CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Brindisi del 17 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedi- mento penale n. 7625/2014 pendente presso il Tribunale di Brindisi, il Radogna di- chiarava di percepire un reddito familiare pari a zero nell'anno 2012. Dagli accertamenti eseguiti attraverso la consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate era emerso invece che, nell'anno di imposta di riferimento del 2012, i suoi familiari conviventi avevano percepito redditi complessivi per euro 12.507,94. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Si deduce che la falsa dichiarazione si era basata su una certificazione ISEE rila- sciata non a nome dell'imputato, bensì a quello del padre richiedente il beneficio. Il reddito complessivo non era di entità tale da precludere l'accesso al beneficio, ove la certificazione fosse stata conforme al vero. Nella fattispecie, un'ulteriore circostanza favorevole all'imputato derivava dalla circostanza che si trattava di una certificazione ISEE rilasciata da un patronato abili- tato ad un soggetto diverso da quello richiedente il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria e coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha evidenziato le ragioni per le quali erano state respinte le giustificazioni addotte a difesa, in quanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). La Corte di merito ha poi correttamente applicato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). 3. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indi- pendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verifi- care con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo. In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espres- samente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, intro- dotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi in- tendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non espli- citamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche impli- citamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). La Corte di merito ha adeguatamente motivato su tali questioni, escludendo che le dichiarazioni difformi dal vero rese dal Radogna circa la sussistenza di un reddito del padre potessero costituire il frutto di una mera negligenza. Nella sentenza impugnata si è precisato che il Radogna non poteva invocare a propria discolpa l'attestazione ISEE relativa al suo nucleo familiare, perché la stessa si fondava su una dichiarazione da lui sottoscritta, la cui difformità dal vero era ne- cessariamente a lui nota per la ragione suindicata. La falsità della dichiarazione resa dal padre ai fini ISEE semmai si aggiungeva a quella perpetrata dall'imputato per accedere al beneficio di legge. Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione dei redditi del proprio genitore, nel periodo considerato, costituisce elemento certamente valutabile - ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro espli- citamente richiamato precisi indici rivelatori della malafede dell'imputato. In partico- lare, si è attribuito rilievo alla sicura conoscenza da parte dell'imputato di un reddito del padre di tale consistenza, circostanza che inevitabilmente gli era ben nota al mo- mento della presentazione dell'istanza. La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta dai giudici di merito con ragionamento del tutto lineare, logico e coerente coi dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e