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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22422/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Pescara resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione, ritenuta viziata quanto all'affermazione di responsabilità, nonché al mancato riconoscimento tanto della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quanto delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso infatti - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione allo spaccio dello stupefacente - pacificamente rinvenuto nella esclusiva disponibilità del ricorrente - doveva trarsi, quantomeno per la marijuana, dal quantitativo rinvenuto, idoneo a confezionare circa 70 dosi medie.

Questo dato, unitamente alla varietà di sostanze trovate nell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] (sebbene - afferma la stessa sentenza - astrattamente compatibile per l'uso personale quanto all'hashish e alla cocaina, ed invero non contenuta in parte qua nella sentenza di condanna), ha quindi giustificato la conferma dell'ipotesi accusatoria; ulteriormente ed autonomamente confermata, con riguardo alla pianta di cannabis di circa 1,90 metri rinvenuta nel giardino, dall'accertata idoneità a produrre sostanza dotata di effetto drogante e, in particolare, 685 dosi medie, da ritenere dunque non destinate ad uso esclusivamente personale.

5. In relazione poi al mancato riconoscimento della fattispecie lieve, quanto alla contestata coltivazione, lo stesso è stato motivato da entrambi i Giudici del merito - con argomento non manifestamente illogico - dal principio attivo della sostanza e dal quantitativo di dosi medie singole ricavabili, già menzionato, tali da far escludere la sussistenza di un fatto di particolare tenuità.

Al riguardo, infatti, vero è che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

Ed in proposito la pianta, certamente di dimensioni non trascurabili, aveva una potenzialità produttiva di quasi settecento dosi medie di stupefacente.

6. Per quanto infine riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

6.1. La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha quindi non illogicamente attribuito rilievo preponderante proprio ai numerosi precedenti penali dell'imputato.

7. La complessiva manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co à deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Pescara resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione, ritenuta viziata quanto all'affermazione di responsabilità, nonché al mancato riconoscimento tanto della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quanto delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Esso infatti - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la destinazione allo spaccio dello stupefacente - pacificamente rinvenuto nella esclusiva disponibilità del ricorrente - doveva trarsi, quantomeno per la marijuana, dal quantitativo rinvenuto, idoneo a confezionare circa 70 dosi medie. Questo dato, unitamente alla varietà di sostanze trovate nell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA] (sebbene - afferma la stessa sentenza - astrattamente compatibile per l'uso personale quanto all'hashish e alla cocaina, ed invero non contenuta in parte qua nella sentenza di condanna), ha quindi giustificato la conferma dell'ipotesi accusatoria; ulteriormente ed autonomamente confermata, con riguardo alla pianta di cannabis di circa 1,90 metri rinvenuta nel giardino, dall'accertata idoneità a produrre sostanza dotata di effetto drogante e, in particolare, 685 dosi medie, da ritenere dunque non destinate ad uso esclusivamente personale. 5. In relazione poi al mancato riconoscimento della fattispecie lieve, quanto alla contestata coltivazione, lo stesso è stato motivato da entrambi i Giudici del merito - con argomento non manifestamente illogico - dal principio attivo della sostanza e dal quantitativo di dosi medie singole ricavabili, già menzionato, tali da far escludere la sussistenza di un fatto di particolare tenuità. Al riguardo, infatti, vero è che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Ed in proposito la pianta, certamente di dimensioni non trascurabili, aveva una potenzialità produttiva di quasi settecento dosi medie di stupefacente. 6. Per quanto infine riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 6.1. La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha quindi non illogicamente attribuito rilievo preponderante proprio ai numerosi precedenti penali dell'imputato. 7. La complessiva manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il P
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