CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 14 novembre 2017 del Tribunale di Parma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di furto commessi in data 19 luglio 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il 21 luglio 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e in data 2 agosto 2014 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta l'aggravante della destrezza e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la recidiva reiterata specifica ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere, in applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al furto commesso il 2 agosto 2014 e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta ai due imputati. All'esito del giudizio di appello il Petrillo e la Morelli risultano condannati per due furti con destrezza commessi all'interno di aree di servizio autostradali; in particolare, mentre il Petrillo avrebbe distratto le due vittime, la Morelli con destrezza avrebbe sottratto loro i portafogli. Secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, la responsabilità degli imputati è stata accertata in quanto, attraverso l'esame delle riprese effettuate dagli impianti di videosorveglianza delle aree di servizio ove erano stati commessi i vari furti e dì quello dell'area di servizio ove era stato effettuato un rifornimento di carburante utilizzando la tessera bancomat della Zangrande, era stato possibile accertare che gli autori dei vari furti erano le medesime persone ed era stato possibile individuare quali erano i loro tratti somatici e le loro caratteristiche fisiche. Inoltre, era emerso che l'auto utilizzata dagli autori dei furti per i loro spostamenti era stata concessa in locazione a [OSCURATO:PERSONA], residente nella Provincia di Salerno, al pari dei ricorrenti. Successivamente la polizia giudiziaria era riuscita ad arrestare il Petrillo e la Morelli per un ulteriore furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso commesso all'interno di un'area di servizio. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si dolgono della mera apparenza della sua motivazione. La Corte territoriale, evidenziano i ricorrenti, si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado senza dare risposta agli specifici motivi di appello volti a contestare l'affermazione della loro penale responsabilità. In particolare, con l'atto di appello si era contestato che la circostanza che l'autovettura utilizzata dagli autori dei furti fosse stata concessa in locazione a [OSCURATO:PERSONA] potesse avere alcun valore probatorio, non essendo stato dimostrato alcun collegamento tra tale soggetto ed i due imputati; inoltre, si era negato che le fattezze fisiche dei due imputati corrispondessero a quelle dei soggetti ripresi dalle telecamere in occasione dei furti per i quali si stava procedendo. Nella sentenza impugnata in questa sede, segnalano i ricorrenti, neppure vengono menzionate le censure formulate con l'atto di appello, sebbene esse riguardassero aspetti decisivi. Peraltro, la sentenza di primo grado si sarebbe limitata ad affermare che i vari furti erano stati commessi con modalità identiche e che le persone che li avevano realizzati presentavano caratteristiche fisiche, per corporatura, capelli ed età, corrispondenti a quelle dei due imputati, senza chiarire le ragioni per le quali doveva ritenersi certo che proprio questi fossero i responsabili dei vari delitti e non avrebbe indicato quale fosse il collegamento tra questi e [OSCURATO:PERSONA]. Né risulterebbe essere mai stata operata una comparazione tra le immagini video estratte dagli impianti di videosorveglianza e le fotografie dei due imputati e non sono indicati gli strumenti di confronto adottati per sostenere che i soggetti ritratti nei video fossero compatibili con i valori antropometrici degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Essi sono manifestamente infondati perché la motivazione della sentenza impugnata consente di comprendere il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione. La Corte di appello è partita dalla certezza della penale responsabilità degli imputati per il furto ai danni del Favata e ai danni della Comparcini, in quanto ammessa dagli stessi imputati che sono stati pure trovati con indosso parte della refurtiva. Dal confronto, operato dalla polizia giudiziaria, tra le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e relative a tali furti con le immagini relative agli altri furti di cui si discute in questa sede, è emerso che tutti i furti sono stati commessi dalle medesime persone, in quanto da tali immagini emergeva la esatta corrispondenza dei tratti somatici. Peraltro, segnala la Corte di appello, identico è anche il modus operandi. Sulla base di tali elementi la Corte di appello definisce certa la responsabilità dei ricorrenti anche in ordine ai reati per i quali si procede in questa sede. La corrispondenza tra le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza in occasione dei vari furti viene ritenuta decisiva dalla Corte di appello ed in grado di esprimere da sola la prova oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità degli imputati. La Corte territoriale non attribuisce, invece, alcuna rilevanza alla circostanza relativa all'identità del soggetto conduttore del veicolo utilizzato dagli autori dei furti per i loro spostamenti, circostanza che, infatti, non viene affatto menzionata.In sostanza, i ricorrenti non si confrontano con le ragioni poste a base della sentenza di appello. Laddove, poi, i ricorrenti sostengono che la corrispondenza tra le varie immagini sarebbe insussistente, nonostante l'affermazione in tal senso da parte della Corte di appello, trattasi di censura attinente al merito, inammissibile in questa sede di legittimità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/02/2022. Il Consigliere estensore Pr9ider1te! [OSCURATO:PERSONA] ppe\Pe [OSCURATO:PERSONA]