprensiva di tutti i singoli episodi, trattandosi di delitti di diversa tipologia commessi in tempi diversi ai danni di soggetti diversi, ed essendo venuto meno il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 che poteva fungere da collante. Le argomentazioni della difesa volte a dimostrare un originario coinvolgimento nell'attività di spaccio della ricorrente e, quindi, la non occasionalità o estemporaneità della condotta separatamente giudicata contrastano in modo evidente con il giudicato interno in ordine alla estraneità della stessa dall'articolazione associativa che si occupava degli stupefacenti in modo organizzato e stabile, come del resto riconosciuto a pag. 27 del ricorso. La ricorrente non ha, peraltro, assolto l'onere di dimostrare che sin dalla sua iniziale adesione al sodalizio mafioso vi fosse la specifica intenzione di porre in essere reati in materia di sostanze stupefacenti. 2.3 Il terzo motivo è fondato poiché nel dispositivo manca la statuizione relativa all'esclusione della aggravante mafiosa in relazione ai reati di falso in certificazione e di estorsione, aggravante che è stata invece esplicitamente eliminata in motivazione. Tale omissione, tuttavia, integra un errore materiale poiché non ha inciso in modo sostanziale sul tenore della sentenza e ne comporta la correzione nei termini precisati in dispositivo. 2.4 La quarta censura è manifestamente infondata in quanto a pagina 18 della sentenza rescindente questa Corte di legittimità ha osservato che la relativa censura formulata da [OSCURATO:PERSONA]Amico in relazione alla sussistenza della contestata aggravante, era inammissibile per carenza di interesse, poiché l'imputata non aveva sofferto alcun aumento di pena per effetto dell'aggravante. La questione pertanto non è stata oggetto di devoluzione al giudice di rinvio, che non poteva deliberare sul punto. 2.5 II quinto motivo di ricorso è fondato poiché la corte di rinvio non ha espresso alcuna motivazione in ordine ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, nè ha distinto in ordine all'entità degli aumenti per continuazione, sebbene sugli stessi incida l'esclusione dell'aggravante. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico limitatamente alle motivazioni da formulare in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché nessuna spiegazione sul punto è stata articolata, né per la determinazione della pena base, né per la determinazione dei singoli aumenti sanzionatori per i reati satellite. 3.L'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito poiché questa Corte di Cassazione a pagina 20 della sentenza rescindente ha ritenuto pienamente legittima la motivazione resa dalla corte di appello nella prima sentenza impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e ha affermato che la stessa, sebbene apparentemente standardizzata, appare insuscettibile di censura. Quanto all'evenienza di pervenire ad una nuova valutazione sul punto all'esito del venir meno dell'aggravante speciale dell'agevolazione mafiosa, se da un lato, l'esclusione dell'aggravante in parola risulta estranea alle valutazioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche, che pertanto neppure risulta inficiato dal venir meno dell'aggravante, dall'altro va osservato che, in sede di giudizio di rinvio, le predette attenuanti non risultavano nuovamente richieste. Infatti il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello previsto dall'art. 597 comma 5 cod.proc.pen. di applicare di ufficio i benefici di legge, e tra questi le circostanze attenuanti generiche, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello.( v. al riguardo Cass. Sez .U, Salerno n. 22533/2019 del 25/10/2018 RV 275376) 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1La censura dedotta con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondata. A pagina 34 la Corte di Cassazione ha precisato che l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta fondata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, contestata e già ritenuta sussistente quale circostanza dei delitti contestati ai capi 2 e 27. La sentenza della corte di rinvio ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione a tutte le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena per il più grave reato associativo in 10 anni di reclusione, stabilendo in un anno e 8 mesi di reclusione l'aumento in continuazione per il delitto di detenzione illecita. In effetti, deve convenirsi con il ricorrente che l'aumento sanzionatorio per il delitto di cui al capo 27 è stato determinato nella medesima misura già stabilita dalla sentenza di primo grado, sebbene sia stata esclusa la relativa aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione dell'aumento sanzionatorio previsto ex art. 81 cod.pen. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, che dovrà essere ridotto nell'esercizio del potere discrezionale della corte di merito, rispetto a quello stabilito dal GUP, tenendo conto della esclusione dell'aggravante. 4.2 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché questa Corte di Cassazione nella sentenza rescindente ha precisato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ricorre in relazione ad ogni singola fattispecie sulla base dell'atteggiamento psicologico dell'autore della condotta e, certamente, l'effetto estensivo non può riguardare la sussistenza di tale aggravante in relazione a condotte diverse, anche se relative al medesimo bene giuridico e poste in essere dal medesimo imputato, poiché potenzialmente sostenute da un diverso atteggiamento soggettivo. 5.L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Grandulli non è consentito. Con la sentenza rescindente, vedi pagina 37, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato al capo 2, rinviando per nuovo giudizio sul punto. Con la medesima pronunzia ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso e pertanto l'affermazione di responsabilità nei confronti dei reati contestati ai capi 27 e 36 deve ritenersi ormai definitiva e in quanto tale non è stata oggetto di devoluzione alla corte di rinvio, che non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul giudicato. 6. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata aggiungendo, in riferimento alle statuizioni inerenti all'imputata D'[OSCURATO:PERSONA], dopo la parola "e", e prima della parola "ridetermina", le seguenti parole: "previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen.pen.". Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabili le rispettive affermazioni di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna