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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 24386/2023

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CANCELLENAi SENTENZA - 7 GIU 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.1.2023 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16.1.2023 il Tribunale di Forlì ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 10.1.2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 19, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della società [OSCURATO:PERSONA], secondo le tempistiche, specificamente indicate.

Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, trannite il difensore, articolando un unico nnotivo con il quale lannenta la violazione dell'art. 6 connmi 2 e 3 L. 401/1989 stante la mancata indicazione dell'orario con conseguente incertezza della tennpestività, non altrimenti evincibile dagli atti processuali, della disposta convalida, avuto riguardo alla notifica del provvedimento del Questore effettuata in data 12.1.2023 alle ore 19 e alla richiesta del Pubblico Ministero depositata in data 14.1.2023 alle ore

12. [OSCURATO:PERSONA] Se dalla mancata indicazione dell'orario del deposito del provvedimento impugnato non discende alcuna nullità correlata alla violazione del diritto di difesa per essere la decisione intervenuta ben oltre il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, perfezionatasi in data 12.1.2023 alle ore 19, altrettanto non può dirsi con riferimento termine perentorio di 96 ore dalla stessa notifica, la quale soltanto funge da dies a quo dei termini prescritti o comunque ricavabili dall'art. 6 L. 401/1989.

Va infatti rilevato che l'interpretazione letterale della L. n. 401 del 1989, art. 6, connma terzo nnilita nel senso che dall'omesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato, ovverosia costituito dalla somma delle due scansioni temporali di 48 ore ivi previste, discende la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, laddove l'articolo recita testualmente "il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA].

Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive".

Al di là del contrasto interpretativo in ordine al decorso del ternnine di 48 ore dalla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero tra chi ritiene che l'iniziativa dell'organo dell'accusa resti relegata ad un mero atto di impulso, inteso a sollecitare il pronto e completo controllo del Giudice sulla misura, la cui iniziativa viene in ogni caso assunta dal Questore attraverso la notifica del proprio decreto che permette al sottoposto di averne conoscenza e di poter per l'effetto esercitare il proprio diritto di difesa, di talchè l'unico ternnine rilevante è quello di 96 ore dalla notifica suddetta (Sez. 3, Sentenza n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829), e un più recente indirizzo che afferma, invece, che il mancato rispetto, da parte dell'organo dell'accusa del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento amministrativo per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez. 3, Sentenza n. 35979 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282209), risponde in ogni caso al consolidato orientamento di questa Corte che dal mancato rispetto delle complessive 96 ore della disposta convalida discende, seppur emessa nel rispetto del termine di difesa, la perdita di efficacia del provvedimento amministrativo con riguardo alla prescrizione a comparire negli uffici del locale Commissariato, cui è limitato il sindacato rimesso al giudice della convalida trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale (così Sez. 3, Sentenza n. 41170 del 21/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282231; Sez. 3, Sentenza n. 44431 del 09/11/2011, Tonnasi, Rv. 251598).

Ciò detto, nel caso di specie la mancata indicazione dell'orario della convalida intervenuta in data 16.1.2023, ovverosia il quarto giorno successivo alla notifica del provvedimento del Questore, non consente di accertare, in difetto di ulteriori risultanze processuali dalle quali evincere l'orario di deposito dell'atto, se la stessa sia stata pronunciata entro le 96 ore decorrenti dal 12.1.2023 alle ore 19, e conseguentemente di valutare se sia stata resa a termine di efficacia già spirato.

Pertanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, vertendosi in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari, tra cui rientra la tempestività della loro emissione (Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 08/07/2016, Barrasso, Rv. 269244).

In accoglimento del ricorso deve, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della misura limitatamente all'obbligo di presentazione alla PG, misura che resta invece salva in relazione ai divieti di accesso alle manifestazioni sportive ivi imposti, che, in quanto soggetti alla mera discrezionalità della P.A., sono sottratti al controllo del giudice ordinario P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e_pom=ltillICIU dichiara te=13 tffict del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CANCELLENAi SENTENZA - 7 GIU 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.1.2023 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.1.2023 il Tribunale di Forlì ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 10.1.2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 19, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della società [OSCURATO:PERSONA], secondo le tempistiche, specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, trannite il difensore, articolando un unico nnotivo con il quale lannenta la violazione dell'art. 6 connmi 2 e 3 L. 401/1989 stante la mancata indicazione dell'orario con conseguente incertezza della tennpestività, non altrimenti evincibile dagli atti processuali, della disposta convalida, avuto riguardo alla notifica del provvedimento del Questore effettuata in data 12.1.2023 alle ore 19 e alla richiesta del Pubblico Ministero depositata in data 14.1.2023 alle ore 12. [OSCURATO:PERSONA] Se dalla mancata indicazione dell'orario del deposito del provvedimento impugnato non discende alcuna nullità correlata alla violazione del diritto di difesa per essere la decisione intervenuta ben oltre il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, perfezionatasi in data 12.1.2023 alle ore 19, altrettanto non può dirsi con riferimento termine perentorio di 96 ore dalla stessa notifica, la quale soltanto funge da dies a quo dei termini prescritti o comunque ricavabili dall'art. 6 L. 401/1989. Va infatti rilevato che l'interpretazione letterale della L. n. 401 del 1989, art. 6, connma terzo nnilita nel senso che dall'omesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato, ovverosia costituito dalla somma delle due scansioni temporali di 48 ore ivi previste, discende la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, laddove l'articolo recita testualmente "il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive". Al di là del contrasto interpretativo in ordine al decorso del ternnine di 48 ore dalla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero tra chi ritiene che l'iniziativa dell'organo dell'accusa resti relegata ad un mero atto di impulso, inteso a sollecitare il pronto e completo controllo del Giudice sulla misura, la cui iniziativa viene in ogni caso assunta dal Questore attraverso la notifica del proprio decreto che permette al sottoposto di averne conoscenza e di poter per l'effetto esercitare il proprio diritto di difesa, di talchè l'unico ternnine rilevante è quello di 96 ore dalla notifica suddetta (Sez. 3, Sentenza n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829), e un più recente indirizzo che afferma, invece, che il mancato rispetto, da parte dell'organo dell'accusa del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento amministrativo per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez. 3, Sentenza n. 35979 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282209), risponde in ogni caso al consolidato orientamento di questa Corte che dal mancato rispetto delle complessive 96 ore della disposta convalida discende, seppur emessa nel rispetto del termine di difesa, la perdita di efficacia del provvedimento amministrativo con riguardo alla prescrizione a comparire negli uffici del locale Commissariato, cui è limitato il sindacato rimesso al giudice della convalida trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale (così Sez. 3, Sentenza n. 41170 del 21/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282231; Sez. 3, Sentenza n. 44431 del 09/11/2011, Tonnasi, Rv. 251598). Ciò detto, nel caso di specie la mancata indicazione dell'orario della convalida intervenuta in data 16.1.2023, ovverosia il quarto giorno successivo alla notifica del provvedimento del Questore, non consente di accertare, in difetto di ulteriori risultanze processuali dalle quali evincere l'orario di deposito dell'atto, se la stessa sia stata pronunciata entro le 96 ore decorrenti dal 12.1.2023 alle ore 19, e conseguentemente di valutare se sia stata resa a termine di efficacia già spirato. Pertanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, vertendosi in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari, tra cui rientra la tempestività della loro emissione (Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 08/07/2016, Barrasso, Rv. 269244). In accoglimento del ricorso deve, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della misura limitatamente all'obbligo di presentazione alla PG, misura che resta invece salva in relazione ai divieti di accesso alle manifestazioni sportive ivi imposti, che, in quanto soggetti alla mera discrezionalità della P.A., sono sottratti al controllo del giudice ordinario P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e_pom=ltillICIU dichiara te=13 tffict del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il pr
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