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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2008

Cassazione n. 09346/2024

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3915/17proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., in persona del rappresentante speciale pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 28 dicembre 2015 n. 1276; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2001 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Ancona la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che nelle more del giudizio, per effetto di ripetute fusioni , sarà incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.), esponendo che: -) la società convenuta era il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili per conto di tutti i Comuni della Provincia di Ancona; Oggetto: ICI - agente della riscossione - obbligo di pagamento d’una commissione a [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di incasso dei bollettini postali di versamento dell’imposta - legittimità.-) i versamenti della suddetta imposta potevano essere effettuati dai contribuenti tramite conto corrente postale di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) era sorta contestazione tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa la legittimità della pretesa della prima di esigere dalla seconda una commissione per ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale.

La società attrice concluse pertanto chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad applicare la suddetta commissione.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della avversa pretesa, in via riconvenzionale domandò la condanna dell’attrice al risarcimento del danno causatole per abuso di posizione dominante, ai sensi degli artt. 3 e 8 della l. 287/90.

3. Con sentenza 16.1.2008 n. 61 il Tribunale di Ancona dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di applicare la suddetta commissione sui versamenti con decorrenza dal 1° giugno 2001; declinò invece la propria competenza ratione materiaesulla domanda riconvenzionale.

La sentenza fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nel frattempo aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

4. Con sentenza 28 dicembre 2015 n. 1276 la Corte d’appello di Ancona rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che: -) il concessionario del servizio di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili è obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di accensione e tenuta dal conto corrente, prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) la qualità di monopolista della società Poste Italiana non consentiva di derogare a tale principio, in assenza diuna norma espressa che imponesse la prestazione del servizio a titolo gratuito;-) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] praticasse in suo danno tariffe differenziate e meno convenienti di quelle applicate a tutti i correntisti; -) l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della [OSCURATO:PERSONA] non contrastava con alcuna norma dell’ordinamento comunitario, in quanto non impediva all’agente della riscossione di “approntare alternativi sistemi di pagamento del tributo”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. - successore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - con ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primomotivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13, nonché falsa applicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 118.

Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima, per il periodo successivo all’1.6.2001, la delibera di Poste in ordine all’ammontare delle commissioni alla luce del disposto di cui al D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, che concerne le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, mentre nel caso di specie si tratta di introduzione ex novo di una commissione, pacificamente esclusa in precedenza in quanto, come riconosciuto anche da Poste con la lettera del 26 marzo 1997, prima della sua privatizzazione le operazioni sul conto corrente in questione non erano soggette ad alcuna commissione.

Si aggiunge che Poste è in ogni caso tenuta al rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, tra cui l’art. 118 testo unico bancario e che, in base a tale disposizione, lo ius variandiè ammesso solo a fronte del diritto del cliente al recesso, ma, poiché l’agente della riscossione non può recedere dal contratto pena l’interruzione di un pubblico servizio, non può lo stesso essere soggetto allo ius variandi.1.1.

La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

2. Col secondo motivo è denunciataviolazione e falsa applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20, e violazione dell’art. 2697 c.c..

La ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che la misura della commissione determinata da Poste per le operazioni di cui trattasi non aveva rispettato il criterio legale della parità di trattamento fra i diversi correntisti.

Infatti,proprio per le caratteristiche del servizio e per l ’ ingente volume di traffico realizzato dal concessionario, non avrebbe potuto [OSCURATO:PERSONA] trattare la Equitalia s.p.a.

“alla stregua di un qualsiasi”correntista.

2.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile per le due ragioni già affermate da questa Corte in dette occasioni , da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021: e cioè, da un lato, la novità della questione, che nemmeno in questo caso dalla sentenza impugnata non risulta essere stata prospettata nei gradi di merito; e dall’altro la considerazione che il motivo, per come formulato, prospetta una questione di puro fatto, quale è lo stabilire se [OSCURATO:PERSONA] applichi tariffe e condizioni omogenee od eterogenee, ed in che misura, alla clientela.

3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo, non del tutto perspicua, si sostiene una tesi così riassumibile:-) [OSCURATO:PERSONA] in primo grado formulò una domanda di condanna specifica; -) [OSCURATO:PERSONA] dimostrò il quantum debeatur; -) in mancanza di tale prova, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda; -) la Equitalia aveva sollevato la relativa eccezione, senza che questa fosse esaminata.

3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c..

Denunciare il vizio di omessa pronuncia è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda”sugli atti processuali (nella specie, l’eccezione) del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico”nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

“Indicarli in modo specifico”vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, laodierna ricorrente ha assolto solo il terzo.

Il ricorso infatti, non spiega né riassume in modo chiaro: -) in quali esatti termini fu formulata la domanda introduttiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -) in quali esatti termini fuinterpretata e qualificata quella domanda da parte del Tribunale; -) in quali esatti termini fu, su questo preciso punto, impugnata dalla Equitalia la sentenza di primo grado.3.2.

In secondo luogo -ma è quel che più rileva - il motivo è inammissibile per la sua novità.

Il giudice di primo grado accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando una condanna generica.

Dalla sentenza impugnata non risulta che Equitalia abbia impugnato tale statuizione, né la società ricorrente chiarisce se ed in che termini abbia formulato un esplicito motivo di appello per censurare l’eventuale vizio di ultra-od extrapetizione in cui fosse incorso il giudice di primo grado.

Pertanto, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, la Equitalia non potrebbe prospettare in questa sede un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado e non ritualmente impugnato.

4. Col quarto motivo è dedotta la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20 e al D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1,3 e 13; del d. lgs. 446/97, artt. 52 e

59. Ad avviso della ricorrente la normativa nazionale che costituiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] un monopolio legale rispetto alla riscossione dell’ICI, come affermato dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 7169 del 2014, configurava un “aiuto di stato”, trattandosi dell’istituzione di una posizione selettiva che favoriva una sola impresa, attiva in numerosi altri settori, a discapito delle altre; aggiunge, inoltre, che la suddetta normativa conferisce a [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante, atteso che il concessionario è obbligato alla apertura del conto corrente postale e la misura della commissione è determinata unilateralmente da Poste, senza fissazione di un parametro oggettivo che permetta di valutarne la congruità.

Osserva che tale sistema viola gli artt. 107 e 108 del TFUE, e chiede di disapplicare le norme interne che legittimano la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, sottoporre la loro compatibilità col diritto comunitario alla Corte di Lussemburgo.

4.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

5. Col quinto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di tali norme per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonché artt. 3 e 41 Cost..

Osserva la ricorrente che ove si intenda il diritto sovranazionale non dotato di effetto diretto, si impone l’instaurazione dell’incidente di costituzionalità per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102,106, 107 e 108 TFUE.

Si assume, in particolare, che le disposizioni normative interne, obbligando il concessionario della riscossione a stipulare un contratto di conto corrente postale ed a sottostare alle determinazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA], pongono tale parte contrattuale in posizione di inferiorità e svantaggio, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., aggiungendo che il principio di parità ed uguaglianza è altresì violato dal riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del potere di determinare unilateralmente l’imposizione di una controprestazione senza rispettare i criteri della parità di condizioni, a parità “di volumi trattati”, e di “categorie di clienti”, avendo essa trattato il concessionario alla stregua di un qualsiasi correntista, senza tener conto delle caratteristiche del rapporto e dei volumi di traffici realizzati.

Anzi, mentre un comune correntista può convenire condizioni più favorevoli in ragione del proprio volume di affari, il concessionario della riscossione si trova nella impossibilità di farlo.

5.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.(in senso conforme, ex aliis, Sez. 2, Ordinanza n. 20148 del 22/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19502 del 16/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 16/02/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 41517 del 27/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39239 del 10/12/2021).

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) Rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.585, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3915/17proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., in persona del rappresentante speciale pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 28 dicembre 2015 n. 1276; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Ancona la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che nelle more del giudizio, per effetto di ripetute fusioni , sarà incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.), esponendo che: -) la società convenuta era il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili per conto di tutti i Comuni della Provincia di Ancona; Oggetto: ICI - agente della riscossione - obbligo di pagamento d’una commissione a [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di incasso dei bollettini postali di versamento dell’imposta - legittimità.-) i versamenti della suddetta imposta potevano essere effettuati dai contribuenti tramite conto corrente postale di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) era sorta contestazione tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa la legittimità della pretesa della prima di esigere dalla seconda una commissione per ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale. La società attrice concluse pertanto chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad applicare la suddetta commissione. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della avversa pretesa, in via riconvenzionale domandò la condanna dell’attrice al risarcimento del danno causatole per abuso di posizione dominante, ai sensi degli artt. 3 e 8 della l. 287/90. 3. Con sentenza 16.1.2008 n. 61 il Tribunale di Ancona dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di applicare la suddetta commissione sui versamenti con decorrenza dal 1° giugno 2001; declinò invece la propria competenza ratione materiaesulla domanda riconvenzionale. La sentenza fu impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nel frattempo aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4. Con sentenza 28 dicembre 2015 n. 1276 la Corte d’appello di Ancona rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) il concessionario del servizio di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili è obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di accensione e tenuta dal conto corrente, prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) la qualità di monopolista della società Poste Italiana non consentiva di derogare a tale principio, in assenza diuna norma espressa che imponesse la prestazione del servizio a titolo gratuito;-) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] praticasse in suo danno tariffe differenziate e meno convenienti di quelle applicate a tutti i correntisti; -) l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della [OSCURATO:PERSONA] non contrastava con alcuna norma dell’ordinamento comunitario, in quanto non impediva all’agente della riscossione di “approntare alternativi sistemi di pagamento del tributo”. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. - successore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - con ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13, nonché falsa applicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 118. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima, per il periodo successivo all’1.6.2001, la delibera di Poste in ordine all’ammontare delle commissioni alla luce del disposto di cui al D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, che concerne le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, mentre nel caso di specie si tratta di introduzione ex novo di una commissione, pacificamente esclusa in precedenza in quanto, come riconosciuto anche da Poste con la lettera del 26 marzo 1997, prima della sua privatizzazione le operazioni sul conto corrente in questione non erano soggette ad alcuna commissione. Si aggiunge che Poste è in ogni caso tenuta al rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, tra cui l’art. 118 testo unico bancario e che, in base a tale disposizione, lo ius variandiè ammesso solo a fronte del diritto del cliente al recesso, ma, poiché l’agente della riscossione non può recedere dal contratto pena l’interruzione di un pubblico servizio, non può lo stesso essere soggetto allo ius variandi.1.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 2. Col secondo motivo è denunciataviolazione e falsa applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20, e violazione dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che la misura della commissione determinata da Poste per le operazioni di cui trattasi non aveva rispettato il criterio legale della parità di trattamento fra i diversi correntisti. Infatti,proprio per le caratteristiche del servizio e per l ’ ingente volume di traffico realizzato dal concessionario, non avrebbe potuto [OSCURATO:PERSONA] trattare la Equitalia s.p.a. “alla stregua di un qualsiasi”correntista. 2.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile per le due ragioni già affermate da questa Corte in dette occasioni , da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021: e cioè, da un lato, la novità della questione, che nemmeno in questo caso dalla sentenza impugnata non risulta essere stata prospettata nei gradi di merito; e dall’altro la considerazione che il motivo, per come formulato, prospetta una questione di puro fatto, quale è lo stabilire se [OSCURATO:PERSONA] applichi tariffe e condizioni omogenee od eterogenee, ed in che misura, alla clientela. 3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo, non del tutto perspicua, si sostiene una tesi così riassumibile:-) [OSCURATO:PERSONA] in primo grado formulò una domanda di condanna specifica; -) [OSCURATO:PERSONA] dimostrò il quantum debeatur; -) in mancanza di tale prova, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda; -) la Equitalia aveva sollevato la relativa eccezione, senza che questa fosse esaminata. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Denunciare il vizio di omessa pronuncia è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda”sugli atti processuali (nella specie, l’eccezione) del cui mancato esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico”nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). “Indicarli in modo specifico”vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, laodierna ricorrente ha assolto solo il terzo. Il ricorso infatti, non spiega né riassume in modo chiaro: -) in quali esatti termini fu formulata la domanda introduttiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -) in quali esatti termini fuinterpretata e qualificata quella domanda da parte del Tribunale; -) in quali esatti termini fu, su questo preciso punto, impugnata dalla Equitalia la sentenza di primo grado.3.2. In secondo luogo -ma è quel che più rileva - il motivo è inammissibile per la sua novità. Il giudice di primo grado accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando una condanna generica. Dalla sentenza impugnata non risulta che Equitalia abbia impugnato tale statuizione, né la società ricorrente chiarisce se ed in che termini abbia formulato un esplicito motivo di appello per censurare l’eventuale vizio di ultra-od extrapetizione in cui fosse incorso il giudice di primo grado. Pertanto, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, la Equitalia non potrebbe prospettare in questa sede un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado e non ritualmente impugnato. 4. Col quarto motivo è dedotta la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20 e al D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1,3 e 13; del d. lgs. 446/97, artt. 52 e 59. Ad avviso della ricorrente la normativa nazionale che costituiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] un monopolio legale rispetto alla riscossione dell’ICI, come affermato dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 7169 del 2014, configurava un “aiuto di stato”, trattandosi dell’istituzione di una posizione selettiva che favoriva una sola impresa, attiva in numerosi altri settori, a discapito delle altre; aggiunge, inoltre, che la suddetta normativa conferisce a [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante, atteso che il concessionario è obbligato alla apertura del conto corrente postale e la misura della commissione è determinata unilateralmente da Poste, senza fissazione di un parametro oggettivo che permetta di valutarne la congruità. Osserva che tale sistema viola gli artt. 107 e 108 del TFUE, e chiede di disapplicare le norme interne che legittimano la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, sottoporre la loro compatibilità col diritto comunitario alla Corte di Lussemburgo. 4.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 5. Col quinto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di tali norme per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonché artt. 3 e 41 Cost.. Osserva la ricorrente che ove si intenda il diritto sovranazionale non dotato di effetto diretto, si impone l’instaurazione dell’incidente di costituzionalità per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102,106, 107 e 108 TFUE. Si assume, in particolare, che le disposizioni normative interne, obbligando il concessionario della riscossione a stipulare un contratto di conto corrente postale ed a sottostare alle determinazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA], pongono tale parte contrattuale in posizione di inferiorità e svantaggio, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., aggiungendo che il principio di parità ed uguaglianza è altresì violato dal riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del potere di determinare unilateralmente l’imposizione di una controprestazione senza rispettare i criteri della parità di condizioni, a parità “di volumi trattati”, e di “categorie di clienti”, avendo essa trattato il concessionario alla stregua di un qualsiasi correntista, senza tener conto delle caratteristiche del rapporto e dei volumi di traffici realizzati. Anzi, mentre un comune correntista può convenire condizioni più favorevoli in ragione del proprio volume di affari, il concessionario della riscossione si trova nella impossibilità di farlo. 5.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.(in senso conforme, ex aliis, Sez. 2, Ordinanza n. 20148 del 22/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19502 del 16/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 16/02/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 41517 del 27/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39239 del 10/12/2021). 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) Rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.585, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisd
Sentenza Cassazione n. 09346/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris