CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAMA D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FAMA' D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'Appello di Messina, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto in concorso; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dagli imputati con il Procuratore Generale previa rinuncia agli altri motivi di appello; rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre gli altri imputati hanno censurato la motivazione lamentando un mancato intervento, eventualmente correttivo, sugli elementi alla base della pena finale ritenuta congrua; ritenuto che debba farsi applicazione, con riferimento a tutte le doglianze prospettate nei ricorsi, del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che la censura inerente il calcolo della pena sia inammissibile non solo perché estranea al novero qui appena richiamato, ma anche per difetto di interesse; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikmmende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 Il consiglier tensore DEP05:' T T Il Presidente