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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15577/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestatogli, denunciando il mancato rispetto del canone valutativo dell'o/tre ogni ragionevole dubbio, è generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) o meglio enunciativo di principi giurisprudenziali attinenti all'obbligo di motivazione, privi di riferimenti specifici ad eventuali vizi della sentenza impugnata.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestatogli, denunciando il mancato rispetto del canone valutativo dell'o/tre ogni ragionevole dubbio, è generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) o meglio enunciativo di principi giurisprudenziali attinenti all'obbligo di motivazione, privi di riferimenti specifici ad eventuali vizi della sentenza impugnata. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio
Sentenza Cassazione n. 15577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris