CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senJitle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 13/5/2022, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di idonea procura speciale conferita al difensore. La difesa insorge contro il provvedimento di cui sopra, lamentando violazione ed inosservanza dell'art. 122 cod. proc. pen., avendo i giudici della riparazione erroneamente ritenuto la genericità della procura . -speciale rilasciata al difensore. La Procura in questione, diversamente da quanto sostenuto nella ordinanza, era rispettosa delle formalità previste dal codice di rito ed era stata rilasciata al precipuo scopo di attivare l'azione riparatoria. • Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. Le argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato sono condivisibili. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come nella procura speciale rilasciata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], estensore dei motivi di ricorso, non sia esplicitamente indicata la voce riguardante il conferimento del potere di attivare la procedura ex art. 315 cod. proc. pen. Deve rilevarsi come la suddetta norma, nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiami le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645, cod. proc. pen., dove è previsto che l'istanza sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pén., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciarnanna, Rv. 213508). , Risulta evidente la differenza esistente tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce al difensore un potere di cui quest'ultimo non è titolare. In ossequio a tale principio si è precisato: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio» (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 - 01 che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con, un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria). Vero è che questa Corte, anche in recenti pronunce, ha manifestato un orientamento meno formalistico, affermando che: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato ne! mandato "ad litem" apposto a margine dell'istanza» (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40293 del 10/06/2008, dep. 29/10/2008, Rv. 241471), tuttavia, il mandato rilasciato al difensore di fiducia, per quanto attiene al contenuto delta procura speciale,' ai sensi dell'ad. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, non contiene alcuna indicazione del conferimento al difensore del potere di promuovere l'azione riparatoria. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.t4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di-euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso ild3april