Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:264
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0607_RES

[OSCURATO:PERSONA]607/21

XXX contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Belgio)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3 – Aventi diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Valutazione della condizione di essere “a carico” – Data rilevante ai fini della determinazione della dipendenza materiale – Articolo 10 – Condizioni per il rilascio di una carta di soggiorno – Carattere dichiarativo di una carta di soggiorno – Presentazione nello Stato membro ospitante di una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo la partenza dal paese d’origine – Incidenza di una situazione di soggiorno irregolare in applicazione della normativa nazionale sulla valutazione della condizione di essere “a carico”» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Cittadino interessato che raggiunge tale partner e tale cittadino, entrambi cittadini dell’Unione, nello Stato membro ospitante – Stato membro interessato che è quello della nazionalità del cittadino con cui ci si è ricongiunti ma non quello della nazionalità del suo partner – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, 3, § 1, e 7, § 1, a), b), c), e 2] (v. punti 28-34) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Condizione del rapporto di dipendenza – Valutazione alla luce della situazione di tale ascendente nel suo paese di origine alla data della sua partenza sulla base di documenti rilasciati precedentemente a tale data – Decorso di diversi anni tra la data di arrivo nello Stato membro ospitante e la data di introduzione di una domanda di carta di soggiorno – Valutazione alla luce della situazione di tale ascendente nello Stato membro ospitante alla data di introduzione di detta domanda di carta di soggiorno [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, d), 7, § 2, e 10] (v. punti 35-59, dispositivo 1) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui beneficia un cittadino dell’Unione – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Presenza della condizione del rapporto di dipendenza dimostrata sia alla data del suo arrivo nello Stato membro ospitante sia a quella della sua domanda di carta di soggiorno introdotta diversi anni dopo il suo arrivo – Inclusione – Presupposti – Soggiorno irregolare dell’ascendente interessato nello Stato membro ospitante alla data della sua domanda – Irrilevanza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, d), 7, § 2, e 10] (v. punti 61-66, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia relativa a una domanda di carta di soggiorno presentata da un ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione europea, la Corte apporta precisazioni in ordine alla valutazione della condizione relativa al rapporto di dipendenza tra tale ascendente diretto e tale cittadino o il suo partner, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi della direttiva 2004/38 ( 1 ).

XXX, di nazionalità marocchina, è madre di un cittadino belga che risiede in Belgio con la sua partner, la sig.ra N. E. K., di nazionalità olandese, che ha fatto una dichiarazione formale di convivenza con il figlio di XXX nel 2005 in Belgio.

XXX è entrata in Belgio nel luglio 2011 e nel settembre 2011 ha chiesto alle autorità belghe un permesso di soggiorno come ascendente diretto a carico del figlio.

Poiché tale domanda è stata respinta a causa di una modifica della legge belga sul ricongiungimento familiare, XXX ha presentato una seconda domanda di carta di soggiorno nel 2015, questa volta in qualità di familiare della sig.ra N. E. K. Questa nuova domanda è stata respinta con la motivazione, in primo luogo, che XXX non aveva fornito la prova che i familiari con cui si era ricongiunta disponessero di risorse sufficienti per mantenerla e, in secondo luogo, che i documenti comprovanti il suo rapporto di dipendenza erano troppo risalenti.

Il rigetto e l’ordine di lasciare il territorio belga sono stati confermati dal Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio).

Anche una terza domanda di permesso di soggiorno presentata da XXX nel 2017 in qualità di familiare della partner del figlio è stata respinta, in quanto le autorità belghe hanno ritenuto che i documenti comprovanti la dipendenza di XXX, del 2010 e del 2011, fossero troppo risalenti.

Con una sentenza dell’agosto 2019, il Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, considerando che i documenti prodotti da XXX tendessero a dimostrare l’esistenza di una situazione di dipendenza economica nel 2010 e nel 2011, ma non fossero sufficienti a provare tale situazione alla data della sua domanda di permesso di soggiorno, nel 2017, ha confermato il rigetto.

Il giudice del rinvio, investito dell’impugnazione di tale sentenza, ha deciso di chiedere alla Corte quale fosse il momento rilevante per valutare la condizione relativa al rapporto di dipendenza e l’eventuale incidenza su tale valutazione del soggiorno irregolare del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte precisa che gli ascendenti diretti a carico del partner di un cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza devono essere considerati, ai fini dell’applicazione dei diritti garantiti dalla direttiva 2004/38, come familiari di un cittadino dell’Unione, a condizione che l’unione registrata soddisfi i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio sembra ritenere che la dichiarazione di convivenza effettuata nel 2005 costituisca la conclusione di una tale unione, la direttiva 2004/38 è applicabile.

Di conseguenza, a condizione che XXX possa dimostrare di essere a carico del nucleo familiare al quale si è ricongiunta ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), di tale direttiva, essa può far valere i diritti garantiti da quest’ultima direttiva e, in particolare, un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva.

Nel merito, in primo luogo, la Corte precisa che, ai sensi della direttiva 2004/38 ( 2 ), al fine di determinare se l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione sia a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner, l’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione sia la situazione di tale ascendente nel suo paese d’origine alla data in cui ha lasciato tale paese e ha raggiunto tale cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, eventualmente sulla base di documenti rilasciati prima di tale data, sia della situazione di detto ascendente in tale Stato membro alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno, qualora siano trascorsi diversi anni tra queste due date.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha innanzitutto esaminato la data in cui deve essere valutata la condizione relativa al rapporto di dipendenza di cui all’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38.

A tal proposito, in una situazione in cui trascorrono diversi anni tra la partenza del cittadino di un paese terzo dal suo paese d’origine e la sua richiesta di carta di soggiorno, l’autorità nazionale competente deve, nell’ambito della procedura amministrativa prevista dall’articolo 10 della direttiva 2004/38, rilasciare una carta di soggiorno al richiedente, cittadino di un paese terzo, dopo aver verificato che questi soddisfi le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ( 3 ), in particolare, che rientri nella nozione di«familiare» ai sensi di tale direttiva.

Orbene, in tale situazione, se l’autorità nazionale competente non ha verificato, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, che l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, che lo ha fisicamente raggiunto nello Stato membro ospitante alcuni anni prima della presentazione della domanda, è, al momento della presentazione della domanda, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner ( 4 ), c’è il rischio che a questo ascendente venga concesso un permesso di soggiorno anche se non soddisfa le condizioni previste ( 5 ) per beneficiare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi e quindi di una tale carta di soggiorno.

Di conseguenza, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di essere un «ascendente diretto a carico» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE.

La Corte precisa poi che, in una situazione del genere, in cui intercorrono diversi anni tra l’arrivo dell’ascendente diretto del partner del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e la presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, tale ascendente deve altresì dimostrare di essere stato a carico di tale cittadino e/o di tale partner alla data del suo arrivo nel territorio dello Stato membro interessato.

Infatti, se il controllo della condizione relativa al rapporto di dipendenza fosse limitato alla situazione dell’ascendente diretto nello Stato membro ospitante alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno, a tale ascendente potrebbe essere rilasciata tale carta anche se, alla data in cui si è materialmente ricongiunto con il cittadino dell’Unione, non soddisfaceva le condizioni necessarie per beneficiare di un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, il che sarebbe anche contrario agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38/CE.

In particolare, un controllo così limitato rischierebbe, da un lato, di ampliare il numero dei potenziali beneficiari dei diritti conferiti da tale direttiva, contravvenendo così all’intenzione espressa dal legislatore dell’Unione e, dall’altro, di eludere i requisiti stabiliti da tale direttiva.

La Corte aggiunge che tali rischi non sussistono, invece, quando l’ascendente diretto è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante e vi ha risieduto inizialmente sulla base di un diritto di soggiorno autonomo o derivato che può essere concesso dal diritto dell’Unione in virtù di una disposizione diversa dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, o anche dal diritto nazionale.

Pertanto, in tale situazione, è sufficiente che l’ascendente dimostri di essere a carico del cittadino dell’Unione e/o del suo partner in quello Stato membro alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno.

Infine, per quanto riguarda le modalità di prova ammesse per consentire all’interessato di dimostrare di essere un «ascendente diretto a carico» ( 6 ), l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/38 si limita a stabilire che, per il rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri devono richiedere una prova documentale del rispetto delle condizioni di cui a detto articolo 2, paragrafo 2, lettera d), compresa quindi quella relativa al rapporto di dipendenza.

In assenza di precisazioni su queste modalità di prova, si deve presumere che tale prova possa essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato.

A questo proposito, non possono essere considerati troppo risalenti i documenti rilasciati in passato che attestano l’esistenza di una situazione di dipendenza nel paese d’origine dell’ascendente diretto alla data in cui si è materialmente ricongiunto con detto cittadino dell’Unione e detto partner.

In secondo luogo, la Corte ha stabilito che, ai sensi della direttiva 2004/38 ( 7 ), un ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione che possa dimostrare di essere a carico del cittadino dell’Unione e/o del partner sia alla data di richiesta della carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo l’arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di arrivo, gode di un diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui gode il cittadino dell’Unione per più di tre mesi, comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno, se il cittadino dell’Unione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva.

Tale diritto di soggiorno non può essere negato per il fatto che, ai sensi della legislazione nazionale, l’ascendente soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro alla data della domanda.

Su questo punto, la Corte osserva, in particolare, che la direttiva 2004/38, pur subordinando la sua applicabilità agli ascendenti diretti al rapporto di dipendenza di cui, in sostanza, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non subordina lo status di «familiare», ai sensi di tale disposizione, alla «residenza regolare» nello Stato membro ospitante. ( 1 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 ; GU 2005, L 197, pag. 34 , nonché GU 2007, L 204, pag. 28 ).

Più specificamente, tale condizione relativa al rapporto di dipendenza è prevista dall’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 2 ) La Corte si fonda sull’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 della stessa direttiva. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 5 ) Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 7 ) La Corte si basa sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 2, lettera d), e l’articolo 10 della stessa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0607_RES [OSCURATO:PERSONA]607/21 XXX contro [OSCURATO:PERSONA] belge [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’[OSCURATO:PERSONA] (Belgio)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3 – Aventi diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Valutazione della condizione di essere “a carico” – Data rilevante ai fini della determinazione della dipendenza materiale – Articolo 10 – Condizioni per il rilascio di una carta di soggiorno – Carattere dichiarativo di una carta di soggiorno – Presentazione nello Stato membro ospitante di una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo la partenza dal paese d’origine – Incidenza di una situazione di soggiorno irregolare in applicazione della normativa nazionale sulla valutazione della condizione di essere “a carico”» Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Cittadino interessato che raggiunge tale partner e tale cittadino, entrambi cittadini dell’Unione, nello Stato membro ospitante – Stato membro interessato che è quello della nazionalità del cittadino con cui ci si è ricongiunti ma non quello della nazionalità del suo partner – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, 3, § 1, e 7, § 1, a), b), c), e 2] (v. punti 28-34) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Condizione del rapporto di dipendenza – Valutazione alla luce della situazione di tale ascendente nel suo paese di origine alla data della sua partenza sulla base di documenti rilasciati precedentemente a tale data – Decorso di diversi anni tra la data di arrivo nello Stato membro ospitante e la data di introduzione di una domanda di carta di soggiorno – Valutazione alla luce della situazione di tale ascendente nello Stato membro ospitante alla data di introduzione di detta domanda di carta di soggiorno [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, d), 7, § 2, e 10] (v. punti 35-59, dispositivo 1) Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui beneficia un cittadino dell’Unione – Aventi diritto – Cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Presenza della condizione del rapporto di dipendenza dimostrata sia alla data del suo arrivo nello Stato membro ospitante sia a quella della sua domanda di carta di soggiorno introdotta diversi anni dopo il suo arrivo – Inclusione – Presupposti – Soggiorno irregolare dell’ascendente interessato nello Stato membro ospitante alla data della sua domanda – Irrilevanza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, d), 7, § 2, e 10] (v. punti 61-66, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia relativa a una domanda di carta di soggiorno presentata da un ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione europea, la Corte apporta precisazioni in ordine alla valutazione della condizione relativa al rapporto di dipendenza tra tale ascendente diretto e tale cittadino o il suo partner, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi della direttiva 2004/38 ( 1 ). XXX, di nazionalità marocchina, è madre di un cittadino belga che risiede in Belgio con la sua partner, la sig.ra N. E. K., di nazionalità olandese, che ha fatto una dichiarazione formale di convivenza con il figlio di XXX nel 2005 in Belgio. XXX è entrata in Belgio nel luglio 2011 e nel settembre 2011 ha chiesto alle autorità belghe un permesso di soggiorno come ascendente diretto a carico del figlio. Poiché tale domanda è stata respinta a causa di una modifica della legge belga sul ricongiungimento familiare, XXX ha presentato una seconda domanda di carta di soggiorno nel 2015, questa volta in qualità di familiare della sig.ra N. E. K. Questa nuova domanda è stata respinta con la motivazione, in primo luogo, che XXX non aveva fornito la prova che i familiari con cui si era ricongiunta disponessero di risorse sufficienti per mantenerla e, in secondo luogo, che i documenti comprovanti il suo rapporto di dipendenza erano troppo risalenti. Il rigetto e l’ordine di lasciare il territorio belga sono stati confermati dal Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio). Anche una terza domanda di permesso di soggiorno presentata da XXX nel 2017 in qualità di familiare della partner del figlio è stata respinta, in quanto le autorità belghe hanno ritenuto che i documenti comprovanti la dipendenza di XXX, del 2010 e del 2011, fossero troppo risalenti. Con una sentenza dell’agosto 2019, il Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, considerando che i documenti prodotti da XXX tendessero a dimostrare l’esistenza di una situazione di dipendenza economica nel 2010 e nel 2011, ma non fossero sufficienti a provare tale situazione alla data della sua domanda di permesso di soggiorno, nel 2017, ha confermato il rigetto. Il giudice del rinvio, investito dell’impugnazione di tale sentenza, ha deciso di chiedere alla Corte quale fosse il momento rilevante per valutare la condizione relativa al rapporto di dipendenza e l’eventuale incidenza su tale valutazione del soggiorno irregolare del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte precisa che gli ascendenti diretti a carico del partner di un cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza devono essere considerati, ai fini dell’applicazione dei diritti garantiti dalla direttiva 2004/38, come familiari di un cittadino dell’Unione, a condizione che l’unione registrata soddisfi i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio sembra ritenere che la dichiarazione di convivenza effettuata nel 2005 costituisca la conclusione di una tale unione, la direttiva 2004/38 è applicabile. Di conseguenza, a condizione che XXX possa dimostrare di essere a carico del nucleo familiare al quale si è ricongiunta ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), di tale direttiva, essa può far valere i diritti garantiti da quest’ultima direttiva e, in particolare, un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva. Nel merito, in primo luogo, la Corte precisa che, ai sensi della direttiva 2004/38 ( 2 ), al fine di determinare se l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione sia a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner, l’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione sia la situazione di tale ascendente nel suo paese d’origine alla data in cui ha lasciato tale paese e ha raggiunto tale cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, eventualmente sulla base di documenti rilasciati prima di tale data, sia della situazione di detto ascendente in tale Stato membro alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno, qualora siano trascorsi diversi anni tra queste due date. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha innanzitutto esaminato la data in cui deve essere valutata la condizione relativa al rapporto di dipendenza di cui all’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. A tal proposito, in una situazione in cui trascorrono diversi anni tra la partenza del cittadino di un paese terzo dal suo paese d’origine e la sua richiesta di carta di soggiorno, l’autorità nazionale competente deve, nell’ambito della procedura amministrativa prevista dall’articolo 10 della direttiva 2004/38, rilasciare una carta di soggiorno al richiedente, cittadino di un paese terzo, dopo aver verificato che questi soddisfi le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ( 3 ), in particolare, che rientri nella nozione di«familiare» ai sensi di tale direttiva. Orbene, in tale situazione, se l’autorità nazionale competente non ha verificato, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, che l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, che lo ha fisicamente raggiunto nello Stato membro ospitante alcuni anni prima della presentazione della domanda, è, al momento della presentazione della domanda, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner ( 4 ), c’è il rischio che a questo ascendente venga concesso un permesso di soggiorno anche se non soddisfa le condizioni previste ( 5 ) per beneficiare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi e quindi di una tale carta di soggiorno. Di conseguenza, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di essere un «ascendente diretto a carico» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE. La Corte precisa poi che, in una situazione del genere, in cui intercorrono diversi anni tra l’arrivo dell’ascendente diretto del partner del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e la presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, tale ascendente deve altresì dimostrare di essere stato a carico di tale cittadino e/o di tale partner alla data del suo arrivo nel territorio dello Stato membro interessato. Infatti, se il controllo della condizione relativa al rapporto di dipendenza fosse limitato alla situazione dell’ascendente diretto nello Stato membro ospitante alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno, a tale ascendente potrebbe essere rilasciata tale carta anche se, alla data in cui si è materialmente ricongiunto con il cittadino dell’Unione, non soddisfaceva le condizioni necessarie per beneficiare di un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, il che sarebbe anche contrario agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38/CE. In particolare, un controllo così limitato rischierebbe, da un lato, di ampliare il numero dei potenziali beneficiari dei diritti conferiti da tale direttiva, contravvenendo così all’intenzione espressa dal legislatore dell’Unione e, dall’altro, di eludere i requisiti stabiliti da tale direttiva. La Corte aggiunge che tali rischi non sussistono, invece, quando l’ascendente diretto è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante e vi ha risieduto inizialmente sulla base di un diritto di soggiorno autonomo o derivato che può essere concesso dal diritto dell’Unione in virtù di una disposizione diversa dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, o anche dal diritto nazionale. Pertanto, in tale situazione, è sufficiente che l’ascendente dimostri di essere a carico del cittadino dell’Unione e/o del suo partner in quello Stato membro alla data di presentazione della domanda di carta di soggiorno. Infine, per quanto riguarda le modalità di prova ammesse per consentire all’interessato di dimostrare di essere un «ascendente diretto a carico» ( 6 ), l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/38 si limita a stabilire che, per il rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri devono richiedere una prova documentale del rispetto delle condizioni di cui a detto articolo 2, paragrafo 2, lettera d), compresa quindi quella relativa al rapporto di dipendenza. In assenza di precisazioni su queste modalità di prova, si deve presumere che tale prova possa essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato. A questo proposito, non possono essere considerati troppo risalenti i documenti rilasciati in passato che attestano l’esistenza di una situazione di dipendenza nel paese d’origine dell’ascendente diretto alla data in cui si è materialmente ricongiunto con detto cittadino dell’Unione e detto partner. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che, ai sensi della direttiva 2004/38 ( 7 ), un ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione che possa dimostrare di essere a carico del cittadino dell’Unione e/o del partner sia alla data di richiesta della carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo l’arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di arrivo, gode di un diritto di soggiorno derivato dai diritti di cui gode il cittadino dell’Unione per più di tre mesi, comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno, se il cittadino dell’Unione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva. Tale diritto di soggiorno non può essere negato per il fatto che, ai sensi della legislazione nazionale, l’ascendente soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro alla data della domanda. Su questo punto, la Corte osserva, in particolare, che la direttiva 2004/38, pur subordinando la sua applicabilità agli ascendenti diretti al rapporto di dipendenza di cui, in sostanza, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non subordina lo status di «familiare», ai sensi di tale disposizione, alla «residenza regolare» nello Stato membro ospitante. ( 1 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 ; GU 2005, L 197, pag. 34 , nonché GU 2007, L 204, pag. 28 ). Più specificamente, tale condizione relativa al rapporto di dipendenza è prevista dall’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 2 ) La Corte si fonda sull’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 della stessa direttiva. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 5 ) Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. ( 6 ) Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38. ( 7 ) La Corte si basa sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 2, lettera d), e l’articolo 10 della stessa.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris