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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44047/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 07/07/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

Nelle more della trattazione gli imputati facevano pervenire rinuncia al ricorso.

Ciò posto il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia oltre che proposto per motivi non consentiti avverso sentenza di patteggiamento in appello.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] '‘[OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] _MESSINI D'AGOSTINI i/ DEPOSITATA 11.1 CAbICF-1.! F.P9\ 2 V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 07/07/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nelle more della trattazione gli imputati facevano pervenire rinuncia al ricorso. Ciò posto il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia oltre che proposto per motivi non consentiti avverso sentenza di patteggiamento in appello. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] '‘[OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] _MESSINI D'AGOSTINI i/ DEPOSITATA 11.1 CAbICF-1.! F.P9\ 2 V
Sentenza Cassazione n. 44047/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris