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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 33531/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06ALYR8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053DYHG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060T67C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.GVITIDZE Giorgi, VAKI-6ANG Askurava e GIORGADZE Archili ricorrono av- verso la sentenza in epigrafe la quale ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Roma che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.

2. I ricorrenti deducono assenza o carenza di motivazione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio ma è espressione o della discrezionalità affidata al giudice del merito nella determinazione del trat- tamento sanzionatorio, che ha costituito l'unico thema decidendi devoluto al giu- dice di appello, trattamento peraltro modulato su criteri minimi edittali e sul giu- dizio di valenza tra circostanze di segno opposto.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06ALYR8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053DYHG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060T67C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.GVITIDZE Giorgi, VAKI-6ANG Askurava e GIORGADZE Archili ricorrono av- verso la sentenza in epigrafe la quale ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Roma che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. I ricorrenti deducono assenza o carenza di motivazione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio ma è espressione o della discrezionalità affidata al giudice del merito nella determinazione del trat- tamento sanzionatorio, che ha costituito l'unico thema decidendi devoluto al giu- dice di appello, trattamento peraltro modulato su criteri minimi edittali e sul giu- dizio di valenza tra circostanze di segno opposto. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 33531/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris