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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14181/2026

Testo disponibile della fonte

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ore, elettivamente domiciliato inBenevento, al viale A. Mellusi, n. 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamparelli che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.[OSCURATO:PERSONA] (già controricorrente)controCOMUNE di MORCONE, in persona del sindaco pro tempore – c.f. 80004600625INTIMATO [OSCURATO:PERSONA] (già ricorrente)per la correzione dell'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte.Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalData pubblicazione 14/05/2026consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ordinanza n. 12380 dei 15.4/9.5.2025 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto dal Comune di Morcone nei confronti delConsorzio Smaltimento R.S.U.

BN1 in liquidazione avverso la sentenza n.1418/2019 della Corte d'Appello di Napoli e ha condannato parte ricorrente allarifusione a controparte delle spese del giudizio di legittimità, spese liquidate incomplessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi ed accessori di legge.2.

Con ricorso in data 13.5.2020 il [OSCURATO:PERSONA] R.S.U.

BN1 inliquidazione ha chiesto correggersi l'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte,nella parte in cui risulta omessa la distrazione delle spese di lite in favore delproprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e nella parte in cui non vi è“liquidazione della fase processuale ex art. 373 c.p.c. celebrata innanzi allaCorte di Appello di Napoli” (così ricorso per correzione, pag. 2).3.

Il Comune di Morcone non ha in questa sede svolto difese.CONSIDERATO CHE4.

Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 4.12.2025 alComune di Morcone.5.

L'istanza di correzione va accolta in ordine all'omessa “distrazione”.6. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio innanzi a questa Corte definitocon l'ordinanza n. 12380/2025 e nel quale era costituito per il controricorrente,Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Data pubblicazione 14/05/2026Consorzio Smaltimento R.S.U.

BN1, aveva dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari.L'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte, viceversa, non reca alcunastatuizione in ordine all'invocata “distrazione”.Soccorre quindi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedioesperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio neaveva formulato specifica richiesta (cfr. Cass. sez. un. 27.11.2019, n. 31033(Rv. 656078-01)).7.

L'istanza di correzione va respinta in ordine all'omessa liquidazione dellespese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello(liquidazione che compete senza dubbio alla Corte di cassazione: cfr. Cass.(ord.) 16.9.2025, n. 25283).Invero, è da reputare che questa Corte di legittimità ha omesso ilregolamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ.Cosicché inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle Sezioni Unite diquesta Corte secondo cui il mancato regolamento delle spese processuali, neldispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto conl'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 6.7.2023,n. 19137 (Rv. 668218-01)).8.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali(cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Data pubblicazione 14/05/20269.

Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errorimateriali.

È inapplicabile l'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte, ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cui allaordinanza n. 12380/2025, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, ogni ulterioreistanza respinta, dispone correggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanzan. 12380/2025, nel senso che laddove è statuito, in dispositivo, “condanna partericorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi e accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “condannaparte ricorrente alla rifusione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],anticipatario, delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge”;dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell'art.196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo allaordinanza n. 12380/2025 (ordinanza da correggere) della Prima Sezione civiledi questa Corte.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, elettivamente domiciliato inBenevento, al viale A. Mellusi, n. 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamparelli che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.[OSCURATO:PERSONA] (già controricorrente)controCOMUNE di MORCONE, in persona del sindaco pro tempore – c.f. 80004600625INTIMATO [OSCURATO:PERSONA] (già ricorrente)per la correzione dell'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte.Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalData pubblicazione 14/05/2026consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ordinanza n. 12380 dei 15.4/9.5.2025 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto dal Comune di Morcone nei confronti delConsorzio Smaltimento R.S.U. BN1 in liquidazione avverso la sentenza n.1418/2019 della Corte d'Appello di Napoli e ha condannato parte ricorrente allarifusione a controparte delle spese del giudizio di legittimità, spese liquidate incomplessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi ed accessori di legge.2. Con ricorso in data 13.5.2020 il [OSCURATO:PERSONA] R.S.U. BN1 inliquidazione ha chiesto correggersi l'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte,nella parte in cui risulta omessa la distrazione delle spese di lite in favore delproprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e nella parte in cui non vi è“liquidazione della fase processuale ex art. 373 c.p.c. celebrata innanzi allaCorte di Appello di Napoli” (così ricorso per correzione, pag. 2).3. Il Comune di Morcone non ha in questa sede svolto difese.CONSIDERATO CHE4. Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo p.e.c. il 4.12.2025 alComune di Morcone.5. L'istanza di correzione va accolta in ordine all'omessa “distrazione”.6. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio innanzi a questa Corte definitocon l'ordinanza n. 12380/2025 e nel quale era costituito per il controricorrente,Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Data pubblicazione 14/05/2026Consorzio Smaltimento R.S.U. BN1, aveva dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari.L'ordinanza n. 12380/2025 di questa Corte, viceversa, non reca alcunastatuizione in ordine all'invocata “distrazione”.Soccorre quindi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedioesperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio neaveva formulato specifica richiesta (cfr. Cass. sez. un. 27.11.2019, n. 31033(Rv. 656078-01)).7. L'istanza di correzione va respinta in ordine all'omessa liquidazione dellespese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello(liquidazione che compete senza dubbio alla Corte di cassazione: cfr. Cass.(ord.) 16.9.2025, n. 25283).Invero, è da reputare che questa Corte di legittimità ha omesso ilregolamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ.Cosicché inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle Sezioni Unite diquesta Corte secondo cui il mancato regolamento delle spese processuali, neldispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto conl'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 6.7.2023,n. 19137 (Rv. 668218-01)).8. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali(cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).Numero registro generale 10088/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 14181/2026Data pubblicazione 14/05/20269. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errorimateriali. È inapplicabile l'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte, ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cui allaordinanza n. 12380/2025, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto, ogni ulterioreistanza respinta, dispone correggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanzan. 12380/2025, nel senso che laddove è statuito, in dispositivo, “condanna partericorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi e accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “condannaparte ricorrente alla rifusione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],anticipatario, delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge”;dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell'art.196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo allaordinanza n. 12380/2025 (ordinanza da correggere) della Prima Sezione civiledi questa Corte.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
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