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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03956/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel contestare la sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito con motivazione esente da manifeste illogicità nella ricostruzioni dei fatti e conforme ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nella interpretazione della norma, evidenziando la reiterata condotta minatoria corredata da simulazioni ostacolanti l'azione dei pubblici ufficiali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel contestare la sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito con motivazione esente da manifeste illogicità nella ricostruzioni dei fatti e conforme ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nella interpretazione della norma, evidenziando la reiterata condotta minatoria corredata da simulazioni ostacolanti l'azione dei pubblici ufficiali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03956/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris