CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpianti Tecnologici di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, inforza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA](CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-NonchéNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente proData pubblicazione 27/07/2026tempore- quale successore di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a. (già incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.);-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 814/02/2019 depositata in data 20 marzo 2019, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato in data 16.6. 2015 a Calabrettas.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, una cartella di pagamento contenente diversi ruoli,ovvero quelli derivanti dalla liquidazione dei Mod. [OSCURATO:PERSONA]. di persone, per glianni 2008-2009, relativi alla decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis del d.lgs.n. 462 del 1997 e quelli derivanti dalla liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n.600/73, del Mod. Un. Soc. di persone, [OSCURATO:PERSONA] e Modello 770 per il 2011;2) avverso la suddetta cartella la società aveva proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotonedenunciando l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione, l’omessa notificadel prodromico avviso bonario, il difetto di motivazione, l’illegittimità anatocisticadei componenti di costo della pretesa tributaria portati dalla cartella de qua; 3)era intervenuta in giudizio l’Agenzia delle entrate eccependo la legittimità delleiscrizioni a ruolo; 4) con sentenza n. 374/01/2016, la CTP di Crotone avevaaccolto il ricorso per intervenuta decadenza dell’azione impositiva e per difettodi motivazione in relazione alle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni; 5)avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva propostoappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria deducendo,tra l’altro, la tempestività dell’esercizio del potere impositivo, dovendo essereNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026calcolato il termine di decadenza dalla data di scadenza della rata non pagata;Data pubblicazione 27/07/20266) aveva controdedotto la società rilevando che la rateazione delle sommeiscritte a ruolo, disciplinata dall’art. 19 del DPR n. 602/73, non era qualificabilecome atto ricognitivo del debito né poteva valere a sanare la perentorietà deltermine di decadenza del potere impositivo; nel merito, aveva ribadito leargomentazioni svolte in primo grado; 7) con sentenza n. 814/02/2019depositata in data 20 marzo 2019, la CTR della Calabria aveva accolto l’appellodell’Agenzia delle entrate.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) eratempestivo l’esercizio del potere impositivo atteso che: a) avuto riguardo ai ruoliderivanti dalla decadenza della rateazione ex art. 3-bis, comma 5, del d.lgs. n.462/97, per gli anni 2008-2009, essendosi fermati i pagamenti al 20.2.2014, lanotificazione della cartella (il 16.6.2015) era avvenuta entro il termine del 31dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagatadi cui al richiamato comma 5 dell’art. 3-bis; b) avuto riguardo ai ruoli derivantidalla liquidazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, del Mod. Un. Soc. di persone,[OSCURATO:PERSONA] e Modello 770 per il 2011, la notifica era avvenuta entro il terminedi cui all’art. 25 del DPR n. 602 del 1973 (terzo anno successivo a quello dipresentazione della dichiarazione, ovvero 31 dicembre 2015); 2) quanto allaeccepita mancata comunicazione dell’avviso bonario, l’Agenzia delle entrateaveva prodotto la prova dell’avvenuta comunicazione delle irregolarità per cui lacontribuente era stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto alcontraddittorio; peraltro, l’eccezione non poteva ritenersi riferita agli anni 2008-2009 per i quali la contribuente aveva chiesto la rateazione.3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/20261.In via preliminare va precisato che la ricorrente benchè faccia riferimento inData pubblicazione 27/07/2026ricorso alla proposizione di un “unico mezzo” articola, in effetti, tre motivi diricorso di seguito indicati.2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del DPR n. 602del 1973 per avere la CTR ritenuto tempestivo l’esercizio del potere impositivosebbene la presentazione del rateizzo parziale presso l’[OSCURATO:PERSONA] non rappresentassené un riconoscimento del debito esattoriale né un atto interruttivo dellaprescrizione. In particolare, il pagamento parziale, ove non accompagnato dallaprecisazione della sua effettuazione in acconto, non poteva valere comericonoscimento della propria posizione debitoria; peraltro, il pagamento a titolodi acconto -inserito all’interno di un rituale piano di ammortamento esattoriale-non costituiva valido atto interruttivo. Invero, la decisione “volontaria” diregolarizzare la propria posizione di morosità in modalità rateale poteva esseregiustificata dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattorialeche poteva dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento (èrichiamata Cass. n. 18 del 2018).2.1. Il motivo si profila inammissibile.2.2. Il mezzo denuncia la violazione di una norma (19, comma 1, del DPR n. 602del 1973) inconferente avuto riguardo – come si evince dalla sentenzaimpugnata oltre che dalla cartella in questione allegata al ricorso – ai ruolicontenuti in quest’ultima e, in particolare, a quelli derivanti dalla liquidazione deiMod. [OSCURATO:PERSONA]. di persone, per gli anni 2008-2009, relativi alla decadenza dallarateazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. Al riguardo, il giudice diappello ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalpotere impositivo in quanto - a fronte dell’avvenuta richiesta di rateazione dellesomme dovute in occasione del ricevimento della comunicazione di irregolarità,dell’ultimo pagamento effettuato dalla contribuente il 20.2.2014, della revocadel beneficio della rateizzazione per decadenza, ai sensi del comma 4 dellamedesima norma, con relativa iscrizione a ruolo dell'importo dovuto (oltre chedegli interessi e sanzioni) – la cartella di pagamento in oggetto era stataNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026notificata in data 16.6.2015, nel termine di cui all’art. 3-bis, comma 5, del Dlgs.Data pubblicazione 27/07/2026n. 462/1997 (del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenzadella rata non pagata). Pertanto, la CTR ha fatto applicazione non già dell’art.19 comma 