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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36355/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27601/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45 B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1688/2017 depositata il 20/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del Prefetto dell’Aquila del 14 agosto 1927 erano stati espropriati per pubblica utilità terreni appartenenti al Comune di Villa-lago in favore di Ferrovie dello Stato, per l’esecuzione di impianti idroelettrici.

Sui medesimi terreni il 22 dicembre 2000 veniva effettuata una [OSCURATO:PERSONA], che ne accertava la persistente natura civica; erano successivamente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., insieme al diritto di utilizzo di altri, anch’essi ritenuti di uso civico.

Peraltro, dopo la stipulazione del contratto col Comune, [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza che tutti i predetti terreni - già oggetto di espropriazione per pubblica utilità – appartenevano in realtà alla stessa società, sorta dalla scissione di Enel, che era a sua volta avente causa di Ferrovie dello Stato.

Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto 24 gennaio 2008 per errore essenziale, con la restituzione delle somme corrisposte a controparte.

Con sentenza n. 147/14 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, condannava la società attrice al pagamento di € 102.931,18 a titolo di canoni maturati e maturandi.

Su gravame della società soccombente, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il decreto del 14 agosto 1927, invocato dall’appellante, in realtà avrebbe costituito soltanto un diritto reale di godimento sui beni controversi, la cui proprietà sarebbe stata confermata in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur vincolata agli usi civi-ci, dalla Verifica demaniale del 2000.

La natura demaniale avrebbe escluso qualunque ipotesi di alienabilità, in assenza di preventivasclassificazione, da cui solo avrebbe potuto discendere la perdita della destinazione in proprietà collettiva.

Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a otto motivi.

Ha tempestivamente proposto controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio è stato rimesso all’udienza pubblica del 3 novembre 2022.

Il Procuratore Generale, attraverso un’articolata requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memo-rie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1) Attraverso la prima censura, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

Afferma che, in primo grado, il thema decidendumsi incentrava sulla possibilità che i terreni di uso civico potessero essere espropriati per pubblica utilità, pur in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione, né il Comune avrebbe contestato che il decreto prefettizio avesse natura espropriativa, tanto che la domanda attorea era stata respinta sul presupposto dell’illegittimità del decreto di espropriazione.

In appello le posizioni erano rimaste immutate, ma la Corte aveva inopinatamente negato la natura di decreto di espropriazione al provvedimento prefettizio, incorrendo così nei vizi di ultra-petizione e violazione del principio del contraddittorio. 1.2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, articolato in una pluralità di lagnanze, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362-1371 c.c. e della l. 25 giugno 1865 n. 2359, ex art. 360 n. 3 c.p.c., oltre che la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

Lamenta che l’interpretazione del provvedimento prefettizio non sarebbe stata fatta in base alle norme allora vigenti e che l’atto sarebbe stato emesso in esito al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, perfezionato in tutte le sue fasi.

La situazione di fatto avrebbe dimostrato inequivocabilmente che l’intenzione della P.A. era quella di espropriare i terreni e che il provvedimento avrebbe avuto natura ed effetti espropriativi. 1.3) Mediante il terzo rilievo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 832 ss., 957 ss., 978-1026 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.

Afferma che il riferimento ad un diritto reale di godimento generico sarebbe stato illegittimo, stante la tipicità degli stessi ed avrebbe altresì impedito di comprendere quale o quali diritti fossero rimasti in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applica- zione dell’art. 12 prel. in relazione all’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15 e 29 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 4 D.P.R. n. 327/01, oltre che sulla violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente assimilato i beni di uso civico ai beni demaniali, tanto più che né la legge sugli usi civici né la legge in materia di espropriazione per pubblica utilità avrebbero escluso dall’espropriazione le terre di uso pubblico, anche senza necessità di un preventivo provvedimento di mutamento della destinazione. 1.5) La quinta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 324 c.p.c., dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 3 l. n. 25/88, oltre che sulla violazione degli artt. 156 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

In buona sostanza, secondo la ricorrente, la Corte abruzzese avrebbe erroneamente affermato il passaggio in giudicato dell’accertamento incidentale circa la Verifica demaniale del 22 di-cembre 2000, da effettuare al fine della disapplicazione di un atto amministrativo. 1.6) Con la sesta doglianza, [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, oltre che degli artt. 145 c.c. e 156 c.p.c., 112 c.p.c. 3 l. n. 25/88, 156 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la notifica della Verifica 22 dicembre 2000 regolare o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, benché la comunicazione fosse stata inviata a [OSCURATO:PERSONA] presso un ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e benché i beni oggetto della verifica fossero di proprietà di un soggetto giuridico diverso, [OSCURATO:PERSONA]. 1.7) La settima censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1350, 1418, 832 e ss, 1418 e ss. nonché 1425 ss. c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n.3 c.p.c.

