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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 24/09/2021, il Tribunale di Ancona, investito del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede, ha escluso la sussistenza delle due circostanze aggravanti e ha assolto l'imputata perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione e violazione degli artt. 131-bis, 625, primo comma, n. 2) e 7), cod. pen., in quanto, erroneamente sono state escluse l'aggravante della violenza sulle cose, avendo l'imputata volutamente staccato le placche antitaccheggio della merce, e quella della violenza sulle cose, essendo superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo. l Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; nell'interesse dell'imputata, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria con la quale ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. In limine, mette conto rilevare che l'eccezione del difensore dell'imputata non merita accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802;Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859); impugnazione incidentale che la memoria neppure indica corna facoltà inibita dalla dedotta mancata notifica.

Né può darsi corso alla richiesta di rinvio della presenta udienza, non allegando la memoria alcun elemento specifico in ordine alla data di conoscenza del ricorso e alle esigenze difensive che sarebbero state compromesse (tanto più che la stessa memoria sottopone a diffusa critica le tesi del ricorrente).

3. Il ricorso deve essere accolto con riguardo con riguardo alla circostanza aggravante della violenza sulle cose.

La stessa sentenza impugnata dà atto che l'imputata aveva nascosto la merce sottratta nel proprio zaino dopo aver asportato le placche antitaccheggio e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, come nel caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).

4. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Se è vero, come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte, che i dispositivi di rilevazione acustica consentono di individuare la merce occultata al varco, ma non assicurano la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede, ciò non vuoi dire, come sostiene il ricorrente, che sia superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato o meno di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo.

Nei termini in cui è esposta, la tesi del pubblico ministero ricorrente collide con il principio di diritto in forza del quale, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).

Condizioni di cui la sentenza impugnata ha registrato la mancata prova dell'insussistenza, offrendo così alla statuizione una ratio decidendi non inficiata dalla censura proposta con il ricorso.5.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio al Tribunale di Ancona, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione dell'aggravante della violenza sule cose, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, che ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 24/09/2021, il Tribunale di Ancona, investito del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede, ha escluso la sussistenza delle due circostanze aggravanti e ha assolto l'imputata perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione e violazione degli artt. 131-bis, 625, primo comma, n. 2) e 7), cod. pen., in quanto, erroneamente sono state escluse l'aggravante della violenza sulle cose, avendo l'imputata volutamente staccato le placche antitaccheggio della merce, e quella della violenza sulle cose, essendo superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo. l Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; nell'interesse dell'imputata, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria con la quale ha eccepito l'omessa notifica del ricorso al difensore, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. In limine, mette conto rilevare che l'eccezione del difensore dell'imputata non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802;Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859); impugnazione incidentale che la memoria neppure indica corna facoltà inibita dalla dedotta mancata notifica. Né può darsi corso alla richiesta di rinvio della presenta udienza, non allegando la memoria alcun elemento specifico in ordine alla data di conoscenza del ricorso e alle esigenze difensive che sarebbero state compromesse (tanto più che la stessa memoria sottopone a diffusa critica le tesi del ricorrente). 3. Il ricorso deve essere accolto con riguardo con riguardo alla circostanza aggravante della violenza sulle cose. La stessa sentenza impugnata dà atto che l'imputata aveva nascosto la merce sottratta nel proprio zaino dopo aver asportato le placche antitaccheggio e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, come nel caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478). 4. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Se è vero, come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte, che i dispositivi di rilevazione acustica consentono di individuare la merce occultata al varco, ma non assicurano la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede, ciò non vuoi dire, come sostiene il ricorrente, che sia superfluo stabilire se il supermercato fosse dotato o meno di apparecchiature o di personale deputato al controllo continuo. Nei termini in cui è esposta, la tesi del pubblico ministero ricorrente collide con il principio di diritto in forza del quale, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). Condizioni di cui la sentenza impugnata ha registrato la mancata prova dell'insussistenza, offrendo così alla statuizione una ratio decidendi non inficiata dalla censura proposta con il ricorso.5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio al Tribunale di Ancona, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione dell'aggravante della violenza sule cose, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribuna