CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. L'Aquila [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 488/21 della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva ritenuto nei fatti configurabile il reato depenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen., ha ritenuto fondata l'originaria accusa di malversazione ai danni del Comune di L'Aquila (art. 316-bis cod. pen.), in relazione alla percezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 200.000,00 euro erroneamente erogatagli, perché aggiuntiva rispetto all'ammontare del contributo deliberato, dall'ente locale per la riparazione dell'abitazione di proprietà danneggiata dal terremoto, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1 Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per avere il Pubblico Ministero allegato l'errore presupposto ascrivibile al solo Comune in relazione alla erogazione di somma al di fuori del finanziamento progettuale, insistendo, poi, per la condanna per il reato di malversazione, in contraddizione palese rispetto alla premessa. 2.2. Violazione della legge penale ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione del fatto di reato in assenza di istruttoria diversa che comportasse elementi nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli accertati in primo grado; straripamento di potere ai sensi dell'art. 606, lett. a) cod. proc. pen. riguardo le indagini, difetto di motivazione sull'errore presupposto, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell'OPCM 3790/09 e mancata applicazione dell'art. 2033 cod. civ. 2.3. Mancato esame dell'elemento scriminante, in relazione al fatto presupposto dell'errore incolpevole sia come elemento probante istruttorio sia come presupposto dell'appello del Pubblico Ministero sia come fatto acquisito dalla stessa Corte di appello in sentenza ma non come presupposto della condotta; vizio per contraddittorietà di motivazione relazionale tra tale presupposto e le conseguenze che se ne fanno derivare per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione; falsa applicazione dell'art. 316-bis cod. pen. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale riguardo al presupposto della cor dotta e di quella civile in riferimento all'istituto dell'indebito di cui all'art. 2033 cc d. civ.; difetto di motivazione in ordine all'esclusione delle conseguenze civilistiche che tale istituto comporta.Se il presupposto della condotta fosse stato rappresentato da un errore del Comune, il reato di malversazione avrebbe potuto solo verificarsi nel depistaggio delle risorse pubbliche rispetto al provvedimento di concessione del finanziamento in esito alla pratica di presentazione del progetto. 2.5. Violazione della legge amministrativa procedurale, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e del decreto-legge n. 39 del 2009 nonché difetto di motivazione sull'esclusione della fattispecie a formazione progressiva amministrativa e del contratto ad evidenza pubblica che ne consegue tra privato ed ente erogatore; difetto assoluto di motivazione sul punto. 2.6. Mancato rilievo su un elemento decisivo e cioè sul giudicato interno formatosi sull'errore commesso dall'ente senza partecipazione attiva o passiva dell'imputato e contraddittorietà manifesta della motivazione sul punto. 2.7. Estensione indebita dell'accertamento penale al comportamento dello imputato circa la condotta relativa alla spesa delle somme erroneamente corrisposte dal Comune e mancanza di potere accertativo in relazione al reato di malversazione; difetto di motivazione sul punto. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale sostiene la fondatezza del ricorso, osservando che risulta incontestato il fatto che, al termine della istruttoria, la somma che l'imputato doveva ricevere per la ricostruzione era pari a 575.355,00 euro, così come non è contestato ed è affermato dalla stessa sentenza di appello (pag. 4), che questa somma il ricorrente ha ricevuto e correttamente destinato alla ricostruzione. Se, poi, come ugualmente pacifico, ha ricevuto un importo ulteriore per errore del Comune, si è trattato di un'eccedenza della somma ricevuta per la ricostruzione. Pertanto, l'utilizzo indebito di tale somma esula dalla condotta dell'art. 316-bis c.p. perché l'importo che l'imputato doveva ricevere e ha ricevuto ai fini della ricostruzione è stato interamente destinato allo scopo proprio. Il percepimento da parte dell'imputato dell'ulteriore somma, erogata per errore del Comune, e la sua destinazione ad altri scopi, appare allora integrare un indebito arricchimento di natura civilistica, di momento