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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 21744/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione per avere la Corte di appello erroneamente effettuato il calcolo del termine ex artt.157 e 161 cod.pen. per la prescrizione del reato di truffa ascritto all'imputato è manifestamente infondato, poiché aderendo al calcolo corretto proposto dal difensore e il reato si sarebbe prescritto il 31 gennaio 2025 e quindi in epoca comunque successiva alla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello emessa il 23 settembre 2024; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità comporta e preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive, che siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione per avere la Corte di appello erroneamente effettuato il calcolo del termine ex artt.157 e 161 cod.pen. per la prescrizione del reato di truffa ascritto all'imputato è manifestamente infondato, poiché aderendo al calcolo corretto proposto dal difensore e il reato si sarebbe prescritto il 31 gennaio 2025 e quindi in epoca comunque successiva alla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello emessa il 23 settembre 2024; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità comporta e preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive, che siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025
Sentenza Cassazione n. 21744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris