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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di Appello di L'Aquila. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Claudia COLACCHI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 21 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 31 maggio 2021, dal Tribunale di L'Aquila, l'ha condannata alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 350,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.2.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod. pen. e l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione della sospensione condizionale della pena.

La motivazione sarebbe assolutamente carente in ordine alla richiesta di concessione del beneficio nonostante sia stata determinata una pena inferiore a quella indicata dall'art. 164 cod. pen. e l'assenza di elementi da cui desumere che la ricorrente, incensurata prima della condanna oggetto di scrutinio, possa commettere in futuro ulteriori delitti.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

4. Il difensore della parte civile ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato relativamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l'imputato abbia invocato con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena ed i giudici di appello non abbiano preso in considerazione tale richiesta, la sentenza impugnata debba essere annullata in parte qua con rinvio allorquando la valutazione degli elementi che possono fondare la concessione del beneficio richiede una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità; tale giudizio prognostico richiede, infatti, la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche eventualmente sopravvenuti ed è, quindi, rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562- 01 e da ultimo Sez. 6, n. 30028 del 01/07/2022, Boscarino, non massimata).

Nel caso di specie, la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità.

Dall'applicazione di tali principi di diritto consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare se il beneficio sia o meno concedibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Palazzina D1) in persona del legale rappresentante p.t.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di Appello di L'Aquila. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Claudia COLACCHI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 21 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 31 maggio 2021, dal Tribunale di L'Aquila, l'ha condannata alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 350,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod. pen. e l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione della sospensione condizionale della pena. La motivazione sarebbe assolutamente carente in ordine alla richiesta di concessione del beneficio nonostante sia stata determinata una pena inferiore a quella indicata dall'art. 164 cod. pen. e l'assenza di elementi da cui desumere che la ricorrente, incensurata prima della condanna oggetto di scrutinio, possa commettere in futuro ulteriori delitti. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato relativamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l'imputato abbia invocato con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena ed i giudici di appello non abbiano preso in considerazione tale richiesta, la sentenza impugnata debba essere annullata in parte qua con rinvio allorquando la valutazione degli elementi che possono fondare la concessione del beneficio richiede una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità; tale giudizio prognostico richiede, infatti, la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche eventualmente sopravvenuti ed è, quindi, rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562- 01 e da ultimo Sez. 6, n. 30028 del 01/07/2022, Boscarino, non massimata). Nel caso di specie, la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità. Dall'applicazione di tali principi di diritto consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare se il beneficio sia o meno concedibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - Palazzina D1) in persona del legale rappresentante p.t. Così deciso, il 2
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