l'eccedenza di euro 200.000,00 esulava dalla pratica di erogazione fondi per la ricostruzione, in quanto somma versata in eccesso rispetto a quella erogata al fine specifico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo di censura, concernente il tema dell'astratta configurabilità nella fattispecie considerata del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., il cui accoglimento comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi. 2. Dalla sentenza impugnata emerge in maniera pacifica la circostanza che, all'esito dell'istruttoria svolta dall'ente erogatore (Comune di L'Aquila), l'imputato ebbe a ricevere la somma complessiva di 575.355,00 euro per la ricostruzione della propria abitazione danneggiata dal sisma del 2009 e che, come affermato dagli stessi giudici di appello (pag. 4), questa somma egli interamente destinò allo scopo previsto. Il problema della corretta qualificazione giuridica della condotta riguarda, dunque, esclusivamente la somma di 200.000,00 erogatagli in un secondo momento per errore imputabile allo stesso ente erogatore. Del tutto pacifico è, peraltro, il fatto che il ricorrente ha destinato detta ultima somma a finalità diverse dalla riparazione dei danni provocati dal terremoto, come analiticamente descritto nello stesso capo d'imputazione. In termini generali, scopo dell'art. 316-bis cod. pen. è di punire il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, che da questa abbia ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il quale distragga le somme percepite dalla finalità costituente titolo dell'erogazione, vanificando gli obiettivi ritenuti di pubblica utilità perseguiti dalla disciplina normativa applicabile e dunque ratio ultima della previsione consiste nel sanzionare la violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite (Sez. 6 , n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 2745109). Si tratta, allora, nel caso in esame stabilire se la somma aggiuntiva di 200.000,00, sebbene erroneamente erogata all'imputato, avesse o meno la medesima destinazione vincolata degli importi in precedenza versatigli e da lui correttamente destinati alla ricostruzione della propria abitazione distrutta dal sisma. Dalla risposta positiva o negativa discende, infatti, la possibilità di configurare il reato contestato ovvero un addebito di diversa natura, dal momento che è precisamente la mancata destinazione delle somme percepite alle finalità normativamente previste a fondare la responsabilità del soggetto percettore. Tanto premesso, reputa il Collegio, ritenendo sul punto di dovere condividere anche le suggestioni del Procuratore Generale, che avendo l'imputato completamente destinato le somme in precedenza erogatagli alle finalità previste dalla disciplina normativa applicabile (Ord. Pres. Cons. Ministri n. 3790 del 2009) e non avendo la pratica possibilità di destinare quella corrispostagli per errore al medesimo scopo, in quanto già conseguito, deve necessariamente concludersi che detta somma non poteva avere destinazione vincolata, da cui l'impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. Ciò non significa evidentemente che non si configuri a carico del percettore un obbligo di restituzione della somma così percepita che, tuttavia, come prospettato in ricorso e condiviso dal Procuratore generale, non può che discendere dal principio generale di ripetizione dell'indebito di cui è traduzione normativa l'art. 2033 cod. civ. La conclusione cui si perviene non tocca, peraltro, il tema dell'individuazione della voluntas legis sottesa all'art. 316-bis cod. pen., se cioè la realizzazione del progetto o del risultato per cui l'erogazione è stata concessa ovvero la punizione del percettore sleale, che destina la somma a finalità diverse da quella per cui l'ha ricevuta. Nel caso di specie la riflessione si concentra, invece, sulla circostanza che a fronte di una erogazione che, per ragioni oggettive (avvenuta ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma secondo il progetto assentito) e che prescindono da quelle occasionali dell'elargizione (la determina di attribuzione del Comune di L'Aquila, palesatasi in seguito erronea), risulti di fatto non vincolata, non v'è possibilità giuridica di malversazione ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen. e quindi di consumazione del reato, che si sostanzia, come anzidetto, nella violazione del vincolo di destinazione delle somme ricevute. 3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto, così come giuridicamente qualificato e formalmente contestato, non sussiste. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza im