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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 23449/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Noladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe data con cui il Tribunale di Nola, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle sentenze appresso indicate:1) Tribunale di Nola del 18/272014, confermata dalla Corte d’appello di Napoli il5/7/2016, irrevocabile il 18/9/2018, di condanna alla pena complessiva di anni nove direclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2007 con condottaperdurante);2) GUP di Napoli del 27/2/2020, riformata dalla Corte d’appello di Napoli solo per lapena il 6/7/2021, irrevocabile il 25/10/2022, di condanna alla pena di anni sei di reclusioneper i reati di cui agli artt. 81 cpv., 56, 629 e 416-bis cod. pen.

Commessi tra il 2015 e il 2017;per i quali veniva già riconosciuto il vincolo della continuazione con sentenza emessa dalGIP di Napoli in data 8/2/2023 (n. 679/2022 GIP) e la seguente3) Tribunale di Nola del 29/3/2023, irrevocabile il 13/5/2023, di condanna alla pena dianni otto di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. commesso nelgennaio 2013;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato –rettamente – la giurisprudenza in tema di continuazione tra delitto di partecipazione adassociazione per delinquere e reati fine (riconoscibile a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe sidetermina a fare ingresso nel sodalizio: ad es.

Sez. 1, n. 1534/2017), ha osservato che: -l’associazione di tipo mafioso per il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza sub 1 “ClanVeneruso” aveva tra i reati scopo il conseguimento per sé e per altri affiliati di ulteriori profittie vantaggi illeciti attraverso estorsioni, usura, esercizio abusivo all’attività di credito, minacceesercitate ai danni di imprenditori e commercianti; -che contrariamente a quanto assumel’istante, per il reato di cui al titolo sub 3 i giudici di merito hanno escluso il fine di agevolarele attività dell’organizzazione di stampo mafioso [OSCURATO:PERSONA] di cui fa parte il [OSCURATO:PERSONA]; -che il reato per cui l’istante chiede il riconoscimento della continuazione è della medesimatipologia di quelli ricompresi tra i reati-fine della compagine associativa di cui l’istante facevaparte all’epoca dei fatti ma tale dato non è sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficiopoiché la vicenda estorsiva di cui alla sentenza sub 3 appare connotata da specificità tali daescludere la possibilità di una previsione, seppur a grandi linee, la parte del barone almomento dell'ingresso nella consorteria criminosa (pagg. 3-4); - che la condotta in questionenon è in alcun modo sovrapponibile a quelle di cui è la sentenza sub 2 con cui barone, inconcorso con altri, è stato condannato (pag. 4) ed appare connotata da occasionalità chesfugge a qualsiasi previsione apprezzabile ex art. 81 cpv. cod. pen.;Che il ricorso – cui ha fatto seguito il deposito, in data 22/5/2026, di memorie(reiterative) a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente – è statopropostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di mere doglianzein punto di fatto, nonché di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamentedisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato e per motivimanifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o paleseillogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare le diverse finalità agevolative che hannoispirato le condotte di cui alla sentenza sub 2 rispetto alla condotta estorsiva di cui allasentenza sub 3, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di unamedesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. stigmatizzandoaltresì l’assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art.671 cod. proc. pen., donde l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto non consentitoed in quanto, altresì, manifestamente infondato, dovendosi a tal fine ribadire che, secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione a un’associazione per delinquerenon può costituire di per sé sola prova dell’unicità del disegno criminoso tra i fatti commessiper il perseguimento degli scopi dell’associazione;Che il ricorso è comunque inammissibile laddove deduce censure tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la riletturadegli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano inipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di unamigliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez.

U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez.

U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass., Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Noladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe data con cui il Tribunale di Nola, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle sentenze appresso indicate:1) Tribunale di Nola del 18/272014, confermata dalla Corte d’appello di Napoli il5/7/2016, irrevocabile il 18/9/2018, di condanna alla pena complessiva di anni nove direclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2007 con condottaperdurante);2) GUP di Napoli del 27/2/2020, riformata dalla Corte d’appello di Napoli solo per lapena il 6/7/2021, irrevocabile il 25/10/2022, di condanna alla pena di anni sei di reclusioneper i reati di cui agli artt. 81 cpv., 56, 629 e 416-bis cod. pen. Commessi tra il 2015 e il 2017;per i quali veniva già riconosciuto il vincolo della continuazione con sentenza emessa dalGIP di Napoli in data 8/2/2023 (n. 679/2022 GIP) e la seguente3) Tribunale di Nola del 29/3/2023, irrevocabile il 13/5/2023, di condanna alla pena dianni otto di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. commesso nelgennaio 2013;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato –rettamente – la giurisprudenza in tema di continuazione tra delitto di partecipazione adassociazione per delinquere e reati fine (riconoscibile a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe sidetermina a fare ingresso nel sodalizio: ad es. Sez. 1, n. 1534/2017), ha osservato che: -l’associazione di tipo mafioso per il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza sub 1 “ClanVeneruso” aveva tra i reati scopo il conseguimento per sé e per altri affiliati di ulteriori profittie vantaggi illeciti attraverso estorsioni, usura, esercizio abusivo all’attività di credito, minacceesercitate ai danni di imprenditori e commercianti; -che contrariamente a quanto assumel’istante, per il reato di cui al titolo sub 3 i giudici di merito hanno escluso il fine di agevolarele attività dell’organizzazione di stampo mafioso [OSCURATO:PERSONA] di cui fa parte il [OSCURATO:PERSONA]; -che il reato per cui l’istante chiede il riconoscimento della continuazione è della medesimatipologia di quelli ricompresi tra i reati-fine della compagine associativa di cui l’istante facevaparte all’epoca dei fatti ma tale dato non è sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficiopoiché la vicenda estorsiva di cui alla sentenza sub 3 appare connotata da specificità tali daescludere la possibilità di una previsione, seppur a grandi linee, la parte del barone almomento dell'ingresso nella consorteria criminosa (pagg. 3-4); - che la condotta in questionenon è in alcun modo sovrapponibile a quelle di cui è la sentenza sub 2 con cui barone, inconcorso con altri, è stato condannato (pag. 4) ed appare connotata da occasionalità chesfugge a qualsiasi previsione apprezzabile ex art. 81 cpv. cod. pen.;Che il ricorso – cui ha fatto seguito il deposito, in data 22/5/2026, di memorie(reiterative) a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente – è statopropostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di mere doglianzein punto di fatto, nonché di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamentedisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione e non scanditi daspecifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato e per motivimanifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o paleseillogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare le diverse finalità agevolative che hannoispirato le condotte di cui alla sentenza sub 2 rispetto alla condotta estorsiva di cui allasentenza sub 3, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di unamedesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. stigmatizzandoaltresì l’assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art.671 cod. proc. pen., donde l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto non consentitoed in quanto, altresì, manifestamente infondato, dovendosi a tal fine ribadire che, secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione a un’associazione per delinquerenon può costituire di per sé sola prova dell’unicità del disegno criminoso tra i fatti commessiper il perseguimento degli scopi dell’associazione;Che il ricorso è comunque inammissibile laddove deduce censure tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la riletturadegli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano inipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di unamigliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U,n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass., Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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