CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale persona offesa, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, quanto al reato di diffamazione aggravata, pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta abnormità strutturale e/o funzionale dell'ordinanza, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e 111 Cost. con uso di poteri e attribuzioni esorbitanti del GIP ed irreversibile stasi del procedimento - è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603M; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094); che l'atto oggetto di ricorso non presenta profili di abnormità né funzionale né strutturale, nel senso precisato dalle Sezioni Unite, in quanto si tratta di ordinanza consentita dalla norma processuale, mentre il motivo, in vero, non contesta l'abnormità, bensì il merito della decisione impugnata, emessa a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA] che le censure riguardano ilo merito e non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dal che la natura non consentita del motivo; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta abnormità strutturale per l'utilizzo di materiale extra procedimentale immediatamente risultante dell'ordinanza gravata- è manifestamente infondato oltre che per quanto osservato in ordine al primo motivo, anche in ragione della circostanza che ciò che si denuncia è un travisamento per invenzione, non essendo in atti le risultanze richiamate dal G.i.p.: ma sul punto il ricorrente non ha offerto la prova che si verta in tema di informazioni inesistenti, il che rende anche aspecifico il secondo motivo; Letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente che non muta l'esito delle valutazioni in precedenza indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M