1, del DPR n. 602 del 1973 richiamato nella rubrica del motivo ma -trattandosi di cartella ex art.36-bis cit. derivante non semplicemente dalcontrollo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dallarateizzazione delle somme dovute sulla base del ricevimento dellacomunicazione di irregolarità - dell’art. 3-bis, comma 5, del Dlgs n. 462 del 1997,nel testo applicabile ratione temporis, modificato dal D.l. del 02/03/2012 n. 16,art.1, il quale dispone che «La notificazione delle cartelle di pagamentoconseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis e' eseguita entroil 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata nonpagata o pagata in ritardo ». Ciò conformemente all’orientamento di questaCorte (Cass. n. 20615 del 22/07/2025), secondo cui l’ambito applicativo dellanorma, quanto alla decorrenza, speciale rispetto alla generale disciplinadell’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73, è circoscritto dal comma 4, prima parte,dell’art. 3-bis del d.lgs. n.462 del 1997, e si riferisce all’iscrizione a ruoloconseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché «il mancatopagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione el'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedottoquanto versato, è iscritto a ruolo». Peraltro, come già precisato da questa Corte,il termine biennale di cui all’art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997 («entroil 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata nonpagata») va considerato quale mero termine sollecitatorio in quanto, a differenzadel termine triennale di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, non èespressamente previsto a pena di decadenza (v. da ultimo, Cass., sez.5, n.24766 del 2025).3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 deld.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appellodell’Agenzia pur essendo i motivi di impugnazione assolutamente incerti edaspecifici non essendo stati indicati i passi della sentenza non condivisi, néNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026esposte le ragioni del dissenso, né evidenziato “un ragionato progetto alternativoData pubblicazione 27/07/2026di decisione”.3.1.Il motivo è inammissibile non potendo essere, nel giudizio di legittimità,prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d’indagini noncompiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione sollevatanon risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l'onere, inrealtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente loavesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicitàdi tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in talsenso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanzan. 32804 del 13/12/2019); nella specie, non avendo la società contribuenteassolto l’onere di allegare in ricorso l’avvenuta deduzione - in sede dicontrodeduzioni all’appello- della questione concernente la assuntainammissibilità del gravame per difetto di specificità, non è dato a questa Corteritenere compresa la stessa nel thema decidendum avanti al giudice di secondogrado.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge n. 212/2000 inrelazione all’eccepita nullità del ruolo e della cartella di pagamento per difetto dimotivazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la cartella in questionesarebbe nulla in quanto indicante – come ragioni sottese alla richiesta dipagamento - soltanto il “carente o omesso versamento di imposta” (in tal senso,sono richiamate Cass. n. 20211 del 2013; Cass. n. 8934 del 2014; Cass. n. 374del 2015; Cass. n. 4516 del 2012).4.1. Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.4.2. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando èdenunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio dellasentenza, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediantel’indicazione delle norme che si asserisce essere state violate, ma ancheNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qualeData pubblicazione 27/07/2026modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata,debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla ditutto questo accade nel caso di specie, nel quale la ricorrente non ha svoltoprecise argomentazioni intese a chiarire quali affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33827 del 2023). Invero, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i puntidella sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre2020, n. 23745; Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024).4.3.Il motivo nella parte in cui investe direttamente la cartella denunciandone lanullità per difetto di motivazione - si risolve in una doglianza non riguardante(neppure indirettamente) il "decisum" della sentenza gravata- incentrato sullaquestione della eccepita decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo-ma esclusivamente la cartella esattoriale e, come tale, pertanto, si profilainammissibile; in termini è sufficiente il richiamo di Cass. Sez. 5, Sentenza n.17125 del 03/08/2007, Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016, in relazione alprincipio secondo il quale: ‹‹La proposizione, mediante il ricorso per cassazione,di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnatacomporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possanorientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod.proc. civ. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena diinammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere diNumero registro generale 31933/2019Numero sezionale 5537/2026Numero di raccolta generale 24090/2026Data pubblicazione 27/07/2026specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comportal'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioniche illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme oprincipi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea algiudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse daquelle impugnate››.4.4.Invero, non risultando nella sentenza impugnata trattata la questionedell’assunta nullità della cartella per difetto di motivazione, la ricorrente avrebbedovuto proporre una differente tipologia di censura (in termini di omessapronuncia).5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia delle entrateseguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sullespese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo rimasta intimata e non avendo svolto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro10.700,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]