Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 1994

Cassazione n. 29571/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO dí [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30/02/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti della ricorrente in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso.

Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza o erronea applicazione di disposizioni sostanziali e processuali, nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

In particolare, si lamenta come a fronte di un compendio probatorio a carico avente carattere generico e carente, non si fosse tenuto conto delle dichiarazioni a discarico provenienti dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva individuato come autrice della rapina una prostituta con cui solitamente si accompagnava (la Zagor) che aveva fatto entrare nella sua abitazione, venendo poi addormentato con un sonnifero che la donna aveva versato in un caffè, sottraendogli così denaro e valori.

L'esame dei filmati della videocamera antistante all'abitazione aveva consentito di accertare che alla rapina avevano preso parte anche altre due donne alle quali la Zagor aveva aperto la porta dopo che la p.o. si era forzatamente addormentata.

Dall'esame dei filmati tratti dal sistema di video-sorveglianza antistante il portone di ingresso dell'abitazione, la PG aveva ritenuto di individuare la ricorrente, nota per l'esercizio del meretricio e perché con difetto di deambulazione alla gamba sinistra.

A corredo del coinvolgimento dell'imputata, si era poi valorizzato il contenuto del compendio intercettivo disposto in altro procedimento che, proprio con riguardo al giorno della rapina, aveva consentito di captare il dialogo della Zagor con il Monorchio.

Questi avrebbe, infatti, fatto riferimento, quale prostituta solitamente dedita alla frequentazione della sua abitazione e che, dunque, "al cui interno sapeva come muoversi e cercare nei posti giusti", proprio alla ricorrente, in quanto ne aveva richiamato le fattezze fisiche.

Al riguardo, non si era però considerato che il Monorchio - anche in udienza - aveva più volte escluso che la prostituta evocata nel dialogo - peraltro significativamente chiamata con il diverso nome di Michela - potesse identificarsi con la ricorrente.

Da ciò ne doveva necessariamente conseguire la fallacia dell'ipotesi investigativa fatta poi propria dai giudici di merito, i quali avrebbero dovuto ritenere che la donna claudicante ripresa dalle telecamere fosse altra e differente persona.

Peraltro, seppur agli atti fosse emerso che la ricorrente conoscesse la Zagor, lo stesso Monorchio aveva escluso che vi si accompagnasse nell'esercizio del meretricio.

Sul punto manifestamente illogica era la motivazione resa dalla sentenza impugnata che aveva ritenuto inverosimile che il Monorchio potesse riferirsi ad altra donna dalle caratteristiche simili a quelle della ricorrente e che il mancato riconoscimento in udienza potesse essere ascritto al fatto che la loro frequentazione era risalente nel tempo e il di lui ricordo delle di lei fattezze fisiche scemato.

Inoltre, lo stesso compendio intercettivo che aveva consentito di identificare altri due complici che, dall'esterno ed a bordo di un'auto, dialogavano con la Zagor (e per i quali si è proceduto separatamente), non forniva alcun elemento individualizzate a carico dell'imputata.

La perquisizione del 4/12/2018 - positivamente svolta nei confronti della Zagor, tanto che era stato recuperato denaro e parte del compendio oggetto della rapina - aveva avuto esito negativo con riguardo all'imputata, a carico della quale nessuna somma di denaro era stata rinvenuta, né alcuna traccia biologica ad essa riferibile.

Quanto, poi, alle scarpe che l'imputata indossava al momento della perquisizione e che sarebbero state, a detta della PG, le stesse di quelle calzate dalla complice claudicante al momento della rapina, si stigmatizza come non siano state sequestrate e si precisa come nel video non si veda neanche marca, modello e colore.

Infine, le immagini estrapolate dal sistema dì video-sorveglianza non erano decisive ai fini dell'individuazione dell'imputata, trattandosi di fotogrammi di scarsa qualità (l'immagine dura pochissimi secondi e non riprende il volto delle due donne); peraltro, l'imputata, la quale non annoverava precedenti contro il patrimonio né risultava avere mai venduto oggetti preziosi presso i cd. compra oro, aveva una camminata differente da quella individualizzante attribuitale dalla PG ai fini della conferma del dato identificativo.

Infine, si lamenta come si fosse illegittimamente tratto un elemento di sostegno alla colpevolezza dall'esercizio della facoltà difensiva dell'imputata di non rendere interrogatorio in stato di arresto e nel corso dell'esame dibattimentale.

1.2. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso di persone nel reato.

La doglianza attiene all'esatta individuazione di un contributo causalmente apprezzabile a fini della commissione del reato, avendo la sentenza impugnata omesso di esplicitare in sentenza quale sarebbe stato il comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, posto che il narcotico era stato somministrato dalla Zagor, l'imputata non si trovava a bordo dell'auto in cui vi erano i complici con cui la Zagor era in contatto telefonico, non occorreva l'ausilio della ricorrente al fine di compiere l'azione predatorìa (apertura di un cassetto di un comodino), la complice poteva essersi impossessata da sola della somma.

1.3. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante delle più persone riunite.

Difettava una presenza sul luogo del reato idonea a sostenere e/o incoraggiare l'opera dell'autore, tenuto conto del lungo tempo trascorso dal momento in cui la Zagor entrò nell'abitazione e quello in cui le complici vi fecero ingresso (50 minuti) e la notevole distanza in cui si sarebbero trovati gli altri complici rispetto all'abitazione.

1.4. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n, 7 cod. pen.

Si era contraddittoriamente ricavata la circostanza, pur dando atto che la somma di per sé non fosse oggettivamente tale da rendere immediatamente percepibile la rilevanza del danno, dal dato del tutto apodittico del richiamo al criterio sussidiario della capacità economica del danneggiato, privo di idonea documentazione di sostegno (misura del rateo pensionistico ed importo del prestito ricevuto dalla figlia).

1.5. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in ordine alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, n. 3-bis e n. 3-quínques cod. pen.

La motivazione resa dalla Corte di merito non dava conto delle ragioni per le quali circostanze aventi carattere personale e soggettivo e, dunque, esclusivamente riferibili alla Zagor, dovessero trovare applicazione anche nei confronti della ricorrente.

1.6. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Non si era tenuto conto del buon comportamento processuale tenuto dall'imputata e del fatto che altra sezione della stessa Corte di appello aveva ritenuto meritevole della concessone la coimputata che si era resa autrice della condotta più efferata.

In sostanza, si era premiata la coimputata perché aveva rivolto una lettera di scuse alla p.o. (sostanzialmente confessando) e penalizzata l'imputata sul rilievo che non fossero emersi elementi positivi per avere esercitato il proprio diritto di difesa, professandosi innocente.

1.7. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Nulla sul punto aveva argomentato la Corte di appello, nella precludeva in fatto e in diritto il riconoscimento dell'aggravante.

1.8. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzìonatorio.

Seppur correttamente diminuita la pena stante l'assenza della recidiva, non si erano indicate le ragioni del relativo quantum.

1.9. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio dì motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni accessorie ex artt. 29 e 32 cod. pen. 1.10 (rubricata 12) violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla conferma delle statuizioni civili.

La Corte di appello non aveva speso alcuna parola sul punto.

2. Con requisitoria in data 26/05/20220, la P.G. presso questa Corte, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso ad eccezione dei motivi relativi all'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt.29 e 32 cod. pen. ed alla determinazione del risarcimento del danno in relazione ai quali ha concluso per l'annullamento con rinvio.

3. In data 10/06/2022, la difesa della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha replicato alle argomentazioni di cui alla requisitoria del P.G., evidenziandone l'infondatezza, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.

1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione del diritto di difesa e del principio di certezza della prova, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata - è infondato per le ragioni che seguono.

Le decisioni di merito hanno anzitutto posto a fondamento del giudizio di colpevolezza il riconoscimento dell'imputata, quale complice della [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione della rapina ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria mediante la visione dei filmati estrapolati dalla telecamera di video-sorveglianza antistante il portone di ingresso dell'abitazione presa di mira.

Si tratta di un riconoscimento che è descritto come affidabile in quanto la ricorrente, in ragione dell'attività di meretricio in quei luoghi svolta, era conosciuta dalla polizia giudiziaria che l'aveva più volte fermata, anche in ragione dell'andatura claudicante che la contraddistingue.

Questa Corte, al riguardo, ha affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del reato operato da parte del personale della polizia giudiziaria che vanti pregressa conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791).

Peraltro, tale riconoscimento rinviene nelle sentenze di merito l'indicazione di altri elementi, aventi carattere altamente significativo e convergente, che ne confermano la piena affidabilità.

Al riguardo, la Corte d'appello si è, anzitutto, premunita di precisare - al pari del primo giudice che ha avuto diretta contezza delle fattezze dell'imputata presente in udienza - che dalla comparazione con le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza residuavano pochi dubbi che fosse proprio l'imputata la donna introdottasi nell'abitazione della persona offesa; che dalla visione di dette immagini è possibile individuare nitidamente l'imputata in ragione di chiari elementi distintivi che le appartengono, quali l'andatura vistosamente claudicante, la statura (bassa) e la corporatura (robusta).

Si è così corredato il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria di un contenuto individualizzante, la cui pregnanza non può, in questa sede, essere contestata - in assenza di specifici e allegati travisamenti - sul generico rilievo dell'assenza di nitidezza dei filmati.

In tema di valutazione della prova se la scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità, le percezioni che il giudice, invece, trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità dell'identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione; Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826).

E nel caso di specie, tanto il Tribunale (vedi pag. 9) che la Corte di merito hanno riportato nella motivazione gli elementi, di carattere individualizzante, in forza dei quali hanno operato tale positiva comparazione.

Inoltre, si è evidenziato come l'anomalia motoria non sia l'unico dato che, sebbene peculiare, suffraghi l'identificazione dell'imputata, ma assuma valenza univoca se coordinato con altri dati indiziari acquisiti nel corso del processo.

Anzitutto, il rinvenimento nella disponibilità della ricorrente di un paio di scarpe del tutto identiche, per modello e colore, a quelle indossate dalla complice della autrice della rapina (la Zagor), per come ricavato dal raffronto tra le foto scattate dalla polizia giudiziaria al momento della perquisizione e quelle dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza.

Rileva, poi, l'esistenza di un rapporto qualificato tra la Zagor e la ricorrente, posto che quest'ultima dimorava nella stessa abitazione della complice, occupandone una stanza nel periodo in contestazione.

Il giudice del merito, pertanto, ha declinato una serie di indizi aventi, sul piano logico-fattuale, una piena capacità dimostrativa del thema probandum oggetto dell'imputazione mossa alla ricorrente.

Del resto, tale portata gravemente indiziaria non rinviene elementi di contrasto provenienti dall'imputata, la quale, se legittimamente si è avvalsa della facoltà di non rispondere, non può certo lamentarsi che il silenzio abbia finito per rendere più solidi gli elementi di accusa, stante l'assenza di elementi di carattere contrario introdotti dalla difesa ai sensi degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen.

E tanto, dunque, a prescindere dal corretto richiamo da parte della Corte di merito dell'orientamento di questa Corte a mente del quale "al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scaglionarlo" (Sez. 2, n. 22651/2010, Rv. 247426).

Né, poi, assume valenza decisiva, ai fini dell'esclusione della solidità del quadro a carico, il rilievo difensivo incentrato sulla circostanza che la persona offesa non ha riconosciuto l'imputata in aula, desumendo da ciò che la "zoppicella bassa e scura" cui ha fatto riferimento nel dialogo captato con la Zagor all'interno dell'abitazione prima di essere narcotizzata, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non possa essere l'odierna imputata che, peraltro, ha un nominativo diverso (Ramona) da quello indicato dal Monorchio (Michela).

Sul punto nessuna illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata laddove, per un verso, ha correttamente evidenziato come il mancato riconoscimento non infici in alcun modo la pregnanza delle individuazioni effettuate, posto che il Monorchio ebbe modo di vedere all'interno dell'abitazione solo la Zagor, essendo la ricorrente individuata come la donna che è entrata, a mò di manforte, solo dopo che la persona offesa era stata narcotizzata dalla Zagor.

Per altro, l'aver escluso che dalla breve conversazione, in cui i termini di riferimento, per la precisione, sono declinati alcuni dalla persona offesa e altri dalla coimputata, possa con certezza desumersi l'esistenza di un'altra prostituta conoscente o amica della Zagor tale da poter essere confusa con la ricorrente, non è manifestamente illogico se si considera lo scarno contenuto del dato intercettivo, nonché l'assenza della sua contestualizzazione temporale.

Ciò che, invece, rileva è che le sentenze di merito abbiano messo in risalto l'esistenza di un preciso collegamento tra la Zagor e la ricorrente al momento del fatto, costituito dal comune esercizio dell'attività di prostituzione e dalla condivisione dell'appartamento ove venne rinvenuto nella disponibilità della coimputata e di altro occupante anche del denaro e dei monili di illecita provenienza.

In conclusione, il quadro indiziario emerso a carico della ricorrente e sostenuto dai giudici di merito, in conformità, risulta pertanto grave, preciso e concordante ed il relativo percorso argomentativo non risulta viziato da illogicità o contraddittorietà.

1.2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio di certezza della prova, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo causale apportato dell'imputata - è manifestamente infondato.

Questa Corte ha, infatti, affermato che "ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà" (Sez. 4, n. 52791/2018, Rv. 274521).

Nel caso in esame, la presenza della ricorrente dapprima al di fuori e poi all'interno dell'abitazione (ove il maggior numero di correi rende logicamente più facile l'individuazione di ciò che va sottratto e l'esecuzione dell'atto predatorio), ha obiettivamente facilitato l'esecuzione del reato, aumentando le possibilità di realizzazione, poiché in forza del rapporto "associativo" diventano "proprie" anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200).

Risulta pertanto corretta la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto configurabile, sulla scorta della dinamica del delitto che consegna un progetto criminoso dettagliatamente ideato e puntualmente messo a segno, il concorso di persone in ragione del contributo, anche materiale, apportato dall'imputata, consistito, in particolare, nell'ideazione della rapina e nella compartecipazione alla stessa alla ricerca del denaro poi sottratto alla persona offesa.

1.3. Il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato.

Anche in relazione alla presenza di più persone riunite, la sentenza impugnata argomenta correttamente evidenziando che non influisce sulla configurabilità dell'aggravante la circostanza che la persona offesa, narcotizzata, non abbia percepito la ulteriore presenza dell'imputata, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore percezione intimidatoria da parte della vittima, quanto dalla maggiore potenzialità criminosa dell'agire, rafforzata dalla compresenza sul luogo di più persone.

Del resto, la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva volta, come nel caso in esame, alla commissione del reato (a cui partecipano numerosi complici, alcuni anche rimanendo all'esterno), genera nei confronti dei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impiego contestuale di più persone (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278521; Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916).

1.4. Il quarto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - è manifestamente infondato.

Gli elementi richiamati dal giudice del merito ai fini dell'applicazione del criterio sussidiario della valutazione della capacità economica del danneggiato non si prestano a rilievi di genericità e/o illogicità.

Al riguardo, si è fatto riferimento alla circostanza che si tratta di soggetto la cui unica fonte di sostentamento era costituita dalla pensione e che l'importo sottratto nel corso della rapina corrispondeva all'intero mensile dallo stesso prelevato pochi giorni prima e che parte della somma era stata ottenuta in prestito dalla figlia.

L'esistenza, pertanto, di un debito familiare, la presenza della somma in contanti custodita presso il cassetto dell'abitazione e la corrispondenza tra quanto sottratto e quanto percepito di pensione, risultano elementi fattuali ragionevolmente dimostrativi di come il danno arrecato abbia assunto profili di rilevante gravità in ragione dell'obiettiva incidenza nel patrimonio del danneggiato.

A fronte, pertanto, di sufficienti ed idonei elementi dimostrativi della circostanza competeva alla difesa, mediante l'esercizio del diritto alla prova riconosciuto all'imputata dagli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen., approfondire il relativo tema, non certamente "esplorabile" in questa sede attraverso una censura di vizio di motivazione che finisce per tradursi, invece, in doglianza di merito.

1.5. Il quinto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, n. 3-bís e n. 3-quínquies c.p. - è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che "in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art.118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive" (Sez. 2, n. 8324 del 4/02/2022, Rv. 282785).

Sulla scorta di tale orientamento, per come evidenziato dalla stessa P.G. nella requisitoria, deve pertanto ritenersi corretto il riconoscimento, in capo all'imputata, di tutte le aggravanti contestate, posto che la sentenza si premura di porre in evidenza che trattasi di un piano preordinato ed organizzato nei minimi dettagli, ivi compresa la narcotizzazione della vittima e l'ingresso nella sua abitazione, con la conseguente irrilevanza della circostanza che sia riconducibile alla sola Zagor la condotta di porre in stato di incapacità l'anziana parte offesa.

1.6. Il sesto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito in più occasioni che "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 2020, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Risulta, pertanto, immune da censure la decisione della Corte d'Appello di negare le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'allarmante gravità della condotta, affermazione che risulta del tutto coerente e confacente con lo spessore criminale dei fatti accertati.

Le attenuanti generiche, infatti, non possono essere intese come oggetto dì benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento dì situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Rv. 214200).

1.7. Il settimo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è infondato.

Pur avendo la Corte d'appello taciuto in ordine al diniego di tale circostanza attenuante, dall'apparato motivazionale della sentenza si evince che la stessa ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità (pag. 12), di talché deve ritenersi implicitamente motivato il diniego circa il mancato riconoscimento della circostanza aggravante in questione in quanto strutturalmente incompatibile con la configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Peraltro, la censura risulta anche generica, in quanto la ricorrente si duole soltanto della mancata risposta al motivo di appello, ma non indica gli elementi sulla scorta dei quali l'attenuante andrebbe riconosciuta, soprattutto a fronte di un reato di natura plurioffensiva quale quello commesso in cui la valutazione del pregiudizio non è legata soltanto a indici economici (che debbono peraltro essere di modestissimo valore) ma dipende anche dal pregiudizio alla libertà e all'integrità fisica della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).

1.8. L'ottavo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità complessiva della pena inflitta - è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che "la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (Sez. 2, n. 36104/2017, Rv. 271243-01).

Invero, nel caso di specie, la Corte d'appello in motivazione ha dato conto dei criteri ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; deve pertanto ritenersi correttamente adempiuto l'obbligo motivazionale in punto di determinazione di pena, tenuto conto delle ragioni precedentemente indicate e del lieve discostamento di soli sei mesi rispetto al minimo edittale che, all'epoca del fatto, era di anni sei e mesi sei di reclusione.

1.9. Il nono motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. - è inammissibile poiché dipendente dall'accoglimento dalle precedenti censure legate al trattamento sanzionatorio, ritenute, invece, manifestamente infondate.

Si tratta, infatti, di pena accessorie che conseguono ex lege alla statuizione di condanna ed alla misura della pena inflitta all'imputata.

1.10. Il decimo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla conferma delle statuizioni civili - è inammissibile in quanto dipendente dall'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità e differente gravità circostanziale del reato, ritenute manifestamente infondate.

Peraltro, la censura è anche del tutto generica, in quanto a fronte della determinazione del danno da parte del primo giudice (equitativamente liquidato in com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO dí [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30/02/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti della ricorrente in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione di disposizioni sostanziali e processuali, nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si lamenta come a fronte di un compendio probatorio a carico avente carattere generico e carente, non si fosse tenuto conto delle dichiarazioni a discarico provenienti dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva individuato come autrice della rapina una prostituta con cui solitamente si accompagnava (la Zagor) che aveva fatto entrare nella sua abitazione, venendo poi addormentato con un sonnifero che la donna aveva versato in un caffè, sottraendogli così denaro e valori. L'esame dei filmati della videocamera antistante all'abitazione aveva consentito di accertare che alla rapina avevano preso parte anche altre due donne alle quali la Zagor aveva aperto la porta dopo che la p.o. si era forzatamente addormentata. Dall'esame dei filmati tratti dal sistema di video-sorveglianza antistante il portone di ingresso dell'abitazione, la PG aveva ritenuto di individuare la ricorrente, nota per l'esercizio del meretricio e perché con difetto di deambulazione alla gamba sinistra. A corredo del coinvolgimento dell'imputata, si era poi valorizzato il contenuto del compendio intercettivo disposto in altro procedimento che, proprio con riguardo al giorno della rapina, aveva consentito di captare il dialogo della Zagor con il Monorchio. Questi avrebbe, infatti, fatto riferimento, quale prostituta solitamente dedita alla frequentazione della sua abitazione e che, dunque, "al cui interno sapeva come muoversi e cercare nei posti giusti", proprio alla ricorrente, in quanto ne aveva richiamato le fattezze fisiche. Al riguardo, non si era però considerato che il Monorchio - anche in udienza - aveva più volte escluso che la prostituta evocata nel dialogo - peraltro significativamente chiamata con il diverso nome di Michela - potesse identificarsi con la ricorrente. Da ciò ne doveva necessariamente conseguire la fallacia dell'ipotesi investigativa fatta poi propria dai giudici di merito, i quali avrebbero dovuto ritenere che la donna claudicante ripresa dalle telecamere fosse altra e differente persona. Peraltro, seppur agli atti fosse emerso che la ricorrente conoscesse la Zagor, lo stesso Monorchio aveva escluso che vi si accompagnasse nell'esercizio del meretricio. Sul punto manifestamente illogica era la motivazione resa dalla sentenza impugnata che aveva ritenuto inverosimile che il Monorchio potesse riferirsi ad altra donna dalle caratteristiche simili a quelle della ricorrente e che il mancato riconoscimento in udienza potesse essere ascritto al fatto che la loro frequentazione era risalente nel tempo e il di lui ricordo delle di lei fattezze fisiche scemato. Inoltre, lo stesso compendio intercettivo che aveva consentito di identificare altri due complici che, dall'esterno ed a bordo di un'auto, dialogavano con la Zagor (e per i quali si è proceduto separatamente), non forniva alcun elemento individualizzate a carico dell'imputata. La perquisizione del 4/12/2018 - positivamente svolta nei confronti della Zagor, tanto che era stato recuperato denaro e parte del compendio oggetto della rapina - aveva avuto esito negativo con riguardo all'imputata, a carico della quale nessuna somma di denaro era stata rinvenuta, né alcuna traccia biologica ad essa riferibile. Quanto, poi, alle scarpe che l'imputata indossava al momento della perquisizione e che sarebbero state, a detta della PG, le stesse di quelle calzate dalla complice claudicante al momento della rapina, si stigmatizza come non siano state sequestrate e si precisa come nel video non si veda neanche marca, modello e colore. Infine, le immagini estrapolate dal sistema dì video-sorveglianza non erano decisive ai fini dell'individuazione dell'imputata, trattandosi di fotogrammi di scarsa qualità (l'immagine dura pochissimi secondi e non riprende il volto delle due donne); peraltro, l'imputata, la quale non annoverava precedenti contro il patrimonio né risultava avere mai venduto oggetti preziosi presso i cd. compra oro, aveva una camminata differente da quella individualizzante attribuitale dalla PG ai fini della conferma del dato identificativo. Infine, si lamenta come si fosse illegittimamente tratto un elemento di sostegno alla colpevolezza dall'esercizio della facoltà difensiva dell'imputata di non rendere interrogatorio in stato di arresto e nel corso dell'esame dibattimentale. 1.2. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso di persone nel reato. La doglianza attiene all'esatta individuazione di un contributo causalmente apprezzabile a fini della commissione del reato, avendo la sentenza impugnata omesso di esplicitare in sentenza quale sarebbe stato il comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, posto che il narcotico era stato somministrato dalla Zagor, l'imputata non si trovava a bordo dell'auto in cui vi erano i complici con cui la Zagor era in contatto telefonico, non occorreva l'ausilio della ricorrente al fine di compiere l'azione predatorìa (apertura di un cassetto di un comodino), la complice poteva essersi impossessata da sola della somma. 1.3. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante delle più persone riunite. Difettava una presenza sul luogo del reato idonea a sostenere e/o incoraggiare l'opera dell'autore, tenuto conto del lungo tempo trascorso dal momento in cui la Zagor entrò nell'abitazione e quello in cui le complici vi fecero ingresso (50 minuti) e la notevole distanza in cui si sarebbero trovati gli altri complici rispetto all'abitazione. 