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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, RG 19850/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e truffa, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso nel documento d'identità - è aspecifico e reiterativo in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, finendo per riproporre nuovamente la propria tesi, senza tuttavia cogliere, nella motivazione della decisione avversata, dei vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.

A questo riguardo, va altresì ricordato — oltre che il disposto di cui all'attuale art. 581 cod. proc. pen. — che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ragioni che, nella specie, passano attraverso un vaglio diretto della Corte di appello sulle caratteristiche del documento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), che l'hanno condotta ad escludere la grossolanità del falso.

Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas déIle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, RG 19850/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e truffa, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso nel documento d'identità - è aspecifico e reiterativo in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello, finendo per riproporre nuovamente la propria tesi, senza tuttavia cogliere, nella motivazione della decisione avversata, dei vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. A questo riguardo, va altresì ricordato — oltre che il disposto di cui all'attuale art. 581 cod. proc. pen. — che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ragioni che, nella specie, passano attraverso un vaglio diretto della Corte di appello sulle caratteristiche del documento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), che l'hanno condotta ad escludere la grossolanità del falso. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas déIle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre
Sentenza Cassazione n. 42106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris