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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18384/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa Marilia de Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso , Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

A ragione osservava che l'istante aveva indicato nell'istanza un domicilio al quale dagli accertamenti condotti era risultato sconosciuto. 2.Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. poiché, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, non emerge "il difetto di qualsiasi luogo idoneo di esecuzione della misura alternativa" per avere il ricorrente eletto domicilio in Aprilia (LT), [OSCURATO:PERSONA] n 44 unitamente alla compagna [OSCURATO:PERSONA] e successivamente avere comunicato alla locale stazione dei Carabinieri, per il tramite di costei, il trasferimento in altro alloggio sito in Aprilia alla [OSCURATO:PERSONA] n 64.

La mancata comunicazione personale è stata impedita dalle compromesse condizioni di salute del ricorrente e l'inammissibilità dell'istanza di accesso a misure alternative è prevista nei soli casi in cui difetti nella relativa richiesta la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non già per la diversa ipotesi dell'omessa comunicazione del successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto (Sez. 1, 13/11/2012, n. 48337.

In senso conforme, Cass. pen., sez.

I, 3/03/2010, n. 15317).

Pertanto, dell'incompleto accertamento effettuato dai Carabinieri e della mancata comunicazione all'Autorità giudiziaria della variazione già segnalata non può farsi carico il ricorrente. b) Carenza, manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. laddove il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'istanza già presentata, situazione ostativa alla concessione delle misure.

Nessun altro elemento, al di fuori del mancato reperimento al domicilio, è stata acquisito per ritenere che l'interessato non sia più intenzionato ad accedere alle misure alternative richieste.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr.ssa Marilia de Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

I Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su deduzioni fattuali non adeguatamente dimostrate.

1.1. In considerazione della peculiare finalità dell'affidamento in prova e delle sue caratteristiche, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, per formulare il giudizio prognostico favorevole, condizione per l'ammissione al beneficio richiesto, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell'applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione.

Soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento dell'interessato e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192363).

Del pari, anche in riferimento alla detenzione domiciliare è essenziale che sia noto e sia verificato come idoneo il domicilio indicato dall'istante quale luogo di espiazione della pena in contesto non penitenziario.

Per tali motivi l'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può rilevare in quanto circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191; Sez. 1, n. 52782 del 9/03/2017, Kouwate, non massimata; Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455).

Del pari, l'irreperibilità sopravvenuta alla sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale contenente le prescrizioni connesse alla misura alternativa disposte a suo carico, può costituire causa di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo (Sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, P.G. in proc.

Hysi, Rv. 268926).

1.2. Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione la situazione di mancato reperimento del condannato nel luogo indicato quale proprio domicilio nella richiesta di applicazione delle misure alternative; ne ha dedotto l'impossibilità di condurre una qualunque valutazione sui presupposti applicativi degli istituti cui si era chiesto di avere accesso anche per la mancata acquisizione di ulteriori notizie fornite dall'interessato, che, senza avere preso contatti con i servizi sociali, né avere presenziato all'udienza, non aveva mostrato effettivo interesse per la procedura in corso.4

1.3. Né possono trovare accoglimento le censure mosse con l'impugnazione, dal momento che dell'avvenuta comunicazione ai Carabinieri del mutamento di domicilio di Ruggeri ad iniziativa della di lui convivente non vi è prova agli atti, che non risulta essere stata offerta al Tribunale di sorveglianza e nemmeno a questa Corte per assolvere all'onere di autosufficienza dell'impugnazione.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa insita nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa Marilia de Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso , Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 21 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. A ragione osservava che l'istante aveva indicato nell'istanza un domicilio al quale dagli accertamenti condotti era risultato sconosciuto. 2.Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. poiché, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, non emerge "il difetto di qualsiasi luogo idoneo di esecuzione della misura alternativa" per avere il ricorrente eletto domicilio in Aprilia (LT), [OSCURATO:PERSONA] n 44 unitamente alla compagna [OSCURATO:PERSONA] e successivamente avere comunicato alla locale stazione dei Carabinieri, per il tramite di costei, il trasferimento in altro alloggio sito in Aprilia alla [OSCURATO:PERSONA] n 64. La mancata comunicazione personale è stata impedita dalle compromesse condizioni di salute del ricorrente e l'inammissibilità dell'istanza di accesso a misure alternative è prevista nei soli casi in cui difetti nella relativa richiesta la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non già per la diversa ipotesi dell'omessa comunicazione del successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto (Sez. 1, 13/11/2012, n. 48337. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 3/03/2010, n. 15317). Pertanto, dell'incompleto accertamento effettuato dai Carabinieri e della mancata comunicazione all'Autorità giudiziaria della variazione già segnalata non può farsi carico il ricorrente. b) Carenza, manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. laddove il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'istanza già presentata, situazione ostativa alla concessione delle misure. Nessun altro elemento, al di fuori del mancato reperimento al domicilio, è stata acquisito per ritenere che l'interessato non sia più intenzionato ad accedere alle misure alternative richieste. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr.ssa Marilia de Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso. I Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su deduzioni fattuali non adeguatamente dimostrate. 1.1. In considerazione della peculiare finalità dell'affidamento in prova e delle sue caratteristiche, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, per formulare il giudizio prognostico favorevole, condizione per l'ammissione al beneficio richiesto, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell'applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione. Soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento dell'interessato e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192363). Del pari, anche in riferimento alla detenzione domiciliare è essenziale che sia noto e sia verificato come idoneo il domicilio indicato dall'istante quale luogo di espiazione della pena in contesto non penitenziario. Per tali motivi l'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può rilevare in quanto circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191; Sez. 1, n. 52782 del 9/03/2017, Kouwate, non massimata; Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455). Del pari, l'irreperibilità sopravvenuta alla sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale contenente le prescrizioni connesse alla misura alternativa disposte a suo carico, può costituire causa di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo (Sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, P.G. in proc. Hysi, Rv. 268926). 1.2. Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione la situazione di mancato reperimento del condannato nel luogo indicato quale proprio domicilio nella richiesta di applicazione delle misure alternative; ne ha dedotto l'impossibilità di condurre una qualunque valutazione sui presupposti applicativi degli istituti cui si era chiesto di avere accesso anche per la mancata acquisizione di ulteriori notizie fornite dall'interessato, che, senza avere preso contatti con i servizi sociali, né avere presenziato all'udienza, non aveva mostrato effettivo interesse per la procedura in corso.4 1.3. Né possono trovare accoglimento le censure mosse con l'impugnazione, dal momento che dell'avvenuta comunicazione ai Carabinieri del mutamento di domicilio di Ruggeri ad iniziativa della di lui convivente non vi è prova agli atti, che non risulta essere stata offerta al Tribunale di sorveglianza e nemmeno a questa Corte per assolvere all'onere di autosufficienza dell'impugnazione. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa insita nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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