CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23018/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando che il denaro rinvenuto fosse di proprietà di sua madre. Il ricorrente ha depositato memoria e conclusioni scritte. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente riforniva al Cardia la sostanza stupefacente che veniva occultata nei pressi di una piccola barca abbandonata, da dove veniva di volta in volta prelevata dal medesimo Cardia per soddisfare le richieste dagli avventori, man mano che questi si presentavano. [OSCURATO:PERSONA] si recava quindi a casa dell'odierno imputato sia all'inizio delle vendite, che al termine, una volta finita la scorta di stupefacente occultato nei pressi della barca, per versare all'Hellies il ricavato della vendita e rifornirsi nuovamente. Nell'abitazione del ricorrente, sebbene non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente, tuttavia sono stati rinvenuti un bilancino, grammi 4,2 di sostanza da taglio, un coltello, una somma di danaro in contanti e in banconote di piccolo taglio, pari a euro 670,00. Il giudice quindi ritenuto non credibile la tesi secondo cui tale denaro, rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato, peraltro disoccupato,appartenesse alla madre dello stesso come asserito, ma forse il ricavato delle plurime e cessioni di sostanza stupefacente avvenute nel corso della giornata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore I