CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 27627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Torino, in data 7.6.2021, ha prorogato il suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino per ulteriori trenta giorni; - che l’intimato non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 14 commi 4, 5 e 5 bis d.lgs n. 286/1998, 15, par. 2 e 4 dir. 2008/115/CE, 111 comma 6° Cost.13, nonché motivazione apparente ed inesistente del decreto di proroga; che, in particolare, il Giudice di Pace aveva utilizzato una formula di stile con cui aveva aderito acriticamente alle deduzioni della Questura senza prendere posizione sui punti sopposti dalla difesa del cittadino straniero alla sua attenzione; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14 commi 4, 5 e 5 bis d.lgs n. 286/1998, 15, par. 2 e 4 dir. 2008/115/CE, per non avere il Giudice di Pace indicato elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento; 3. che i due motivi da esaminarsi unitariamente avendo ad oggetto questioni connesse, sono fondati; che va preliminarmente osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 1497/2022 Numero sezionale 4877/2022 Numero di raccolta generale 27627/2022 da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del Data pubblicazione 21/09/2022 cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti; - che a seguito della modifica dell’art. 14 comma 5° legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022; Cass. n. 6066/2019 non mass.); che, nel caso di specie, il Giudice di pace, nel disporre la seconda proroga del trattenimento del cittadino straniero - la convalida del trattenimento era stata disposta in data 12.4.2021, mentre la prima proroga del trattenimento in data 7.5.2021 – non ha specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi tali da far ritenere necessario, ai fini identificativi, il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza «Brunelleschi» di Torino, limitandosi, con motivazione inesistente e comunque apparente al cospetto delle specifiche censure del ricorrente di violazione dell’art. 14 comma 5° T.U.I., a ritenere fondate le argomentazioni della Questura di Torino (richiamata integralmente unitamente al verbale di udienza del 6 giugno 2021), le quali non avevano indicato, neppure sommariamente, tali indici, dando soltanto atto che in data 13.4.2021, e quindi in epoca precedente alla prima proroga, era stata inoltrata richiesta di rilascio del lasciapassare alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco di Torino e questa non aveva dato risposta negativa – in realtà nessuna risposta - in ordine all’appartenenza dell’odierno ricorrente al Regno del Marocco; che, pertanto, con tale motivazione, il giudice di Pace ha chiaramente eluso le censure svolte dal ricorrente; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c