1.4. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n, 7 cod. pen. Si era contraddittoriamente ricavata la circostanza, pur dando atto che la somma di per sé non fosse oggettivamente tale da rendere immediatamente percepibile la rilevanza del danno, dal dato del tutto apodittico del richiamo al criterio sussidiario della capacità economica del danneggiato, privo di idonea documentazione di sostegno (misura del rateo pensionistico ed importo del prestito ricevuto dalla figlia). 1.5. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in ordine alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, n. 3-bis e n. 3-quínques cod. pen. La motivazione resa dalla Corte di merito non dava conto delle ragioni per le quali circostanze aventi carattere personale e soggettivo e, dunque, esclusivamente riferibili alla Zagor, dovessero trovare applicazione anche nei confronti della ricorrente. 1.6. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Non si era tenuto conto del buon comportamento processuale tenuto dall'imputata e del fatto che altra sezione della stessa Corte di appello aveva ritenuto meritevole della concessone la coimputata che si era resa autrice della condotta più efferata. In sostanza, si era premiata la coimputata perché aveva rivolto una lettera di scuse alla p.o. (sostanzialmente confessando) e penalizzata l'imputata sul rilievo che non fossero emersi elementi positivi per avere esercitato il proprio diritto di difesa, professandosi innocente. 1.7. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nulla sul punto aveva argomentato la Corte di appello, nella precludeva in fatto e in diritto il riconoscimento dell'aggravante. 1.8. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzìonatorio. Seppur correttamente diminuita la pena stante l'assenza della recidiva, non si erano indicate le ragioni del relativo quantum. 1.9. violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio dì motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni accessorie ex artt. 29 e 32 cod. pen. 1.10 (rubricata 12) violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla conferma delle statuizioni civili. La Corte di appello non aveva speso alcuna parola sul punto. 2. Con requisitoria in data 26/05/20220, la P.G. presso questa Corte, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso ad eccezione dei motivi relativi all'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt.29 e 32 cod. pen. ed alla determinazione del risarcimento del danno in relazione ai quali ha concluso per l'annullamento con rinvio. 3. In data 10/06/2022, la difesa della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha replicato alle argomentazioni di cui alla requisitoria del P.G., evidenziandone l'infondatezza, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione del diritto di difesa e del principio di certezza della prova, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata - è infondato per le ragioni che seguono. Le decisioni di merito hanno anzitutto posto a fondamento del giudizio di colpevolezza il riconoscimento dell'imputata, quale complice della [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione della rapina ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria mediante la visione dei filmati estrapolati dalla telecamera di video-sorveglianza antistante il portone di ingresso dell'abitazione presa di mira. Si tratta di un riconoscimento che è descritto come affidabile in quanto la ricorrente, in ragione dell'attività di meretricio in quei luoghi svolta, era conosciuta dalla polizia giudiziaria che l'aveva più volte fermata, anche in ragione dell'andatura claudicante che la contraddistingue. Questa Corte, al riguardo, ha affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del reato operato da parte del personale della polizia giudiziaria che vanti pregressa conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791). Peraltro, tale riconoscimento rinviene nelle sentenze di merito l'indicazione di altri elementi, aventi carattere altamente significativo e convergente, che ne confermano la piena affidabilità. Al riguardo, la Corte d'appello si è, anzitutto, premunita di precisare - al pari del primo giudice che ha avuto diretta contezza delle fattezze dell'imputata presente in udienza - che dalla comparazione con le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza residuavano pochi dubbi che fosse proprio l'imputata la donna introdottasi nell'abitazione della persona offesa; che dalla visione di dette immagini è possibile individuare nitidamente l'imputata in ragione di chiari elementi distintivi che le appartengono, quali l'andatura vistosamente claudicante, la statura (bassa) e la corporatura (robusta). Si è così corredato il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria di un contenuto individualizzante, la cui pregnanza non può, in questa sede, essere contestata - in assenza di specifici e allegati travisamenti - sul generico rilievo dell'assenza di nitidezza dei filmati. In tema di valutazione della prova se la scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità, le percezioni che il giudice, invece, trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità dell'identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione; Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826). E nel caso di specie, tanto il Tribunale (vedi pag. 9) che la Corte di merito hanno riportato nella motivazione gli elementi, di carattere individualizzante, in forza dei quali hanno operato tale positiva comparazione. Inoltre, si è evidenziato come l'anomalia motoria non sia l'unico dato che, sebbene peculiare, suffraghi l'identificazione dell'imputata, ma assuma valenza univoca se coordinato con altri dati indiziari acquisiti nel corso del processo. Anzitutto, il rinvenimento nella disponibilità della ricorrente di un paio di scarpe del tutto identiche, per modello e colore, a quelle indossate dalla complice della autrice della rapina (la Zagor), per come ricavato dal raffronto tra le foto scattate dalla polizia giudiziaria al momento della perquisizione e quelle dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza. Rileva, poi, l'esistenza di un rapporto qualificato tra la Zagor e la ricorrente, posto che quest'ultima dimorava nella stessa abitazione della complice, occupandone una stanza nel periodo in contestazione. Il giudice del merito, pertanto, ha declinato una serie di indizi aventi, sul piano logico-fattuale, una piena capacità dimostrativa del thema probandum oggetto dell'imputazione mossa alla ricorrente. Del resto, tale portata gravemente indiziaria non rinviene elementi di contrasto provenienti dall'imputata, la quale, se legittimamente si è avvalsa della facoltà di non rispondere, non può certo lamentarsi che il silenzio abbia finito per rendere più solidi gli elementi di accusa, stante l'assenza di elementi di carattere contrario introdotti dalla difesa ai sensi degli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen. E tanto, dunque, a prescindere dal corretto richiamo da parte della Corte di merito dell'orientamento di questa Corte a mente del quale "al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scaglionarlo" (Sez. 2, n. 22651/2010, Rv. 247426). Né, poi, assume valenza decisiva, ai fini dell'esclusione della solidità del quadro a carico, il rilievo difensivo incentrato sulla circostanza che la persona offesa non ha riconosciuto l'imputata in aula, desumendo da ciò che la "zoppicella bassa e scura" cui ha fatto riferimento nel dialogo captato con la Zagor all'interno dell'abitazione prima di essere narcotizzata, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non possa essere l'odierna imputata che, peraltro, ha un nominativo diverso (Ramona) da quello indicato dal Monorchio (Michela). Sul punto nessuna illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata laddove, per un verso, ha correttamente evidenziato come il mancato riconoscimento non infici in alcun modo la pregnanza delle individuazioni effettuate, posto che il Monorchio ebbe modo di vedere all'interno dell'abitazione solo la Zagor, essendo la ricorrente individuata come la donna che è entrata, a mò di manforte, solo dopo che la persona offesa era stata narcotizzata dalla Zagor. Per altro, l'aver escluso che dalla breve conversazione, in cui i termini di riferimento, per la precisione, sono declinati alcuni dalla persona offesa e altri dalla coimputata, possa con certezza desumersi l'esistenza di un'altra prostituta conoscente o amica della Zagor tale da poter essere confusa con la ricorrente, non è manifestamente illogico se si considera lo scarno contenuto del dato intercettivo, nonché l'assenza della sua contestualizzazione temporale. Ciò che, invece, rileva è che le sentenze di merito abbiano messo in risalto l'esistenza di un preciso collegamento tra la Zagor e la ricorrente al momento del fatto, costituito dal comune esercizio dell'attività di prostituzione e dalla condivisione dell'appartamento ove venne rinvenuto nella disponibilità della coimputata e di altro occupante anche del denaro e dei monili di illecita provenienza. In conclusione, il quadro indiziario emerso a carico della ricorrente e sostenuto dai giudici di merito, in conformità, risulta pertanto grave, preciso e concordante ed il relativo percorso argomentativo non risulta viziato da illogicità o contraddittorietà. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio di certezza della prova, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo causale apportato dell'imputata - è manifestamente infondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che "ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà" (Sez. 4, n. 52791/2018, Rv. 274521). Nel caso in esame, la presenza della ricorrente dapprima al di fuori e poi all'interno dell'abitazione (ove il maggior numero di correi rende logicamente più facile l'individuazione di ciò che va sottratto e l'esecuzione dell'atto predatorio), ha obiettivamente facilitato l'esecuzione del reato, aumentando le possibilità di realizzazione, poiché in forza del rapporto "associativo" diventano "proprie" anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Risulta pertanto corretta la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto configurabile, sulla scorta della dinamica del delitto che consegna un progetto criminoso dettagliatamente ideato e puntualmente messo a segno, il concorso di persone in ragione del contributo, anche materiale, apportato dall'imputata, consistito, in particolare, nell'ideazione della rapina e nella compartecipazione alla stessa alla ricerca del denaro poi sottratto alla persona offesa. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato. Anche in relazione alla presenza di più persone riunite, la sentenza impugnata argomenta correttamente evidenziando che non influisce sulla configurabilità dell'aggravante la circostanza che la persona offesa, narcotizzata, non abbia percepito la ulteriore presenza dell'imputata, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore percezione intimidatoria da parte della vittima, quanto dalla maggiore potenzialità criminosa dell'agire, rafforzata dalla compresenza sul luogo di più persone. Del resto, la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva volta, come nel caso in esame, alla commissione del reato (a cui partecipano numerosi complici, alcuni anche rimanendo all'esterno), genera nei confronti dei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impiego contestuale di più persone (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278521; Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916). 1.4. Il quarto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - è manifestamente infondato. Gli elementi richiamati dal giudice del merito ai fini dell'applicazione del criterio sussidiario della valutazione della capacità economica del danneggiato non si prestano a rilievi di genericità e/o illogicità. Al riguardo, si è fatto riferimento alla circostanza che si tratta di soggetto la cui unica fonte di sostentamento era costituita dalla pensione e che l'importo sottratto nel corso della rapina corrispondeva all'intero mensile dallo stesso prelevato pochi giorni prima e che parte della somma era stata ottenuta in prestito dalla figlia. L'esistenza, pertanto, di un debito familiare, la presenza della somma in contanti custodita presso il cassetto dell'abitazione e la corrispondenza tra quanto sottratto e quanto percepito di pensione, risultano elementi fattuali ragionevolmente dimostrativi di come il danno arrecato abbia assunto profili di rilevante gravità in ragione dell'obiettiva incidenza nel patrimonio del danneggiato. A fronte, pertanto, di sufficienti ed idonei elementi dimostrativi della circostanza competeva alla difesa, mediante l'esercizio del diritto alla prova riconosciuto all'imputata dagli artt. 190 e 495, comma 2, cod. proc. pen., approfondire il relativo tema, non certamente "esplorabile" in questa sede attraverso una censura di vizio di motivazione che finisce per tradursi, invece, in doglianza di merito. 1.5. Il quinto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, n. 3-bís e n. 3-quínquies c.p. - è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato che "in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art.118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive" (Sez. 2, n. 8324 del 4/02/2022, Rv. 282785). Sulla scorta di tale orientamento, per come evidenziato dalla stessa P.G. nella requisitoria, deve pertanto ritenersi corretto il riconoscimento, in capo all'imputata, di tutte le aggravanti contestate, posto che la sentenza si premura di porre in evidenza che trattasi di un piano preordinato ed organizzato nei minimi dettagli, ivi compresa la narcotizzazione della vittima e l'ingresso nella sua abitazione, con la conseguente irrilevanza della circostanza che sia riconducibile alla sola Zagor la condotta di porre in stato di incapacità l'anziana parte offesa. 1.6. Il sesto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 2020, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Risulta, pertanto, immune da censure la decisione della Corte d'Appello di negare le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'allarmante gravità della condotta, affermazione che risulta del tutto coerente e confacente con lo spessore criminale dei fatti accertati. Le attenuanti generiche, infatti, non possono essere intese come oggetto dì benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento dì situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Rv. 214200). 1.7. Il settimo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è infondato. Pur avendo la Corte d'appello taciuto in ordine al diniego di tale circostanza attenuante, dall'apparato motivazionale della sentenza si evince che la stessa ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità (pag. 12), di talché deve ritenersi implicitamente motivato il diniego circa il mancato riconoscimento della circostanza aggravante in questione in quanto strutturalmente incompatibile con la configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Peraltro, la censura risulta anche generica, in quanto la ricorrente si duole soltanto della mancata risposta al motivo di appello, ma non indica gli elementi sulla scorta dei quali l'attenuante andrebbe riconosciuta, soprattutto a fronte di un reato di natura plurioffensiva quale quello commesso in cui la valutazione del pregiudizio non è legata soltanto a indici economici (che debbono peraltro essere di modestissimo valore) ma dipende anche dal pregiudizio alla libertà e all'integrità fisica della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). 1.8. L'ottavo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità complessiva della pena inflitta - è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato che "la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (Sez. 2, n. 36104/2017, Rv. 271243-01). Invero, nel caso di specie, la Corte d'appello in motivazione ha dato conto dei criteri ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; deve pertanto ritenersi correttamente adempiuto l'obbligo motivazionale in punto di determinazione di pena, tenuto conto delle ragioni precedentemente indicate e del lieve discostamento di soli sei mesi rispetto al minimo edittale che, all'epoca del fatto, era di anni sei e mesi sei di reclusione. 1.9. Il nono motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché nullità e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. - è inammissibile poiché dipendente dall'accoglimento dalle precedenti censure legate al trattamento sanzionatorio, ritenute, invece, manifestamente infondate. Si tratta, infatti, di pena accessorie che conseguono ex lege alla statuizione di condanna ed alla misura della pena inflitta all'imputata. 1.10. Il decimo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, inosservanza di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione con riguardo alla conferma delle statuizioni civili - è inammissibile in quanto dipendente dall'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità e differente gravità circostanziale del reato, ritenute manifestamente infondate. Peraltro, la censura è anche del tutto generica, in quanto a fronte della determinazione del danno da parte del primo giudice (equitativamente liquidato in com
Sentenza Cassazione n. 29571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris