CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 28985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente al riconoscimento della recidiva malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio, puntualmente speso nel rimarcare la maggiore riprovevolezza dei fatti a giudizio letti alla luce dei precedenti del ricorrente, immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.