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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05302/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19-01-2021 del Tribunale di Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, il Tribunale di Grosseto condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen., 18 e 30, comma 1 lett. h della legge n. 157 del 1992, a lui contestato per aver abbattuto 18 esemplari di piccioni, specie nei cui confronti non è consentita la caccia; fatto commesso in Grosseto, il 29 settembre 2018.

In favore dell'imputato veniva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, "Lega per l'abolizione della [OSCURATO:PERSONA]", pari a 1.000 euro, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso la sentenza del 'Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che dovevano escludersi gli elementi costitutivi della responsabilità colposa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in quattro passaggi delle sue dichiarazioni spontanee, ha chiarito di aver aperto il fuoco solo all'indirizzo di stormi di colombi e solo un'eventualità non rappresentabile, anche al netto dell'esperienza maturata sul campo dal ricorrente, ha determinato la presenza, all'interno dell'enorme stormo. di esemplari volatili non cacciabili che, dunque, sono stati colpiti in maniera assolutamente involontaria e imprevista.

Difetterebbe dunque nella vicenda in esame l'elemento psicologico del reato, stante la scusabilità dell'errore, avendo il ricorrente posto in essere la condotta contestata in forza della valutazione di ogni variabile conseguente al suo agire.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle statuizioni civili, posto che, nel determinare l'entità del risarcimento del danno, il giudice si è limitato a una petizione di principio, senza spiegare come l'eventuale abbattimento di alcuni esemplari di una specie animale protetta abbia potuto creare pregiudizio all'attività svolta dall'associazione costituita parte civile, senza dare conto di quali siano stati gli esborsi finanziari di cui l'ente si sarebbe fatto carico e senza indicare quale sia stato il danno all'immagine scaturito dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, non avendo il Tribunale debitamente valutato le condizioni economiche dell'imputato, che risulta titolare di redditi modesti, come desumibile dal fascicolo inerente la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da cui si evince che il "nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] è composto da se stesso e dalla consorte e che egli può contare su un reddito familiare ben inferiore al limite di legge per poter accedere al beneficio concesso.2.1.

Con memoria trasmessa il 5 novembre 2021, il difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ripercorrendone le argomentazioni rispetto a ciascuna delle tre doglianze sollevate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi che il giudizio di colpevolezza dell'imputato presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Deve innanzitutto premettersi che il fatto oggetto di imputazione, almeno nella sua dimensione fenomenica, non è controverso, essendo pacifico che il 29 settembre 2018, in località Pian di Barca del Comune di Grosseto, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre era impegnato nell'esercizio della caccia, ha abbattuto 18 esemplari di piccioni, specie di cui era vietata la cattura.

L'imputato, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, affermando di aver sparato per errore i piccioni, avendo egli indirizzato i colpi verso quello che egli riteneva fosse un grande stormo di colombi; tale ricostruzione, tuttavia, è stata ragionevolmente ritenuta dal Tribunale inidonea a escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sia in base al rilievo secondo cui, essendo il ricorrente un esperto cacciatore, era comunque ravvisabile a suo carico, per la mancata adozione delle dovute cautele nel salvaguardare gli esemplari protetti, un profilo di colpa, sufficiente a integrare la contravvenzione contestata, sia alla luce della considerazione che la guardia venatoria che ha assistito al fatto, [OSCURATO:PERSONA], ha visto [OSCURATO:PERSONA] proprio nel momento in cui abbatteva un solo piccione selvatico, avendo il teste accertato, una volta qualificatosi, che [OSCURATO:PERSONA] estraeva dalla sua borsa a tracolla 18 esemplari della stessa specie, segno che aveva ripetuto la stessa azione più volte.

Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull'ascrivibilità della condotta illecita al ricorrente non presta il fianco alle censure difensive, che invero prospettano sostanzialmente una differente lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo; e invero, nella parte dedicata alle statuizioni civili, il giudice monocratico, nel premettere che l'associazione costituita parte civile ("L.A.C., Lega per l'abolizione della caccia Onlus") ha tra le sue finalità statutarie la difesa della fauna, ha poi osservato che il reato "ha arrecato un pregiudizio all'attività concretamente svolta dall'associazione, in considerazione dei presumibili esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela e del danno all'immagine", danno liquidato equitativamente nella somma di mille euro.

Ora, in presenza di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. 6, n. 480.86 del 12/09/2018, Rv. 274229), secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495 - 02) che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, il che va senz'altro escluso nel caso di specie.

3. Passando infine al terzo motivo, occorre evidenziare che la decisione del Tribunale di subordinare la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno liquidato alla parte civile entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza non può essere ritenuta illegittima, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (non uniforme ma condivisa dal Collegio), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 278290 e Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 266873).

Alla luce di tali canoni ermeneutici, la doglianza difensiva non può essere accolta, non potendosi dunque ritenere dirimente la circostanza che l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto più ove si consideri che l'importo del risarcimento, fissato equitativamente in mille euro, non appare di entità tale da essere considerato inesigibile anche da un soggetto non abbiente, posto che la condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è necessariamente quella di una persona nullatenente (tanto è vero che nell'istanza di ammissione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato un reddito di circa 8.000 euro).

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19-01-2021 del Tribunale di Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, il Tribunale di Grosseto condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen., 18 e 30, comma 1 lett. h della legge n. 157 del 1992, a lui contestato per aver abbattuto 18 esemplari di piccioni, specie nei cui confronti non è consentita la caccia; fatto commesso in Grosseto, il 29 settembre 2018. In favore dell'imputato veniva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, "Lega per l'abolizione della [OSCURATO:PERSONA]", pari a 1.000 euro, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso la sentenza del 'Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che dovevano escludersi gli elementi costitutivi della responsabilità colposa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in quattro passaggi delle sue dichiarazioni spontanee, ha chiarito di aver aperto il fuoco solo all'indirizzo di stormi di colombi e solo un'eventualità non rappresentabile, anche al netto dell'esperienza maturata sul campo dal ricorrente, ha determinato la presenza, all'interno dell'enorme stormo. di esemplari volatili non cacciabili che, dunque, sono stati colpiti in maniera assolutamente involontaria e imprevista. Difetterebbe dunque nella vicenda in esame l'elemento psicologico del reato, stante la scusabilità dell'errore, avendo il ricorrente posto in essere la condotta contestata in forza della valutazione di ogni variabile conseguente al suo agire. Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle statuizioni civili, posto che, nel determinare l'entità del risarcimento del danno, il giudice si è limitato a una petizione di principio, senza spiegare come l'eventuale abbattimento di alcuni esemplari di una specie animale protetta abbia potuto creare pregiudizio all'attività svolta dall'associazione costituita parte civile, senza dare conto di quali siano stati gli esborsi finanziari di cui l'ente si sarebbe fatto carico e senza indicare quale sia stato il danno all'immagine scaturito dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato alla parte civile, non avendo il Tribunale debitamente valutato le condizioni economiche dell'imputato, che risulta titolare di redditi modesti, come desumibile dal fascicolo inerente la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da cui si evince che il "nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] è composto da se stesso e dalla consorte e che egli può contare su un reddito familiare ben inferiore al limite di legge per poter accedere al beneficio concesso.2.1. Con memoria trasmessa il 5 novembre 2021, il difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ripercorrendone le argomentazioni rispetto a ciascuna delle tre doglianze sollevate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi che il giudizio di colpevolezza dell'imputato presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Deve innanzitutto premettersi che il fatto oggetto di imputazione, almeno nella sua dimensione fenomenica, non è controverso, essendo pacifico che il 29 settembre 2018, in località Pian di Barca del Comune di Grosseto, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre era impegnato nell'esercizio della caccia, ha abbattuto 18 esemplari di piccioni, specie di cui era vietata la cattura. L'imputato, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, affermando di aver sparato per errore i piccioni, avendo egli indirizzato i colpi verso quello che egli riteneva fosse un grande stormo di colombi; tale ricostruzione, tuttavia, è stata ragionevolmente ritenuta dal Tribunale inidonea a escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sia in base al rilievo secondo cui, essendo il ricorrente un esperto cacciatore, era comunque ravvisabile a suo carico, per la mancata adozione delle dovute cautele nel salvaguardare gli esemplari protetti, un profilo di colpa, sufficiente a integrare la contravvenzione contestata, sia alla luce della considerazione che la guardia venatoria che ha assistito al fatto, [OSCURATO:PERSONA], ha visto [OSCURATO:PERSONA] proprio nel momento in cui abbatteva un solo piccione selvatico, avendo il teste accertato, una volta qualificatosi, che [OSCURATO:PERSONA] estraeva dalla sua borsa a tracolla 18 esemplari della stessa specie, segno che aveva ripetuto la stessa azione più volte. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sull'ascrivibilità della condotta illecita al ricorrente non presta il fianco alle censure difensive, che invero prospettano sostanzialmente una differente lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo; e invero, nella parte dedicata alle statuizioni civili, il giudice monocratico, nel premettere che l'associazione costituita parte civile ("L.A.C., Lega per l'abolizione della caccia Onlus") ha tra le sue finalità statutarie la difesa della fauna, ha poi osservato che il reato "ha arrecato un pregiudizio all'attività concretamente svolta dall'associazione, in considerazione dei presumibili esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela e del danno all'immagine", danno liquidato equitativamente nella somma di mille euro. Ora, in presenza di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. 6, n. 480.86 del 12/09/2018, Rv. 274229), secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495 - 02) che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, il che va senz'altro escluso nel caso di specie. 3. Passando infine al terzo motivo, occorre evidenziare che la decisione del Tribunale di subordinare la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno liquidato alla parte civile entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza non può essere ritenuta illegittima, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (non uniforme ma condivisa dal Collegio), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 278290 e Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 266873). Alla luce di tali canoni ermeneutici, la doglianza difensiva non può essere accolta, non potendosi dunque ritenere dirimente la circostanza che l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto più ove si consideri che l'importo del risarcimento, fissato equitativamente in mille euro, non appare di entità tale da essere considerato inesigibile anche da un soggetto non abbiente, posto che la condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è necessariamente quella di una persona nullatenente (tanto è vero che nell'istanza di ammissione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato un reddito di circa 8.000 euro). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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