La ricorrente sottolinea che, pur ritenendo che l’atto di espropriazione abbia in realtà trasferito solo un diritto reale di godimento, sarebbe comunque stata necessaria la forma scritta per la rinuncia a tale diritto. 1.8) Con l’ottava lagnanza, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza impugnata liquidato le spese di lite anche per la fase istruttoria/trattazione che non vi era stata. 2) Osserva il Collegio che il punto dirimente del presente giudizio è costituito dall’esame del quarto motivo di ricorso, che implica la verifica della necessarietà del previo decreto di sdemanializzazione rispetto alla espropriazione per pubblica utilità, operata all’epoca attraverso un provvedimento prefettizio.

Invero, dalla risposta circa l’obbligatorietà o no della previa sdema- nializzazione dipende l’accertamento circa la legittimità dell’esproprio in favore delle Ferrovie dello Stato e dunque, in ultima analisi, la sussistenza della proprietà dei fondi in capo all’avente causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel momento in cui quest’ultima concludeva il contratto di acquisto del 24 gennaio 2008 con il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La questione, che nell’impostazione della sentenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi , non è stata finora affrontata funditus da pronunzie di legittimità.

Su analoga fattispecie, questa stessa sezione all’udienza del 13 settembre 2022 - con ordinanza n. 34460 depositata il 23 novembre 2022 – ha disposto la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’adozione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.

Consegue da tanto il rinvio della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27601/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45 B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1688/2017 depositata il 20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del Prefetto dell’Aquila del 14 agosto 1927 erano stati espropriati per pubblica utilità terreni appartenenti al Comune di Villa-lago in favore di Ferrovie dello Stato, per l’esecuzione di impianti idroelettrici. Sui medesimi terreni il 22 dicembre 2000 veniva effettuata una [OSCURATO:PERSONA], che ne accertava la persistente natura civica; erano successivamente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., insieme al diritto di utilizzo di altri, anch’essi ritenuti di uso civico. Peraltro, dopo la stipulazione del contratto col Comune, [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza che tutti i predetti terreni - già oggetto di espropriazione per pubblica utilità – appartenevano in realtà alla stessa società, sorta dalla scissione di Enel, che era a sua volta avente causa di Ferrovie dello Stato. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citava in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità del contratto 24 gennaio 2008 per errore essenziale, con la restituzione delle somme corrisposte a controparte. Con sentenza n. 147/14 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, condannava la società attrice al pagamento di € 102.931,18 a titolo di canoni maturati e maturandi. Su gravame della società soccombente, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado. Ha osservato la Corte territoriale che il decreto del 14 agosto 1927, invocato dall’appellante, in realtà avrebbe costituito soltanto un diritto reale di godimento sui beni controversi, la cui proprietà sarebbe stata confermata in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur vincolata agli usi civi-ci, dalla Verifica demaniale del 2000. La natura demaniale avrebbe escluso qualunque ipotesi di alienabilità, in assenza di preventivasclassificazione, da cui solo avrebbe potuto discendere la perdita della destinazione in proprietà collettiva. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a otto motivi. Ha tempestivamente proposto controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio è stato rimesso all’udienza pubblica del 3 novembre 2022. Il Procuratore Generale, attraverso un’articolata requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memo-rie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1) Attraverso la prima censura, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Afferma che, in primo grado, il thema decidendumsi incentrava sulla possibilità che i terreni di uso civico potessero essere espropriati per pubblica utilità, pur in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione, né il Comune avrebbe contestato che il decreto prefettizio avesse natura espropriativa, tanto che la domanda attorea era stata respinta sul presupposto dell’illegittimità del decreto di espropriazione. In appello le posizioni erano rimaste immutate, ma la Corte aveva inopinatamente negato la natura di decreto di espropriazione al provvedimento prefettizio, incorrendo così nei vizi di ultra-petizione e violazione del principio del contraddittorio. 1.2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, articolato in una pluralità di lagnanze, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362-1371 c.c. e della l. 25 giugno 1865 n. 2359, ex art. 360 n. 3 c.p.c., oltre che la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Lamenta che l’interpretazione del provvedimento prefettizio non sarebbe stata fatta in base alle norme allora vigenti e che l’atto sarebbe stato emesso in esito al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, perfezionato in tutte le sue fasi. La situazione di fatto avrebbe dimostrato inequivocabilmente che l’intenzione della P.A. era quella di espropriare i terreni e che il provvedimento avrebbe avuto natura ed effetti espropriativi. 1.3) Mediante il terzo rilievo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 832 ss., 957 ss., 978-1026 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. Afferma che il riferimento ad un diritto reale di godimento generico sarebbe stato illegittimo, stante la tipicità degli stessi ed avrebbe altresì impedito di comprendere quale o quali diritti fossero rimasti in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applica- zione dell’art. 12 prel. in relazione all’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15 e 29 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 4 D.P.R. n. 327/01, oltre che sulla violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente assimilato i beni di uso civico ai beni demaniali, tanto più che né la legge sugli usi civici né la legge in materia di espropriazione per pubblica utilità avrebbero escluso dall’espropriazione le terre di uso pubblico, anche senza necessità di un preventivo provvedimento di mutamento della destinazione. 1.5) La quinta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 324 c.p.c., dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, 3 l. n. 25/88, oltre che sulla violazione degli artt. 156 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In buona sostanza, secondo la ricorrente, la Corte abruzzese avrebbe erroneamente affermato il passaggio in giudicato dell’accertamento incidentale circa la Verifica demaniale del 22 di-cembre 2000, da effettuare al fine della disapplicazione di un atto amministrativo. 1.6) Con la sesta doglianza, [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. 1766/1927, degli artt. 15, 29 e 41 R.D. n. 332/28, 52 l. n. 2359/1865, oltre che degli artt. 145 c.c. e 156 c.p.c., 112 c.p.c. 3 l. n. 25/88, 156 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la notifica della Verifica 22 dicembre 2000 regolare o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, benché la comunicazione fosse stata inviata a [OSCURATO:PERSONA] presso un ufficio di [OSCURATO:PERSONA] e benché i beni oggetto della verifica fossero di proprietà di un soggetto giuridico diverso, [OSCURATO:PERSONA]. 1.7) La settima censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1350, 1418, 832 e ss, 1418 e ss. nonché 1425 ss. c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 n.3 c.p.c. La ricorrente sottolinea che, pur ritenendo che l’atto di espropriazione abbia in realtà trasferito solo un diritto reale di godimento, sarebbe comunque stata necessaria la forma scritta per la rinuncia a tale diritto. 1.8) Con l’ottava lagnanza, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza impugnata liquidato le spese di lite anche per la fase istruttoria/trattazione che non vi era stata. 2) Osserva il Collegio che il punto dirimente del presente giudizio è costituito dall’esame del quarto motivo di ricorso, che implica la verifica della necessarietà del previo decreto di sdemanializzazione rispetto alla espropriazione per pubblica utilità, operata all’epoca attraverso un provvedimento prefettizio. Invero, dalla risposta circa l’obbligatorietà o no della previa sdema- nializzazione dipende l’accertamento circa la legittimità dell’esproprio in favore delle Ferrovie dello Stato e dunque, in ultima analisi, la sussistenza della proprietà dei fondi in capo all’avente causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel momento in cui quest’ultima concludeva il contratto di acquisto del 24 gennaio 2008 con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La questione, che nell’impostazione della sentenza impugnata costituisce un’autonoma ratio decidendi , non è stata finora affrontata funditus da pronunzie di legittimità. Su analoga fattispecie, questa stessa sezione all’udienza del 13 settembre 2022 - con ordinanza n. 34460 depositata il 23 novembre 2022 – ha disposto la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’adozione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. Consegue da tanto il rinvio della c
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