CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 28425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino in parziale riforma di quella del GIP del Tribunale di Asti in data 17/02/2021, ha sulla base di concordato, intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti. 2. Hanno proposto ricorso Ohamara e Saidi con atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309 del 1990. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto non deducono nessuno dei profili consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., implicante rinuncia agli altri motivi di appello e concordato sulla pena, ma reiterano doglianze riguardanti la qualificazione del fatto, per giunta sulla base di rilievi generici. Va richiamato il principio secondo cui «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata ai sensi dell'art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende