CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44702/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26 gennaio 2017 dal Tribunale di Chieti, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati estinti per prescrizione. All'imputato sono contestati i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui agli artt. 99, secondo comma, n. le 2, comma quarto, 393 cod. pen. (capo a) e di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. (capo b), commessi in Guardiagrele il 30 giugno 2011. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dell'Aquila ricorre avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, e deduce con unico motivo l'errata applicazione dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe pretermesso di considerare l'aumento del termine di prescrizione conseguente alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 12 ottobre 2021 il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto, pur essendo errato il calcolo della prescrizione operato nella sentenza impugnata, i reati per cui si procede ad oggi sono ormai prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo nello stesso proposto è manifestamente infondato. 2. Il Procuratore generale ricorrente deduce la violazione di legge nell'applicazione della disciplina della prescrizione, in quanto la Corte di appello dell'Aquila, pur avendo ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, non avrebbe considerato l'aumento di due terzi del termine di prescrizione imposto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. per entrambi i reati aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Secondo il Procuratore generale ricorrente l'applicazione dell'aumento del termine previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. determinerebbe un termine massimo di prescrizione di sedici anni e otto mesi in luogo di quello di sette anni e sei mesi indicato nella sentenza impugnata e che, dunque, non sarebbe ancora decorso. 3. Il motivo è, tuttavia, infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/9/2016, Lannirowski, Rv. 268224). La Corte di appello dell'Aquila, nel computo del termine complessivo di prescrizione, ha, dunque, omesso di applicare il disposto dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. ma i reati per cui si procede erano comunque prescritti al momento della pronuncia, anche considerando l'aumento pretermesso di due terzi del termine termine di prescrizione. La regola fondamentale in tema di calcolo di prescrizione è, infatti, espressa dal primo comma dell'art. 157 cod. pen. che stabilisce che «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge». Il tempo necessario a prescrivere va, dunque, determinato operando l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale sulla pena massima edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato e non già, come implicitamente pare assumere il ricorrente, sul termine di sei anni stabilito dall'art. 157, primo comma, cod. pen. Questa interpretazione è confermata dall'art. 157, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui sancisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere nel caso di circostanze aggravanti ad effetto speciale si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per tale aggravante, pena massima in base alla quale va pertanto determinato il tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. Questa Corte ha, peraltro, già affermato che per i reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016; Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724; Sez, 3, n. 3391 del 12/11/2014, Pollicoro, Rv. 262015). Pertanto, per i reati giudicati dalla sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione era già integralmente decorso all'atto della pronuncia della Corte d'appello intervenuta in data 22 gennaio 2021. Per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose cui al capo a), punito, nel massimo, con la pena di un anno di reclusione, al termine di cui al primo comma dell'art. 157 cod. pen. di sei anni deve aggiungersi il termine di un otto mesi, e per il delitto di lesioni aggravate di cui al capo b), punito nel massimo con la pena di quattro anni e sei mesi, l'aumento è di tre anni. La prescrizione è, dunque, intervenuta in data 30 febbraio 2018 per il delitto di cui al capo a) e in data 30 giugno 2020 per il delitto di cui al capo b). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pr4idente F