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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01056/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di misura alternativa alla detenzione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 148, 149, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. nonché artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU per l’omessa notifica all’interessato dell’avviso di fissazione della camera di consiglio in cui è stata rigettata la richiesta di misura alternativa alla detenzione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. La situazione risultante dall’esame degli atti, consentito per la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è quella denunciata in ricorso ovvero è stata omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza.

3. Deve, quindi, ribadirsi il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo, Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657; vedi anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, Rv. 202498, laddove si è specificato che «il decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario.

L’omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l’intervento e l’assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.».

4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di misura alternativa alla detenzione. 2. Avverso tale provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 148, 149, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. nonché artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU per l’omessa notifica all’interessato dell’avviso di fissazione della camera di consiglio in cui è stata rigettata la richiesta di misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. La situazione risultante dall’esame degli atti, consentito per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è quella denunciata in ricorso ovvero è stata omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza. 3. Deve, quindi, ribadirsi il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo, Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657; vedi anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, Rv. 202498, laddove si è specificato che «il decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario. L’omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l’intervento e l’assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.». 4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è dec
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